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Circolari non sono ordini di servizio, cosa fare se le richieste sono illegittime? Differenze tra docenti e ATA

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La Cassazione, civ. Sez. lavoro, del 12-04-2021, n. 9556 affronta il caso di un licenziamento di un dipendente dell’Agenzia per inidoneità alla mansione richiamando alcuni principi importanti anche sulla valenza delle circolari e atti similari che come ben sappiamo nella scuola son diffuse più che mai.

Una interessante sentenza della Cassazione, civ. Sez. lavoro, del 12-04-2021, n. 9556 affronta il caso di un licenziamento di un dipendente dell’Agenzia per inidoneità alla mansione richiamando alcuni principi importanti anche sulla valenza delle circolari e atti similari che come ben sappiamo nella scuola son diffuse più che mai.

Circolari e risoluzioni ministeriali non possono assumere carattere vincolante

“Si ricorda, peraltro, osservano i giudici, che le circolari o risoluzioni Ministeriali, anche ove contengano, sulla base dell’interpretazione di una norma, direttive agli uffici gerarchicamente subordinati, esprimono esclusivamente un parere, non vincolante per le parti, per gli uffici e per i giudici trattandosi di atti espressivi di un potere ministeriale di mero indirizzo interno, privo di efficacia precettiva autonoma (v. in tal senso già Cass., Sez. Un., 21 maggio 1973, n. 1457 secondo cui: “Le circolari ministeriali spiegano effetti soltanto nell’ambito dei rapporti interni tra i vari uffici della stessa amministrazione ed i loro funzionari, ma non possono costituire fonti di diritti a favore di terzi nè di obblighi a carico dell’amministrazione, nè possono avere alcun valore quale mezzo di interpretazione di una norma di legge” ed ancora Cass. 31 agosto 2016, n. 17448; Cass. 5 ottobre 2018, n. 24585; v. anche Cass. 19 giugno 2008, n. 16612; Cass. 11 dicembre 2013, n. 27670; Cass. 10 agosto 2015, n. 16644)”.

Va comunque prodotta rimostranza avverso circolare/ordine di servizio ritenuta lesiva e/o illegittima

Va ricordato che non basta considerare una circolare od ordine di servizio come illegittimo per non eseguirlo. Ma c’è una procedura specifica da dover ottemperare. La norma madre di riferimento continua a rimanere l’articolo 17 del DPR del 1957:

L’impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l’ordine e’ rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. L’impiegato non deve comunque eseguire l’ordine del superiore quando l’atto sia vietato dalla legge penale. L’articolo 17 è quello che trova direttamente applicazione per il personale docente e non prevede la possibilità, nel caso di reiterazione dell’ordine, della mancata esecuzione in caso di illecito amministrativo. Cosa che invece è contemplata per il personale ATA per la diversa natura della mansione a cui si è chiamati a svolgere. Concetti ribaditi ultimamente da una Cassazione con la sentenza n. 9736 del 19/4/2018 con la quale ha affermato che il lavoratore non può rifiutarsi di eseguire ordine di servizio se reiterato:

Più in generale il lavoratore può chiedere giudizialmente l’accertamento della legittimità di un provvedimento datoriale che ritenga illegittimo, ma non lo autorizza a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario (conseguibile anche in via d’urgenza), di eseguire la prestazione lavorativa richiesta, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dall’imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c., e può legittimamente invocare l’eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., solo nel caso in cui l’inadempimento del datore di lavoro sia totale (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 831 del 2016 e n. 18866 del 2016). Tali principi trovano applicazione nel rapporto di pubblico impiego privatizzato, anche in ragione del rinvio operato dall’art. 2, co. 2, d.lgs. n. 165/01.”

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