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Un docente trasferito nel 2019/20 poteva chiedere trasferimento per il 2020/21? Quando scatta il vincolo triennale

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Quando scatta il vincolo triennale per il docente trasferito nell’a.s. 2019/20? I chiarimenti sono nel CCNI, vediamo i diversi casi

Una lettrice ci scrive:

Una docente che alla mobilità dell’anno scorso ha ottenuto la sede scelta, poteva quest’anno richiedere il trasferimento e ottenerlo tra l’altro? Non c’era il vincolo triennale?

Con la mobilità 2019/20 è entrato in vigore l’ultimo CCNI con validità triennale ed è iniziata l’applicazione della nuova disposizione, stabilita nell’art.2 comma 2, relativa al vincolo triennale.

I docenti soddisfatti nella mobilità volontaria sono sottoposti al vincolo di permanenza triennale nella nuova scuola di titolarità, se soddisfatti in precise preferenze stabilite nel contratto

Quali preferenze per il vincolo triennale

Non tutti i docenti che hanno ottenuto il movimento richiesto per il corrente anno scolastico 2019/20 sono sottoposti al vincolo triennale.

Sono obbligati a rimanere nella nuova scuola di titolarità assegnata con il movimento volontario, senza poter partecipare alla mobilità per il triennio successivo, i docenti soddisfatti su una preferenza analitica o, nel caso di mobilità professionale o trasferimento su altra tipologia di posto, sulla preferenza sintetica nel comune di titolarità.

Il riferimento normativo è l’art.2 comma 2 del CCNI, precedentemente citato, dove si esplicita quanto segue:

Ai sensi  art. 22, comma 4,  lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

Conclusioni

Nel caso citato dalla nostra lettrice, se la docente di cui parla ha ottenuto il trasferimento per il prossimo anno scolastico 2020/21, i casi sono due:

1- la docente ha ottenuto il trasferimento 2019/20 su preferenza sintetica in comune diverso da quello di titolarità e, in tal caso, non ha il vincolo triennale e poteva partecipare alla mobilità 2020/21, come ha fatto.

2- La docente ha ottenuto il trasferimento 2019/20 in una scuola richiesta con preferenza analitica e, se non rientra nei casi indicati nel contratto circa la non applicazione del vincolo temporale, ha il vincolo triennale nella scuola e non poteva partecipare alla mobilità. Si tratta, in questo caso, di un errore che dovrà essere segnalato

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