Docenti sovrannumerari e utilizzazione: quali requisiti per usufruire della precedenza

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Tra i docenti che possono chiedere utilizzazione, indicati nel dettaglio nell’art.2 del CCNI sulla mobilità annuale, vi sono anche i soprannumerari trasferiti a domanda condizionata o d’ufficio, come sottolineato nella lettera b) del succitato articolo.

Soprannumerari, quali requisiti per chiedere utilizzazione

I docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata o d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, per presentare domanda di utilizzazione devono chiedere di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità e devono aver richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità.
Pertanto per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata rispettivamente per l’a.s. 2011/2012 ovvero 2012/13 ovvero 2014/15 e successivi.

Come devono essere espresse le preferenze

Il docente soprannumerario, che presenta domanda di utilizzazione, deve chiedere come prima preferenza la scuola di precedente titolarità nella quale ha richiesto in ciascun anno dell’ottennio il rientro con domanda condizionata.

Dopo l’espressione di questa preferenza è possibile, in subordine, indicare le scuole del distretto sub-comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle.

L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità annulla le preferenze relative a scuole in altri comuni o altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità.

Docenti soprannumerari, quale precedenza spetta per l’utilizzazione

I docenti soprannumerari , in possesso dei requisiti precedentemente indicati, usufruiscono per l’utilizzazione della precedenza prevista nell’art.8 comma 1 punto II che riguarda il “Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità “

Si tratta di una precedenza che opera esclusivamente all’interno della stessa provincia ed è valida solo per le utilizzazioni e non per le assegnazioni provvisorie, come esplicitato nel punto II lettera c) del succitato articolo:
c) Limitatamente alle utilizzazioni all’interno della stessa provincia, personale docente che, a partire dall’a. s. 2011/12 e/o successivi, chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d’ufficio (senza aver presentato domanda) nell’anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità.

Nel caso di concorrenza prevale l’istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto (posto comune, classe di concorso, posto sostegno).

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