Equipollenze abilitazione insegnamento estero, nuova modalità: procedura in smart working

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Con il termine equipollenza si intende l’equiparazione di un titolo di studio estero, artistico o musicale, ad un corrispondente titolo italiano; l’analisi comparata del titolo tiene conto della natura accademica, dell’istituzione straniera che ha rilasciato il titolo, della durata degli studi compiuti, dei contenuti disciplinari analitici. Tale valutazione del titolo ha lo scopo di verificare se esso corrisponde in modo dettagliato per livello e contenuti a un analogo titolo italiano tanto da poterlo definire equivalente e dandogli lo stesso “peso” giuridico definendolo “equipollente”.

Sentito il parere delle competenti autorità accademiche, si emetterà il relativo Decreto di equipollenza, o l’eventuale comunicazione dei motivi ostativi all’all’accoglimento dell’istanza ex art.10 della Legge 241/90.

Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda coloro che posseggono la cittadinanza italiana, e con la Legge comunitaria del 25/01/2006, n. 29, art. 13, anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea.

Gli interessati devono inviare la domanda di equipollenza al Ministero dell’Università e della Ricerca –– Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica– Uff. IV – , e considerando che il lavoro si svolge in smart working, solo per mezzo posta certificata: [email protected] e contestualmente all’indirizzo Peo: [email protected] .

Cosa allegare alla domanda di equipollenza

Alla domanda di equipollenza vanno allegati:

  1. Fotocopia autenticata e traduzione giurata del titolo di studio;
  2. Fotocopia della documentazione relativa ai programmi di corso e di esame finale tradotti e legalizzati;
  3. Dichiarazione di valore in loco;
  4. Autocertificazione della cittadinanza italiana o della UE;
  5. Fotocopia del documento d’identità;
  6. Fotocopia del codice fiscale;
  7. Fotocopia del diploma di scuola secondaria superiore.

Per informazioni

Per nogni informazione il riferimento di contato è MIUR Stefania Moreno, D.G. per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore, Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma. Tel. 06 9772 7407 e-mail: [email protected]

Riconoscimento ed equipollenza dei titoli di studio stranieri: informazioni

Ogni informazione relativa al riconoscimento e alle equipollenze dei titoli di studio viene fornita dal Centro Informazione sulla Mobilità e le Equipollenze Accademiche (CIMEA). L’istituzione di tale Centro corrisponde agli impegni assunti dal nostro Paese con la firma, e la successiva ratifica, della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea.

In linea generale, il riconoscimento o l’equipollenza dei titoli di studio, a seconda delle finalità (di studio o professionali) sono di competenza di diverse Autorità italiane:

• Gli Uffici Scolastici Provinciali per quanto concerne l’equipollenza dei diplomi di livello pre-universitario.

• Le Università per quanto concerne l’equipollenza dei titoli di studio esteri di livello accademico.

• Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’equipollenza accademica dei PhD esteri.

•I Ministeri competenti per materia per quanto concerne il riconoscimento dei titoli abilitanti allo svolgimento di professioni regolamentate (es: medico, avvocato..)

• Ai fini della partecipazione a concorsi: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio P.P.A. – Servizio Reclutamento, Corso, Vittorio Emanuele II, 116 – 00186 Roma, Tel. 06-6899.7563 / 7453 / 7470. E-mail: [email protected].

Accordi governativi bilaterali e multilaterali stipulati dall’Italia sul riconoscimento dei titoli di studio

2007-09-21

Accordi governativi bilaterali e multilaterali stipulati dall’Italia sul riconoscimento dei titoli di studio Mae

Di seguito i porincipali accordi bilaterali:

ARGENTINA

Accordo firmato a Bologna il 3.12.97. Ratifica con L. 210 del 7.6.1999 su G.U. n.152 del 1.7.1999. Prevede il riconoscimento di titoli scolastici, intermedi e finali, ai fini della prosecuzione degli studi. E’ entrato in vigore il 28 dicembre 1999.

AUSTRALIA

Processo Verbale firmato a Canberra il 24.10.97. Attuazione dell’art.38 del X Protocollo di attuazione dell’Accordo culturale dell’8.1.75. E’ una raccomandazione alle Università per una adeguata valutazione dei livelli corrispondenti dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi nei gradi universitari successivi

AUSTRIA

Scambio di Note firmato il 28.01.1999 a Vienna, ratificato con Legge 322 del 10.10.2000 (su G.U. n. 261 dell’8.11.2000 – supplemento ordinario) in vigore dal’1.03.2001, con allegata tabella elencativa dei titoli accademici corrispondenti dei due Paesi.

