Graduatorie provinciali e di istituto, le novità della valutazione del servizio

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Graduatorie provinciali e di istituto: tra qualche settimana il via ad una vera e propria rivoluzione nell’assegnazione delle supplenze. Molti aspetti dovranno ancora essere chiariti; le prime indicazioni dalle bozze e dai report sindacali. 

L’ordinanza n. 60/2020

Graduatorie provinciali per le supplenze: due fasce

Titoli di accesso

infanzia primaria – secondaria I e II grado – personale educativo – licei musicali – classi di concorso ad esaurimento  –

Le supplenze possono essere

  • fino al 31 agosto
  • fino al 30 giugno
  • temporanee (max ultimo giorno di lezione)

Per l’attribuzione delle supplenze fino al 31 agosto e 30 giugno si utilizzano le GaE (Graduatorie ad esaurimento).

Per i posti residui dalle GaE sarà possibile attingere dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).

Graduatorie di istituto

Le graduatorie di istituto saranno suddivise in tre fasce

  1. la prima fascia corrisponde all’attuale prima fascia di istituto (docenti abilitati inseriti in GaE)
  2.  la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che scelgono, nella stessa provincia, fino a venti istituzioni scolastiche (abilitati non inseriti in GaE)
  3. la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che scelgono, nella stessa provincia, fino a venti scuole (non abilitati)

Le graduatorie di istituto di prima fascia corrispondono alle graduatorie di prima fascia già vigenti per il triennio 2019/22.

I punteggi e le posizioni spettanti nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia saranno invece determinati sulla base dei dati presentati per l’iscrizione nelle GPS.

La scelta delle scuole 

La valutazione del servizio

Un intero paragrafo dell’ordinanza è dedicato alla valutazione del servizio.

“Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell’aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, per un massimo di 12 punti complessivi”

Rispetto alla bozza iniziale dunque alcuni elementi sono stati modificati.

In particolare

  • è stata positivamente risolta la mancata valutazione dello stesso servizio tra una fascia e l’altra, una volta come specifico e una volta come non specifico.

Pertanto un anno di servizio svolto per A12 in prima fascia potrà essere valutato come non specifico per A13 in seconda fascia.

Anche il servizio svolto nella scuola di infanzia e primaria potrà essere valutato come non specifico per la secondaria.

Per ogni GPS di inserimento si possono avere max 12 punti, tra servizio specifico e non specifico.

Significa che viene estesa alla prima fascia GPS il modo di valutare il servizio che nelle graduatorie 2017 era solo della III fascia.

  • La valutazione del servizio non specifico interesserà anche il servizio su posto di sostegno.
  • E’ stata introdotta la valutazione come servizio aspecifico  del servizio di insegnamento della religione cattolica e di alternativa alla religione cattolica.

Il decreto prevede inoltre

  • I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, svolti nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale sono valutati per l’intero periodo
  • il servizio di insegnamento precedente all’anno 2000 in scuole legalmente riconosciute o pareggiate o scuola primaria parificata o scuola di infanzia pareggiata o scuole non paritarie inserite negli albi regionali vale la metà
  • il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina.

I quesiti

Uno dei quesiti più frequenti in questi giorni “servizio dichiarato una volta sola per GPS” vuol dire che si deve scegliere se caricare il servizio sulla CdC, nella GPS sostegno, se è caricabile su entrambi…

A nostro parere su entrambe.

Altre attività di insegnamento

La UIL Scuola, che ha operato un raffronto con  le tabelle di valutazione del 2017 ha già ampiamente segnalato

Scompare dalla bozza la valutazione delle “altre attività di insegnamento”

“Non compare più nelle note che “è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all’epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l’inserimento in graduatoria”.

Non compare più nelle note che “è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all’epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l’inserimento in graduatoria”.

Non è più specificato che “il servizio prestato sulle scuole non paritarie è valutato la metà”.

Attendiamo di visualizzare la schermata della presentazione della domanda per capire se si tratterà di punteggi “persi” o trattati diversamente (anche se non si comprende come).

Graduatorie provinciali e di istituto. Tutte le novità per le supplenze [Speciale]

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