Concorso reclutamento Dirigenti Scolastici: non si può partecipare con laurea triennale. Sentenza

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III Stralcio, con due sentenze non definitive (in quanto per taluni ricorrenti il giudizio proseguirà) del 03 luglio 2020 (n. 7650 e 7652) ha ritenuto legittima l’esclusione della partecipazione, dal concorso per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici, coloro che erano in possesso della sola laurea triennale. Il bando, in particolare, aveva previsto quale requisito di partecipazione, oltre all’anzianità di servizio di cinque anni, anche il possesso della laurea magistrale, o titolo equiparato, ovvero della laurea vecchio ordinamento.

La vicenda

I ricorrenti, tutti in possesso di laurea triennale, chiedevano di partecipare al concorso per Dirigenti Scolastici ma ne venivano esclusi in quanto il relativo bando prevedeva quale requisito di partecipazione, oltre all’anzianità di servizio di cinque anni, anche il possesso della laurea magistrale, o titolo equiparato, ovvero della laurea vecchio ordinamento. Il provvedimento di esclusione veniva impugnato, ma i ricorrenti venivano ammessi con riserva a partecipare alle prove preselettive.

Requisiti per partecipare al concorso DS

 Il Tar respingendo il ricorso, rammenta che il D.P.R. n. 140 del 2008, al tempo vigente, all’art. 4, comma 1 (peraltro neppure espressamente impugnato) stabilisce che sono ammessi, al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, i soggetti “in possesso dei seguenti requisiti:

  • servizio effettivamente prestato, dopo la nomina in ruolo, di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola;
  • laurea magistrale o titolo equiparato ovvero laurea conseguita in base al precedente ordinamento”.

Il titolo posseduto dai ricorrenti

Nella prima controversia esaminata dal Tar (n. 7650) i ricorrenti erano in possesso di un Diploma ISEF vecchio ordinamento, a sua volta equiparato ad una sola laurea triennale o “laurea breve”, difettando dunque, in capo ai medesimi, sia il requisito della laurea magistrale sia quello della laurea “vecchio ordinamento”, per cui l’esclusione dal concorso è risultata pienamente legittima. Nella seconda controversia (n. 7652), parimenti, i ricorrenti erano in possesso della sola laurea triennale, o “laurea breve”, difettando, per l’effetto, in capo ai medesimi, sia il requisito della laurea magistrale sia quello della laurea “vecchio ordinamento.

No all’equiparazione coi diplomati “vecchio ordinamento” di Belle Arti e Conservatori (c.d. istituzioni AFAM)

 I ricorrenti hanno fatto richiamo a coloro che hanno conseguito tali titoli prima dell’entrata in vigore del DPR n. 212 del 2005 (Regolamento di attuazione della L. n. 508 del 1999): tali soggetti, se in possesso altresì di diploma di scuola superiore, sono equiparati, a tutti gli effetti, a soggetti muniti di laurea (art. 4, comma 3-bis, della legge n. 508 del 1999). In questa direzione la nota MIUR del 10 agosto 2011 afferma che “anche i titoli rilasciati antecedentemente all’entrata in vigore del regolamento di cui sopra richiedevano la frequenza di corsi accademici di notevole durata fornendo una formazione di elevato livello” (si pensi soltanto ad alcuni corsi di strumento di durata persino decennale). Viene inoltre precisato che una tale equiparazione (diploma AFAM vecchio ordinamento e laurea magistrale) non è automatica ma comunque subordinata al ricorrere di almeno due condizioni:

  • il possesso di un diploma di scuola superiore;
  • una valutazione in concreto, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del DPR n. 212 del 2005, degli “studi compiuti … in base ai previgenti ordinamenti didattici” e la loro eventuale riconducibilità ad un diploma accademico di secondo livello (pacificamente equiparabili a lauree magistrali) ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), del medesimo regolamento.

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