– Scambio di Note del 16 e 17 febbraio 2003, in vigore dal 1° aprile 2003, che integra e aggiorna la tabella elencativa dei titoli accademici corrispondenti, allegata allo scambio di Note del 28 gennaio 1999, e introduce una tabella di corrispondenza dei voti, in applicazione delle decisione assunte dalla 16° Commissione mista di esperti.

Scambio di note firmato a Roma il 30 marzo e il 5 aprile 2007, in vigore dal 1° gennaio 2009, da cui risultano tabelle di corrispondenza aggiornate tra i titoli accademici dei due Paesi.

CINA

Accordo firmato a Pechino il 4 luglio 2005, regola il reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli, ai soli fini dell’accesso e della prosecuzione degli studi nelle istituzioni universitarie dei due Paesi.

L’Accordo stabilisce le modalità per la valutazione della corrispondenza dei crediti e dei contenuti formativi tra i due Paesi, e concorda la costituzione di una Commissione mista permanente per la corretta interpretazione delle disposizioni ivi contenute.

CIPRO

Accordo firmato a Roma il 9 gennaio 2009. Entrerà in vigore 60 giorni dopo la reciproca notifica di adempimento delle procedure interne di ratifica tra i due Paesi.

ECUADOR

Accordo firmato a Quito il 7.3.1952. (L. n.187 del 9 maggio 1955 e DM 13 maggio 1961). Riconoscimento di 7 titoli accademici rilasciati dall’Università di Quito

FRANCIA

– Scambio di lettere firmato a Roma 6.11.1984 (DPR n.106 del 2.3.1987). Equipollenza a tutti gli effetti del “baccalauréat” e della “maturità” rilasciati rispettivamente dal Liceo “Chateubriand” di Roma e “Leonardo da Vinci” di Parigi.

– Scambio di lettere firmato a Roma del 4.6.1996 e 14.6.1996 (Legge di ratifica n. 116 del 16.4.98 su G. U. n. 97 Serie Generale del 28.4.98). Equipollenza a tutti gli effetti del “baccalauréat” e della “maturità” rilasciati rispettivamente dai Licei “Stendhal” di Milano e “Jean Giono” di Torino e da eventuali future sezioni staccate del Liceo “L. da Vinci” di Parigi. E’ entrato in vigore il 10 aprile 2000.

– Accordo e Protocollo per l’istituzione dell’ “Università italo-francese”, firmato a Firenze il 6.10.1999, ratificato con Legge n. 26.05.2000 n. 161, su G.U. 141 del 19.06.2000.

Si tratta dell’istituzione di un centro per la promozione e finanziamento di collaborazioni interuniversitarie tra Atenei italiani e francesi, che prevedano corsi congiunti di studio con rilascio di doppi titoli, sia a livello di lauree che di dottorati di ricerca.

GERMANIA

Accordo firmato a Bonn il 20.9.1993. Ratificato con Legge 31.1. 1996 n.49 ed entrato in vigore il 23.2.96. Riconoscimento reciproco di equipollenza dei titoli finali e periodi intermedi dell’istruzione superiore (=universitaria) ai soli fini prosecuzione degli studi.

Memorandum del 2.7.1974 Ratificato con Legge 19.5.1975, n. 181 in vigore dal 19.7.1975. Riconoscimento dei titoli finali delle Scuole tedesche in Italia e, reciprocamente, di eventuali istituti italiani di istruzione secondaria, statali o legalmente riconosciuti in Germania

EX-JUGOSLAVIA

Accordo firmato a Roma 18.2.83. Legge di Ratifica n.971 del 13.12.84. Suppl. ordinario n. 24 del 29.1.85. Riconoscimento titoli accademici, con tabella allegata di corrispondenza.

Entrato in vigore il 3.6.85, è attualmente sospeso con:

– La Repubblica Fed. Jugoslavia dal 9.1.1996 (G.U. Serie Generale n.26 del 1.2.96)

– Croazia dal 31.1.1995 (G.U. Serie Gen. n. 81 del 6.4.95)

– Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia dal 24.2.1995 (G.U. serie generale n. 101 del 3.5.95)

– Bosnia Erzegovina dal 22.03.1999

MALTA

Processo Verbale della 1° riunione della Commissione Mista di esperti (La Valletta, 29-31 ottobre 1991) sul riconoscimento dei titoli finali di studio dell’istruzione scolastica. E’ un’intesa amministrativa, con vigenza immediata, esecutiva parzialmente degli impegni previsti dall’art.3 dell’Accordo Culturale tra Italia e Malta del 28.7.1967.

