Tar Lazio riafferma il diritto degli alunni di portare il cibo da casa

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Il servizio mensa, a differenza dal tempo mensa, che è a tutti gli effetti tempo scuola, non può dirsi intrinsecamente qualificante il servizio di pubblica istruzione. Va riconosciuto, quindi, il diritto degli alunni di consumare il cibo portato da casa, la cui preparazione è un’attività non assoggettata alle imposizioni delle vigenti normative in materia di igiene dei prodotti alimentari e delle imprese alimentari e a forme di autorizzazione sanitaria o di controllo sanitario, e che ricade totalmente sotto la sfera di responsabilità dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale. Lo ha stabilito la III Sezione Bis del Tar Lazio, nella pronuncia n. 7814 depositata il 7 luglio 2020, ribadendo quanto già affermato nella sentenza 13 dicembre 2019, n. 14368.

I fatti

Alcune ricorrenti hanno impugnato la circolare dirigenziale di una scuola, nonché il “Regolamento consumazione pasto domestico per gli alunni della scuola primaria iscritti al tempo pieno”, nella parte in cui imponevano la divisione del refettorio in aree separate, l’una destinata ai minori clienti del servizio, l’altra ai minori autorefezionati. Chiedevano, inoltre, di accertarsi con sentenza, il diritto soggettivo dei figli minori ad essere ammessi a consumare i propri pasti di preparazione domestica nel locale adibito a refettorio, unitamente ai compagni di classe, sotto la vigilanza e con l’assistenza educativa dei propri insegnanti, per poter condividere appieno dei contenuti educativi e formativi tipici del tempo mensa, con conseguente condanna della dirigente scolastica ad attivarsi a tal fine, adottando tutte le misure e gli accorgimenti di legge.

Il precedente

 Accogliendo il ricorso, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, il Tar ha richiamato la sentenza n. 14368/2019, dove si era qualificato il tempo mensa come tempo scuola, distinguendolo dal servizio mensa.

Inquadramento del “tempo mensa”. Se vissuto e condiviso tra tutti i membri della classe, rappresenta un essenziale momento di condivisione, di socializzazione, di emersione e valorizzazione delle personalità individuali, oltre che di confronto degli studenti con i limiti e le regole che derivano dal rispetto degli altri e dalla civile convivenza. Il tempo mensa, dunque, è a tutti gli effetti tempo scuola. Il servizio mensa, non può dirsi invece strettamente qualificante il servizio di pubblica istruzione e, pertanto, va tenuto distinto dal concetto di tempo mensa.

Inquadramento dell’autorefezione

 Quale esplicazione del diritto costituzionale alla scelta alimentare tutelato dagli articoli 2 e 32 Cost., non comporta in alcun modo una modalità solitaria di consumazione del pasto, dovendosi, per quanto possibile, assicurare, da parte dell’Amministrazione scolastica, la consumazione dei pasti degli studenti in un tempo condiviso che favorisca la loro socializzazione.

Il principio

 Deve essere pertanto riconosciuto agli studenti non interessati a fruire del servizio mensa il diritto a frequentare ugualmente il tempo mensa, senza essere costretti ad abbandonare i locali scolastici in pieno orario curriculare.

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