Supplenze brevi fino a 10 giorni scuola di infanzia e primaria: sono state eliminate?

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Regolamento delle supplenze:  il Ministero si appresta a modificare il testo del 2007. Perplessi i sindacati, disorientati i docenti. Ecco alcune novità. 

Nella bozza del Regolamento delle supplenze consegnata ai sindacati ci sono alcuni punti che potrebbero costituire un arretramento rispetto alle modalità di conferimento sinora note.

O perlomeno non è possibile al momento cogliere quali potrebbero essere i benefici derivanti da nuove regole.

Il sindacato UIl, nella scheda di analisi del nuovo Regolamento delle supplenze individua alcuni passaggi che alla riapertura delle scuole  a settembre potrebbero immediatamente essere oggetto di confusione nelle segreterie scolastiche.

c) Supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria:

Nella bozza del nuovo Regomento non è presente quanto indicato nel DM 131/2007

“I. la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze ai sensi dell’articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l’attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione. II la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la medesima sanzione di cui al precedente punto b/2; III l’abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione ”

Dunque, si chiede il sindacato,  sono state eliminate le supplenze fino ai 10 giorni nella scuola della primaria e della infanzia?!

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