Prevede il riconoscimento per l’ammissione alle Università italiane di un “Diploma Unico Maltese” attestante specifici requisiti, sostitutivo delle precedenti certificazioni miste e complementari, per singole materie e livelli, maltesi e britanniche.

MESSICO

Accordo firmato a Città del Messico il 12.8.1980. Ratificato con Legge n. 285 del 27.4.1982 in vigore dal 5.12.83. Riconoscimento solo per la continuazione degli studi di titoli scolastici ed accademici. Per la parte relativa ai titoli accademici, l’accordo non è operativo poiché non è stata mai convocata la Commissione mista che avrebbe dovuto confrontare, come previsto dallo stesso accordo, i rispettivi ordinamenti universitari e mettere a punto l’elenco dei titoli corrispondenti dei rispettivi Paesi

REGNO UNITO

Accordo tramite Scambio di lettere fatto a Roma il 21.5 e il 18.6.96. (Legge di Ratifica n. 121 del 16.4.98 su G.U. n. 99 del 30.4.98). Entrato in vigore il 5 marzo 1999.

Riconoscimento ai soli fini dell’iscrizione universitaria dei titoli delle scuole britanniche in Italia (St. George’s School e The New School di Roma e Sir James Henderson di Milano)

SLOVENIA

Memorandum d’intesa firmato a Roma il 10.7.1995 L. n. 103 del 7.4.97 su G.U. n. 93 del 22.4.97. Entrato in vigore il 6.8.97

Detto Memorandum ha ripristinato l’applicazione con la Slovenia (dopo la sua sospensione il 20.9.94) dell’Accordo con la ex-Jugoslavia del 1983 con regole di maggiore garanzia, in attesa di mettere a punto un nuovo accordo complessivo ed aggiornato maggiormente rispondente alle recenti riforme strutturali dell’istruzione universitaria italiana.

S. MARINO

Accordo del 28.4.1983 (L. n. 760 del 18.10.1984). Impegno al reciproco riconoscimento dei titoli di studio, da cui:

– Scambio di Note firmato il 9.7.1991 sul riconoscimento del Liceo Scientifico di S. Marino;

– Scambio di Note firmato a Roma il 31.5.1990 sul riconoscimento del Dottorato di ricerca sammarinese in Studi storici (Decreto MURST dell’11.6.1990 su G.U. n.137 del 14.6.1990).

– Scambio di Lettere sul riconoscimento del Dottorato di ricerca sammarinese in “Ingegneria Economico-gestionale”, firmato a Roma il 16.7.99, in vigore dal 28.11.2000.

– Scambio di Lettere sul riconoscimento dei titoli, finale e intermedi, del nuovo corso ad indirizzo economico-aziendale della Scuola Secondaria Superiore Sammarinese firmato in San Marino il 20 gennaio 2000, con vigenza immediata.

SPAGNA

In attuazione degli articoli 5 e 10 dell’Accordo Culturale tra Italia e Spagna fatto a Roma l’11.8.1955, è stato firmato a Roma il 14 luglio 1999 uno Scambio di Note con allegate Risoluzioni A (per i titoli accademici) e B (per i titoli scolastici intermedi e finali, sia delle scuole metropolitane che delle scuole di un Paese funzionanti nel territorio dell’altro), con vigenza immediata.

La nuova intesa

– abroga le tabelle di equipollenza già allegate al precedente Scambio di Note del 20.8 e 22.11.1963

– modifica lo Scambio di Note del 27.11.84 sui Licei italiani in Spagna e licei spagnoli in Italia

– limita la validità del riconoscimento ai fini del proseguimento degli studi, rinviando alle direttive comunitarie il riconoscimento a fini professionali.

(su G.U. n.11 – SUPPL. ORD. 15.01.2000)

Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Spagna, che integra e modifica lo Scambio di Note del 27.11.1984 relativo al riconoscimento reciproco dei titoli rilasciati dia Licei italiani in Spagna e dai Licei spagnoli in Italia, firmato a Roma il 26 luglio 2000 e il 23 maggio 2001. Vigenza immediata (23.05.2001)

L’intesa modifica l’esame finale di lingua e cultura italiana presso il Liceo spagnolo Cervantes di Roma, ai fini dell’accesso all’Università italiana, per armonizzarlo con la riforma dell’esame di stato finale degli Istituti italiani d’istruzione secondaria di 2° grado.

