Al via l’organico di fatto. Servirà innanzitutto per assegnazioni provvisorie e utilizzazioni

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Mobilità annuale utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: su quali posti? Adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto. 

La mobilità annuale, che comprende utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, viene disposta sia sulle cattedre vacanti nell’organico dell’autonomia, rimaste tali dopo mobilità e immissioni in ruolo, che sulle cattedre disponibili in organico di fatto, quindi non vacanti in quanto occupate da docenti titolari, ma che si liberano per un anno scolastico in seguito ad aspettativa, mandato politico, part-time, mobilità annuale del docente titolare, o qualsiasi altra motivazione che determina la disponibilità della cattedra per l’intero anno scolastico, dal 1 settembre al 31 agosto.

Adeguamento dell’organico alla situazione di fatto

L’adeguamento dell’organico alla situazione di fatto avviene secondo le regole stabilite per la definizione degli organici e i criteri e le modalità per la determinazione delle disponibilità vengono definiti dalla contrattazione decentrata regionale, come esplicitato nell’art.3 del CCNI.

Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle organizzazioni sindacali territoriali, la Direzione Regionale competente deve predisporre il quadro complessivo delle disponibilità sui posti dell’organico dell’autonomia e dell’adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, relative alle diverse tipologie di posti in funzione del migliore impiego del personale stesso, secondo i principi stabiliti dal C.C.N.L.

Criteri per la determinazione delle disponibilità

I criteri per la determinazione delle disponibilità utili per la mobilità annuale rientrano nelle materie che interessano la contrattazione decentrata regionale, come stabilito nell’art.22 comma 3 del CCNL 2016-18

Nel quadro delle disponibilità, come chiarisce l’art.3 comma 2 del CCNI, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica, sono compresi anche i posti in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno previsti dalla normativa vigente, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale che determinano disponibilità.

Relativamente ai posti di sostegno della scuola Secondaria di II grado il quadro delle disponibilità comprende i posti in organico di diritto risultanti dall’applicazione dell’art. 26, comma 3 del C.C.N.I. sulla mobilità del 6/03/2019, in relazione alle aree disciplinari, e i posti in deroga eventualmente già istituiti.

Tra le disponibilità per le operazioni di mobilità annuale sono compresi, inoltre, i posti vacanti o disponibili nell’organico derivanti dall’attuazione di iniziative progettuali di cui all’art 1, comma 65 della legge 107/15 (conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale), e le ore comunque residuate nella scuola Secondaria di I e II grado che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica, in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto, salvo i casi previsti dall’ordinamento.

Se il numero dei docenti da utilizzare è inferiore rispetto alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportano un maggior onere finanziario.

La contrattazione decentrata a livello regionale definisce, inoltre, i criteri e le modalità di utilizzo del personale nelle iniziative progettuali, attivate ai sensi dell’art.1 comma 65 della legge 107/2015, già in atto e la cui prosecuzione sia di riconosciuta rilevanza educativa e sociale.

In sede di contrattazione regionale decentrata sono regolamentate anche le modalità per attuare lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse.

La contrattazione decentrata a livello regionale, in sintonia con quanto stabilisce l’art.3 comma 5 del CCNI, può eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione oltre quelli previsti nell’art. 5 del CCNI, in relazione alle specifiche situazioni locali, ivi compresi, qualora ne ricorrano ancora i presupposti, gli eventi sismici relativi alle Regioni Abruzzo, Marche e Umbria e alle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova, Rovigo, Rieti con l’obiettivo di rendere effettivamente garantito il diritto allo studio, nonché favorire le iniziative volte all’istruzione degli adulti.

Pubblicazione disponibilità

In seguito alla definizione dei posti disponibili e prima di avviare le operazioni di utilizzazione, dopo aver fornito opportuna e adeguata informazione alle organizzazioni sindacali, deve essere predisposto, per ogni provincia, il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, ivi compresi i posti relativi all’insegnamento della religione cattolica.
Dovrà essere data tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.

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