Supplenze, UIL: nuove regole, procedure stravolte, penalizzati i docenti precari storici

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“L’amministrazione stravolge le procedure consolidate delle supplenze. Una gestione scriteriata che penalizza i precari storici”.  Questo  il giudizio del sindacato UIL dopo l’incontro al Ministero sulla bozza per la costituzione delle graduatorie provinciali e le nuove regole per l’attribuzione delle supplenze. 

“L’art. 4 della Legge del 6 giugno 2020 n. 41 – scrive la UIL in un comunicato – disciplina solo l’istituzione delle graduatorie provinciali (GPS) e il conferimento delle supplenze.

La bozza presentata dall’amministrazione stravolge completamento il sistema precedente e va oltre la legge. Il DM 13 giugno 2007, regolamento delle supplenze, è stato frutto di un anno di proficuo lavoro tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali. Un ottimo lavoro che ha regolato il sistema per anni.”

L’analisi UIL della bozza di ordinanza 

  1. Art. 2 – c. 2 (legge 107)

Già dai primi articoli della ordinanza c’è da preoccuparsi. Un pericoloso ritorno alla 107 , da chi ha preso voti per modificarle (che fine ha fatto l’abolizione della legge sulla chiamata diretta approvata da un ramo del Parlamento):

Il DS utilizza i docenti di ruolo anche per altri insegnamenti presenti nella scuola anche senza essere in possesso dell’abilitazione. Che fine farà poi la cattedra liberata?

Ritorna il mantra del dirigente che può scegliere i docenti e addirittura decidere quale materia deve insegnare per quell’anno scolastico. Si va addirittura oltre quanto previsto dalla legge 107/15!

(Non ci saremmo mai aspettati da un ministro, espressione di un movimento che ha sempre combattuto la legge 107, addirittura la peggiorasse).

  1. Art. 2 – c. 3 e 4
  • Assegnazione degli spezzoni fino a sei ore: oggi è previsto che siano proposti prima ai supplenti con orario ridotto per favorirne il completamento, successivamente ai docenti di ruolo e ai precari in servizio con orario intero, poi l’attribuzione a supplenza, il tutto solo se in possesso dell’abilitazione.
  • Con la modifica si vuole favorire il docente di ruolo anche senza abilitazione specifica rispetto al personale precario abilitato.

Al comma 4 lettera c non sono poi indicate le supplenze su posti disponibili dopo il 31/12, anche queste di competenza del dirigente scolastico.

  1. Art. 2 – c. 8 – lett. b

Si indica la possibilità dei docenti supplenti di partecipare alle operazioni di scrutinio e finali solo per il “tempo strettamente necessario alle funzioni connesse” facendo anche confusione tra “termine delle attività didattiche” e “termine delle lezioni”.

In ogni caso si omette che il diritto della proroga della supplenza, senza soluzione di continuità, per gli scrutini ed eventuali esami è previsto dall’art. 37 del CCNL Scuola che andrebbe richiamato, senza considerare che il docente potrebbe non accettarla, visto che si tratta di un altro contatto.

  1. Art. 3, c. 5
  • prima fascia GPS docenti abilitati OK
  • Seconda fascia: studenti che nell’Anno Accademico 2020/21 sono iscritti al IV e V anno di scienza della formazione primaria. (Bene il riconoscimento dell’esperienza ma, perché non prevederlo per tutti?).
  1. Art. 3, c. 7, lett. b

Sostegno seconda fascia: si possono inserire anche i docenti privi di specializzazione con tre anni di servizio su sostegno entro l’anno scolastico 2019/20.

(Che fine ha fatto il merito che ogni tanto il ministro ci ricorda? Vale solo per alcuni è non per altri? Non vale per il concorso straordinario).

  1. Art. 7, c. 5

Non si da’ la possibilità di rettificare un possibile errore materiale nella domanda.

  1. Art. 9, c. 1

Non sono previste graduatorie provvisorie (la forza della digitalizzazione non ammette errori).

(Non vorremmo che per fare presto si danneggino le persone e si intasino i Tribunali).