SANTA SEDE

Scambio di Note del 25.1.1994 (recepito con DPR 2.2.94, n. 175 in G.U. n. 62 del 16.3.94) attuativo dell’art.40 del Concordato dell’11.2.1929 e dell’art. 10 del testo di revisione del Concordato del 18.2.1984. Riconoscimento come “Diploma universitario” e come “laurea” rispettivamente dei titoli di Baccalaureato e di Licenza nelle discipline ecclesiastiche di “Teologia” e di “Sacra Scrittura”.

SVIZZERA

– Scambio di lettere firmato a Roma (22.8.1996 – 6.9.1996), ratificato con Legge 30.7.1998 n. 294, su G.U. Suppl. ordinario n. 140/L del 20.8.98. E’ entrato in vigore il 5.02.1999. Prevede il riconoscimento, ai soli fini dell’iscrizione universitaria, dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia ed italiane in Svizzera.

– Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Federale Svizzero sul reciproco riconoscimento delle equivalenze nel settore universitario. Firmato a Berna il 7 dicembre 2000.

Attuazione con ratifica presidenziale. In vigore il 1 agosto 2001.

Convenzioni multilaterali

UNESCO: STATI ARABI ED EUROPEI RIVIERASCHI DEL MEDITERRANEO

Convenzione sul riconoscimento degli studi, diplomi e gradi dell’Istruzione Superiore negli Stati Arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mediterraneo (Nizza, 17 dicembre 1976)

– Legge di ratifica in Italia n. 965 del 21.11.1980, su G.U. n.17 del 19.1.1981 (in vigore dal 14.5.81)

* Vi hanno aderito solo alcuni degli Stati aventi diritto. Questa Convenzione continua a regolare in materia i rapporti dell’Italia con i Paesi arabi rivieraschi aderenti, nonché con i Paesi europei rivieraschi del Mediterraneo aderenti a questa Convenzione ma non a quella di Lisbona.

PAESI DEL CONSIGLIO D’EUROPA E DELLA “REGIONE EUROPEA” DELL’UNESCO

Convenzione congiunta di Lisbona (Lisbona, 11 aprile 1997)

Legge di ratifica 11 luglio 2002, n.148, su G.U. supplemento ordinario Serie generale n. 173 del 25.07.2002, in vigore dal 26.07.2002

Sostituisce

, assorbendole e allargandone la portata, le precedenti Convenzioni settoriali (titoli di ammissione all’Università, studi universitari intermedi, titoli universitari finali, ecc.) firmate dall’Italia in sede di Consiglio d’Europa o di UNESCO, che si elencano di seguito e che restano in vigore tra l’Italia e i Paesi che hanno aderito alle medesime ma non alla nuova Convenzione di Lisbona.

CONSIGLIO D’EUROPA

– Convenzione Europea relativa all’equivalenza dei diplomi che danno accesso all’istruzione universitaria (Parigi, 11.12.1953)

Legge di ratifica in Italia n.901 del 19.7.1956, su G.U. n. 207 del 20.8.1956 (in vigore dal 31.10-1956)

– Protocollo aggiuntivo alla predetta Convenzione (Strasburgo, 3.6.1964)

Legge di ratifica n.444 del 3.6.1966, su G.U. n.158 del 28.6.66. In vigore dal 21.10.1966.

– Convenzione europea sull’equipollenza dei periodi di studi universitari (Parigi, 15.12.1956)

Legge di ratifica in Italia n. 157 del 4.2.1958, su G.U. n. 69 del 20.3.1958 (in vigore dal 29.3.1958)

– Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie (Parigi , 14.12.1959)

Ratificata con Legge n. 1940 del 31.12.1962, su G.U. n. 49 del 20.2.1963

(in vigore dal 7.9.1963)

– Convenzione europea sull’equipollenza generale dei periodi di studio universitari (6.11.1990)

L. di ratifica n. 258 del 14.7.93 su G.U. n. 178 S.O. del 31.7.1993 in vigore dall’1.3.1994.

UNESCO: STATI DELLA “REGIONE EUROPA”

Convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all’Istruzione Superiore (universitaria) negli Stati della Regione Europa (21.12.1979).

Legge di ratifica n. 376 del 4.6.1982 su G.U. n. 168 S.O. del 21.6.1982 (in vigore dal 20.2.1983).

Dichiarazione di valore per i titolari di protezione internazionale

La dichiarazione di valore in loco è un documento ufficiale in lingua italiana rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche italiane a coloro che, avendo conseguito un titolo di studio presso istituti di istruzione stranieri, desiderano proseguire gli studi in Italia o avviare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio a fini professionali.

La dichiarazione di valore non costituisce alcuna forma di riconoscimento del titolo in questione, ma è un documento di natura informativa il cui scopo consiste nel descrivere il valore acquisito dal titolo di studio nel Paese di origine, in modo da consentire all’Università italiana o al Ministero competente di valutarlo rispettivamente ai fini del proseguimento degli studi in Italia o dell’esercizio professionale.

