Titolare su posto comune che chiede utilizzazione sul sostegno: il punteggio per il servizio svolto sul sostegno non si raddoppia
Il punteggio per il servizio svolto sul sostegno vale doppio a determinate condizioni. Vediamo quali
Una lettrice ci scrive:
“Sono una docente di scuola secondaria di secondo grado che ha appena ottenuto il trasferimento da sostegno a posto comune. Poiché intendo inoltrare domanda di utilizzazione sul sostegno nella scuola di precedente titolarità, volevo porre alcune domande:
– è corretto raddoppiare il punteggio di pre-ruolo e ruolo, entrambi svolti interamente sul sostegno?
– ho diritto a mantenere i punti della continuità maturati nell’istituto di precedente titolarità?”
Il punteggio per il servizio svolto sul sostegno può essere raddoppiato solo dai docenti che hanno precisi requisiti
Quale servizio si considera
Per il doppio punteggio si considerano gli anni di servizio in ruolo come titolari su posto di sostegno e anche gli anni di servizio pre-ruolo sul sostegno, se svolti con il possesso del titolo di specializzazione.
Si ricorda che per la valutazione di un anno di servizio pre-ruolo è indispensabile che questo sia stato prestato per almeno 180 giorni o, in alternativa, sia stato svolto ininterrottamente dal primo di febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, per la scuola dell’Infanzia, fino al termine delle attività educative.
Quali docenti possono raddoppiare il punteggio
I docenti che possono valutare il servizio svolto sul sostegno con doppio punteggio devono rientrare in una delle seguenti categorie:
1- titolari sul sostegno, che possono raddoppiare il punteggio per gli anni di servizio svolti sul sostegno, sia per il trasferimento che per le utilizzazioni se chiedono nel movimento posti sul sostegno
2- titolari su posto comune che chiedono trasferimento sul sostegno
Conclusioni
Nel caso della nostra lettrice, titolare su materia, anche se chiede utilizzazione sul sostegno non potrà valutare doppio punteggio per il precedente servizio svolto sul sostegno in quanto in seguito al trasferimento ottenuto risulta titolare su materia e non più sul sostegno
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