  1. Art. 11, c. 4

Priorità nell’assegnazione delle supplenze ai docenti ai docenti già presenti in una GAE che si iscrivono nelle GPS di altra provincia.

(In questo caso chi non è inserito in nessuna GAE, anche se con un punteggio maggiore, viene preceduto).

  1. Art. 12 – c. 10

Ai fini della possibilità di un completamento di cattedra si introduce il vincolo della “compatibilità” d’orario non previsto da nessuna norma.

Anche in questo caso non si tiene conto del CCNL Scuola che, all’art. 40 – c. 7, parla di diritto al completamento senza alcun vincolo.

Neanche il Regolamento delle supplenze attuale prevede un tale vincolo.

  1. Art. 13 
  1.  1: Non è prevista la possibilità di lasciare una supplenza breve per un’altra che arrivi , fino al termine delle lezioni (posto disponibile dopo il 31/12)

Non sono richiamate le supplenze fino ai 10 giorni nella scuola primaria e della infanzia.

  1. 6: È previsto che il DS attribuisce le ore di potenziamento per le supplenze fino a 10 giorni in contrasto con la legge stessa.

Non si richiama però  l’art. 28, c. 1 del CCNL 2016 che stabilisce che le ore di potenziamento destinate a supplenza sono solo quelle non programmate nel PTOF e deliberate dal collegio dei docenti.

  1. Art. 14

Non è previsto, come prevede l’attuale regolamento, la possibilità di giustificare l’eventuale rifiuto o abbandono della supplenza per giustificato motivo.

Così come non è previsto un eventuale differimento della supplenza per giustificato motivo come abbiamo previsto nella annuale circolare annuale delle supplenze.

  1. 1, lett. b: E’ in contrasto col Regolamento delle supplenze (DM del 13 giugno 2007) che prevede che la penalità scatti solo dopo due rinunce.

QUESTIONE I.T.P. E TITOLO DI ACCESSO

La bozza del bando presentata dall’amministrazione per questo personale per l’inserimento nelle graduatorie prevede il possesso dei 24 CFU.

(Il D.L.vo 59, art. 22, c.2, prevede che a regime detti insegnanti debbano essere in possesso di laurea specifica più 24 CFU.

Tali requisiti sono richiesti a partire dall’anno scolastico 2024/25. Fino ad allora per i posti di ITP restano gli attuali requisiti).

QUESTIONE TABELLE DI VALUTAZIONE

Viene stravolto tutto l’attuale impianto.

  • Master: si passa da una valutazione di punti 3 a punti 0,5;
  • Viene introdotta la valutazione dell’abilitazione scientifica nazionale e professionale di I e II fascia;
  • Viene introdotta la valutazione del servizio degli “assegnisti”;
  • Viene introdotta la valutazione per l’inserimento nelle graduatorie nazionale AFAM (punti 12).

(Percorsi valutati eccessivamente a discapito di chi è in graduatoria da anni).

SERVIZIO SPECIFICO E NON SPECIFICO: non viene più preso in considerazione il servizio non specifico per tutte le graduatorie di terza fascia, questo avrà pesanti ripercussioni su tutte le graduatorie.

CLASSI DI CONCORSO MUSICALI E COREUTICHE 

Per quanto riguarda le classi di concorso specifiche delle scuole di I grado ad indirizzo musicale, dei li licei musicali e dei licei coreutici, la proposta dell’amministrazione prevede l’abolizione del punteggio relativo ai titoli artistici. La UIL Scuola è contraria a questa soluzione in quanto ci sarà uno stravolgimento delle posizioni dei docenti nelle rispettive graduatorie che andrà anche a danno della continuità didattica. Vista la peculiarità di tali insegnamenti è necessario mantenere inalterato l’attuale assetto normativo che ne prevede la valutazione.

Rispetto alle proposte sindacali, l’amministrazione si è riservata di decidere e l’incontro è stato aggiornato a domani mattina.

Per la UIL Scuola hanno partecipato Pasquale Proietti, Paolo Pizzo e Mauro Panzieri.

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