Le informazioni riportate nella DV riguardano autenticità e legittimità del titolo, stato giuridico e natura dell’istituzione che lo ha erogato; il valore del titolo nel Paese in cui esso è stato rilasciato ai fini scolastici, accademici e/o professionali; i requisiti di accesso al relativo corso di studio conclusosi con quel titolo; la durata legale del corso medesimo ed ogni altra informazione ritenuta utile alla sua valutazione in Italia.

L’Ufficio VII della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (DGSP), attraverso la rete diplomatico-consolare, fornisce assistenza per il rilascio della dichiarazione di valore in loco, esclusivamente ai titolari di protezione internazionale ai sensi delle norme vigenti, in quanto impossibilitati per il proprio status a rivolgersi al Paese di origine per ottenerla. L’assistenza è gratuita.

La procedura

La procedura prevede la trasmissione all’Autorità consolare italiana competente, tramite corriere diplomatico, della documentazione originale presentata dal richiedente. Laddove ne ricorrano i presupposti e le condizioni, l’Ambasciata redige la Dichiarazione di Valore e la trasmette all’Ufficio VII DGSP. Per esigenze di riservatezza connesse allo status del richiedente, la procedura può richiedere anche diversi mesi.

Per avviare la procedura, l’interessato/a dovrà scrivere un email all’indirizzo [email protected] per identificarsi correttamente. Dovrà pertanto indicare nell’email le generalità complete e corrette, il domicilio, l’email personale e il recapito telefonico. Dovrà inoltre allegare allo stesso email una copia scan a colori del titolo di studio, del permesso di soggiorno (fronte/retro) e della carta d’identità o documento di viaggio rilasciato dalla Questura (fronte/retro).

Successivamente, una volta ricevuto riscontro positivo a questo email dalla DGSP Ufficio VII, l’interessato/a potrà far pervenire, esclusivamente a mezzo posta con ricevuta di ritorno o corriere espresso, l’apposita istanza di rilascio della Dichiarazione di valore (redatta obbligatoriamente ed esclusivamente sul modello scaricabile qui) al seguente indirizzo: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, DGSP Ufficio VII,

Piazzale della Farnesina, 1 – 00135 Roma.

L’istanza, compilata in tutte le sue parti, deve essere firmata dal richiedente per esteso e in caratteri latini leggibili. L’interessato/a avrà cura di verificare e dichiarare nell’istanza che i dati anagrafici riportati sul permesso di soggiorno e quelli indicati dal titolo di studio non siano discrepanti.

Cosa allegare all’istanza

All’istanza devono essere allegati i seguenti documenti obbligatori:

  • Titolo o certificato di studio in originale (non sono ammesse copie, copie autenticate o autocertificazioni)
  • Copia a colori del permesso di soggiorno, in corso di validità, attestante il possesso dello status di titolare di protezione internazionale in Italia
  • Copia a colori di un documento di identità italiano munito di fotografia e in corso di validità (carta d’identità rilasciata dal Comune o documento di viaggio rilasciato dalla Questura)

È possibile eventualmente allegare anche una delega in carta libera in lingua italiana a seguire la pratica in nome e per conto dell’interessato e a inviare e ricevere documenti, rilasciata a favore del legale rappresentante di un Centro di assistenza ai rifugiati ufficialmente riconosciuto.

Tale Delega deve contenere espressamente le generalità complete del delegante e del delegato (nome completo, data e luogo di nascita, eventuale ragione sociale), indirizzo di residenza del delegante e del delegato, domiciliazione esplicita presso il delegato. Le firme del delegato e del delegante devono essere leggibili e autenticate nei modi di legge ovvero accompagnate da fotocopia della carta d’identità recante firma. Alla delega deve essere unita copia del provvedimento di riconoscimento del Centro di Assistenza.

Non saranno procedibili le istanze e le eventuali deleghe che non siano completamente e correttamente compilate in tutte le loro parti, secondo le indicazioni sopra riportate, o che non siano firmate per esteso e in maniera leggibile.

Ad avvenuta trasmissione al Ministero della documentazione originale e della dichiarazione di valore da parte dell’Ambasciata o Consolato competente, esse verranno restituite all’interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo in Italia indicato nell’istanza. Qualora l’interessato modifichi il proprio domicilio, è tenuto a comunicare immediatamente il nuovo indirizzo per email a [email protected] .

DOMANDA DI EQUIPOLLENZA

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