Retribuzione professionale docenti, Anief: anche i supplenti brevi devono percepirla. Da 164 euro docenti, 58 ATA

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Anief – L’Anief continua la serie di vittorie in tribunale e ottiene piena conferma delle ragioni da sempre sostenute in favore del personale precario della scuola destinatario di contratti a termine per supplenze “brevi e saltuarie” con ben quattro nuove sentenze che arrivano dal Tribunale del Lavoro di Palermo e Ferrara e che condannano il Ministero dell’Istruzione a riconoscere la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) e il Compenso Individuale Accessorio (CIA) anche al personale docente e ATA destinatari di supplenze temporanee.

Marcello Pacifico (Anief): “Illegittimo discriminare i precari: sono professionisti cui va riconosciuta dignità e parità di retribuzione”. L’Anief ricorda a tutti i propri iscritti che è ancora possibile aderire gratuitamente allo specifico ricorso promosso dal nostro sindacato per vedersi riconosciuto l’assegno mensile dal valore di 164,00 euro fino a 257,50 euro per i docenti e da 58,50 fino a 64,50 euro per gli ATA.

Arriva dal Tribunale del lavoro di Palermo una serie di tre sentenze di pieno accoglimento ottenute dai legali Anief Fabio Ganci e Walter Miceli che riconosce al personale precario che svolge supplenze brevi e saltuarie il pieno diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docenti (RPD). Il Tribunale palermitano, infatti, ribadisce di condividere le tesi Anief già supportate da precedenti della Corte di Cassazione e, da ultimo, anche dall’ordinanza della Suprema Corte n. 629/2020, condividendo, in particolare, l’evidenza di conformità “alla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell’art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della “retribuzione professionale docenti” ivi prevista, ha finito per escludere l’esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all’art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato “compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l’apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”.

Stesse conclusioni anche da parte del Tribunale del Lavoro di Ferrara, dove gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Tiziana Sponga ottengono ragione in favore di una docente che aveva stipulato plurimi contratti per “supplenze brevi” e accerta il suo diritto “alla corresponsione della “retribuzione professionale docenti” prevista dall’art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato (supplenze brevi e saltuarie) stipulati con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”. “Le sentenze che stiamo ottenendo – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – ci danno piena ragione ed evidenziano come il Ministero abbia negato il riconoscimento dell’emolumento al personale assunto per supplenze brevi e saltuarie, introducendo con tale distinzione una discriminazione ingiustificata tra i supplenti temporanei e i dipendenti di ruolo o con contratti al 30 giugno o al 31 agosto. Ribadiamo che nei confronti dei precari il nostro sindacato non tollererà nessuna discriminazione e agiremo sempre in tutte le sedi opportune intervenendo per la tutela dei loro diritti”.

Anief ricorda a tutti i propri iscritti che è ancora possibile aderire gratuitamente allo specifico ricorso promosso dal nostro sindacato e che è fondamentale evitare la prescrizione delle somme dovute. Il ricorso è rivolto al personale docente e ATA che ha svolto supplenze temporanee e al personale di ruolo che vuole recuperare le somme mai percepite per gli anni di precariato svolti con contratti di supplenza breve e temporanea.

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