ATA, supplenze di Assistente Tecnico nelle scuole del primo ciclo anche al personale di ruolo

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Giungono in redazione diverse segnalazioni, sulla procedura illegittima di diverse scuole sulla mancata convocazione del personale di ruolo per l’assegnazione delle supplenze annuali come assistente tecnico ai sensi del D.M. 187 del 26/03/2020.

Solo per quest’anno scolastico a causa dell’emergenza sanitaria e la conseguente attivazione della didattica a distanza, nelle scuole del primo ciclo è stata attivata la figura dell’assistente tecnico d’informatica in modo da fornire un adeguato supporto tecnologico a scuola e famiglie.

Tuttavia il reclutamento di questo personale non è stato fatto in modo impeccabile… infatti molte scuole, a volte sotto consiglio sbagliato dell’Ambito Territoriale, non hanno applicato l’art. 59 del CCNL.

ART.59 – CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

Tantissime segreterie hanno omesso di convocare i collaboratori scolastici a tempo indeterminato pur essendo convocabili ai sensi dell’art. 59 del CCNL/2007, perché convinte che i suddetti posti non rientrassero nella tipologia di supplenza annuale.

Il D.M. 187 del 26/03/2020 chiarisce che il rapporto di lavoro dei sopraindicati posti e fino al 30.06 e dunque posti annuali addirittura prorogabili al 31.08 che, potevano tranquillamente essere attribuiti applicando l’aspettativa ai sensi dell’art. 59.

A tal proposito l’ARAN ha chiarito, con nota prot. n. 1289 del 17 febbraio 2004, che l’annualità del contratto atto a conseguire la detta aspettativa è da intendersi riferita ai contratti aventi termine al 30 giugno o 31 agosto. Indipendente dalla durata effettiva della supplenza. Tanto è vero che si applica l’art. 59 anche alle supplenze annuali assegnate a fine dicembre o addirittura nei primi di gennaio di fatto riducendo drasticamente “l’annualità” in soli 5 o 6 mesi di incarico.

In estrema sintesi, l’espressione non inferiore ad un anno riportata nel contratto è da riferirsi alla tipologia contrattuale così come ribadisce l’ARAN ovvero contratti aventi termine al 30 giugno o 31 agosto.

Per i motivi appena esposti, anche le supplenze di assistente tecnico ai sensi del D.M. 187 del 26/03/2020 potevano essere attribuiti al personale a tempo indeterminato.

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