Graduatorie provinciali per le supplenze, Anief: per il Cspi faranno crescere i contenziosi

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insegnante studente

Anief – Non è solo l’Anief a essere deluso per le modalità adottate dal ministero dell’Istruzione per entrare a far parte delle GPS: in queste ultime ore, anche se il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha espresso apprezzamento per l’istituzione delle nuove, per il Cspi appare però anche indispensabile predisporre delle procedure che consentano di individuare tempestivamente e con certezza il personale supplente avente diritto.

Invece, le Gps progettate prevedono una doppia fascia, anziché tre, da utilizzare per le supplenze al 31 agosto o 30 giugno nelle scuole della provincia scelta, e le graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, in cui si potranno scegliere fino a venti scuole per ogni classe di concorso. Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “leggendo l’ultima bozza che regola le nuove Gps, modificata rispetto al testo iniziale, prendiamo atto della volontà da parte dell’amministrazione scolastica di migliorare le norme. Ma diverse delle nostre osservazioni rimangono lettera morta. E questo non va bene: il contenzioso, come ha detto giustamente il Cspi, in questo modo non potrà che decollare. Speriamo che la versione finale, che a breve verrà pubblicata, contenga tutte le modifiche da noi richieste”.

APPREZZAMENTO E PREOCCUPAZIONE

“Il Cspi – scrive Orizzonte Scuola – apprezza il fatto che la procedura per la predisposizione delle graduatorie sia stata complessivamente informatizzata determinando da una parte semplificazione e alleggerimento dell’attività amministrativa, dall’altra condizioni di maggiore trasparenza, correttezza e omogeneità di trattamento delle posizioni degli aspiranti supplenti”. L’organismo, “esprime però forte preoccupazione in merito al possibile contenzioso che potrebbe essere adito in tutti i casi in cui il provvedimento modifica in peius il vigente regolamento sulle supplenze”.

“Una prima questione riguarda l’aver previsto in alcuni casi la possibilità di attribuire incarichi di supplenza anche al personale privo del previsto titolo, soluzione che dovrebbe essere ammissibile solo in via del tutto residuale e in caso di estrema necessità. Una seconda questione riguarda la modifica della valutazione dei titoli culturali e artistici”.

“Occorre – scrive il CSPI – però porre la massima attenzione nei confronti delle legittime aspettative di tanti precari che hanno maturato e acquisito titoli sulla base della normativa attualmente vigente e che, in base alle nuove disposizioni, vedrebbero improvvisamente stravolta la propria posizione in graduatoria”.

L’ELENCO DELLE ALTRE INCONGRUENZE

Altri aspetti necessitano secondo il parere del CSPI di essere sottolineati: si omettono o si aggiungono fattispecie difformi rispetto al Regolamento; nell’articolo 14 non è più previsto quanto il Regolamento 131/2007 prevede all’art. 8, c. 2: «Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre».

Nell’articolo 12 non è più previsto quanto il Regolamento 131/2007 prevede per le GAE: durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è prevista la possibilità della rinuncia a una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l’accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento; nella tabella di valutazione dei titoli delle graduatorie di terza fascia d’Istituto rispetto alle
tabelle di cui al D.M. n. 131 del 13 giugno 2007 e al D.M. n. 374 del 1° giugno 2017, l’Ordinanza prevede una valutazione molto inferiore per alcuni titoli e la mancata valutazione dei titoli artistici. Risultano sottovalutati, altresì, alcuni percorsi formativi come i master universitari accademici di I o II livello, soprattutto per quelli già conseguiti, e sopravvalutati altri come ad esempio l’attività di ricerca scientifica che possono essere non coerenti con l’insegnamento.

Per quanto riguarda la costituzione delle graduatorie di seconda fascia riservata agli studenti di Scienze della Formazione, pur riconoscendo la fase di emergenza straordinaria si ritiene opportuno predisporre, in via temporanea, un elenco graduato provinciale distinto dal resto delle graduatorie che debbono restare riservate agli aspiranti che sono in possesso del titolo di studio. In tale elenco comunque sarebbe opportuno inserire gli studenti del V anno, in possesso di un numero di crediti formativi non inferiore a 240. Si sottolinea altresì l’urgenza di implementare il numero dei posti disponibili per l’accesso ai corsi di laurea di Scienze della Formazione in modo da soddisfare l’esigenza di copertura dei posti con personale adeguatamente formato.

Pur consapevole dell’esigenza di rivedere le tabelle di valutazione dei titoli, il CSPI – in considerazione del fatto che non si possono modificare le regole in corso d’opera, anche al fine di evitare lo stravolgimento delle posizioni in graduatoria con un possibile, quanto prevedibile, diffuso contenzioso – propone di mantenere le tabelle attualmente in vigore, di cui al DM 131/2007 e al DM 374/2017. Si evidenzia infine l’assenza della previsione normativa delle riserve ex legge 68/1999.

IL PARERE DEL PRESIDENTE

Secondo Marcello Pacifico, presidente Anief, quel testo “non contempla quello che prevede la legge: non a caso Anief ha presentato una cinquantina di osservazioni e altre 30 solo sui titoli di studio. Noi ribadiamo che il testo delle Gps non rispetta la Legge 159 del 2019, secondo la quale in occasione del rinnovo delle graduatorie d’istituto si potevano accogliere gli esclusi. Sui titoli di studio si mettono a disposizione appena 20 giorni di tempo per produrli, mentre quelli vecchi non valgono più. Per non parlare della “rivoluzione” nella tabella dei titoli, fortemente difforme da quella in vigore”.

“Poiché un’ordinanza non può superare una regola di natura regolamentare primaria – continua il sindacalista autonomo -, confermiamo la nostra ferma intenzione a ricorrere in tribunale per difendere i diritti del personale danneggiato da queste scelte cervellotiche e discriminanti. A meno che al ministero ci si renda conto degli errori da correggere: qualcosa, sembra, è stato cambiato. Noi attendiamo speranzosi, che possano giungere all’ultimo momento delle risposte positive alle nostre numerose criticità e osservazioni sui singoli articoli della bozza prodotta la scorsa settimana”.

Scarica il parere del CSPI

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