Lo staff del Dirigente Scolastico: da chi è composto, quali i compiti

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Collaboratori, delegati e coadiutori del dirigente scolastico, proviamo a chiarire le differenze e a rendere più comprensibile la distinzione tra tali ruoli.

I collaboratori del Preside prima dell’introduzione dell’autonomia scolastica

Prima dell’avvento dell’autonomia scolastica, il Testo Unico delle norme in materia di istruzione – D.Lgs. 297/1994 all’art 7, comma 2, lettera h) – e ancor prima i decreti delegati del 1974, conferiva la scelta dei collaboratori del Preside al Collegio docenti, disponendo di un numero massimo fino a quattro, in base a quello degli alunni della singola istituzione scolastica.

Successivamente il Preside poteva scegliere tra essi, il docente collaboratore incaricato di sostituirlo in caso di assenza o impedimento (vicepreside).

Anni 2000, l’autonomia scolastica, il D.Lgs. 165/ 2001 e i docenti delegati

Dal primo settembre 2000 la situazione cambiò con il passaggio dalla funzione direttiva dei presidi alla qualifica dirigenziale dei dirigenti scolastici. Una delle norme più focalizzate sulla questione riferita ai Dirigenti scolastici e deleghe di compiti specifici a determinati docenti è l’articolo 25 del D.Lgs. 165/2001:
“Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti […]”

Il termine “collaboratore” non appare e non vi è un numero limite di docenti di cui il dirigente può avvalersi. Inoltre vi è riferimento specifico alla “delega”, atto le cui caratteristiche formali e sostanziali sono dettagliatamente indicate nell’art 17 dello stesso D.Lgs. 165/2001.

In quegli anni nacquero diverse controversie in merito all’applicazione contrastante che ne derivava dall’osservazione del Testo Unico 297/1194 e il D.Lgs. 165/2001; e cioè sulla possibilità di scelta da parte del Dirigente scolastico – e non di un soggetto terzo, il Collegio docenti, come previsto dal T.U. – dei collaboratori nello svolgimento delle funzioni organizzative e amministrative.

Tale dibattito giuridico venne risolto in maniera definitiva dal parere del Consiglio di Stato (luglio 2000), in favore di quanto disposto dalla più recente normativa, l’art 25 del D.Lgs. 165/01, quindi il Dirigente scolastico, che dovendo rispondere dei risultati della propria gestione, doveva/deve potersi affidare a persone di sua fiducia, scegliendole in totale autonomia.

Il comma 83 della Legge 107/2015 e l’introduzione dei coadiutori

Il comma 83 dell’art. 1 della Legge 107/2015 riporta:
“Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Dopo questo breve excursus sulla normativa scolastica in merito, riassumiamo alcune delle figure che gravitano attorno al Dirigente scolastico nella scuola dell’autonomia:

• Funzioni strumentali: Il Collegio docenti individua, tra le risorse professionali presenti al suo interno, le figure idonee a svolgere le funzioni strumentali per la realizzazione e la gestione del Piano dell’Offerta Formativa. I provvedimenti di nomina/incarico delle funzioni strumentali spettano al Dirigente scolastico sulla base di quanto stabilito dal Collegio. I docenti che ricoprono le funzioni strumentali non hanno una delega ma un’attribuzione di incarico; non si pongono in linea gerarchica ma professionale-consulenziale. Le FS fanno parte dello staff del Ds ma NON rientrano nel 10% dell’organico dell’autonomia di cui il comma 83 art. 1, Legge 107/2015.
Collaboratori di presidenza e docenti delegati per le funzioni organizzative e gestionali (middle-management/vicepresidi): previsti dall’art. 25 del D.Lgs. 165/01, scelti dal Dirigente scolastico che ne da semplice comunicazione al Collegio docenti. Il dirigente può scegliere anche più di 2 unità ma ai fini retributivi ed in riferimento specifico ai vicepresidi, possono essere rimunerate solo 2 figure, in base all’art.88, c.2, lett.f) del CCNL: “con il fondo d’istituto sono retribuibili i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali.
Coadiutori per il supporto organizzativo e didattico (staff del DS): previsti all’art. 1, comma 83 della Legge 107/2015.

Come dicevamo poco sopra, il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico per l’appunto.

I coadiutori non sono necessariamente investiti di una funzione operativa – come invece avviene, necessariamente, per i delegati – ma assumono un ruolo di supporto, di consiglio, di dialogo.
• Docenti delegati senza limite numerico: previsti dall’art. 25 del D.Lgs. 165/01 racchiudono i cosiddetti vicepresidi, coordinatori di dipartimento, coordinatori di classe, responsabili o fiduciari di plesso. Previsto in maniera tassativa l’atto di delega in forma scritta.

Naturalmente tali categorie non sono necessariamente distinte tra loro, dato che nella maggior parte dei casi, delegati, coadiutori e collaboratori possono coincidere anche nella stessa persona: pensiamo, ad esempio, ad un collaboratore di presidenza, con funzioni vicariali, che è anche delegato al coordinamento di una classe e che contemporaneamente fa parte dello staff Ds.

Oppure un docente delegato al coordinamento di un dipartimento disciplinare che nel frattempo ha l’incarico per una funzione strumentale.

Tra l’altro è sicuramente auspicabile – nella stragrande maggioranza delle istituzioni scolastiche è già così – che le due unità che collaborano con il Dirigente scolastico nell’ambito delle funzioni organizzative e gestionali siano ricomprese nel 10% dell’organico dell’autonomia individuato dal Dirigente Scolastico.

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