Graduatorie di istituto: requisiti generali, 67 anni età massima per inserirsi. Domanda con riserva, i controlli

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Graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 2020/21 e 2021/22: si possono inserire aspiranti con età non inferiore a 18 anni e non superiore a 67 anni al 1° settembre 2020. 

Lo stabilisce l’Ordinanza n. 60/2020, che individua anche tutti i requisiti generali di ammissione.

Requisiti generali di ammissione

  • cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 38, commi 1 e 3-bis, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  • titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo;
  • familiari di cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 23 del Decreto legislativo febbraio 2007, n. 30;
  • età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2020;
  • godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
  • posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato ai sensi dell’articolo 2, comma 7-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
  • per i cittadini titolari di Carta Blu UE o familiari di cittadini italiani, avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.

Chi deve presentare il certificato di disoccupazione

Chi non può presentare domanda

Non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle graduatorie di istituto:

a) coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione definitiva dall’insegnamento;
d) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
e) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
g) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;
3. I soggetti che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione temporanea dall’insegnamento possono presentare istanza, qualora la predetta sanzione si concluda antecedentemente al termine del biennio di riferimento, ma la loro posizione non è tenuta in considerazione per l’attribuzione di incarichi sino al termine della sanzione.

Domanda sarà accettata con riserva

Gli aspiranti saranno ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.

L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato,
l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie.

Chi controlla le domande

La procedura di validazione e definizione delle graduatorie  competerà agli uffici scolastici territoriali con il possibile supporto delle istituzioni scolastiche.

Con questa novità le segreterie saranno alleggerite da un compito gravoso che si inseriva tradizionalmente in un periodo già denso di incombenze.

Inoltre permetterà di avere una maggiore uniformità nella valutazione delle istanze, riguardo al calcolo dei punteggi e anche alla validazione dei titoli di accesso alle singole classi di concorso che, con l’ultimo riordino, in taluni casi, è di difficile interpretazione e ha creato contenziosi.

Controllo dichiarazioni

I controlli sulle dichiarazioni presentate spetteranno al Dirigente Scolastico della scuola in cui il docente stipula il primo contratto.

Il dirigente comunica l’esito della verifica all’Ufficio Scolastico, che provvede ad inserire i dati nell’Anagrafe nazionale del personale docente.

Se la verifica ha avuto esito negativo il punteggio del docente dovrà essere rettificato o il docente dovrà essere escluso dalla procedura qualora la verifica riguardi il titolo di accesso.

Graduatorie provinciali e di istituto. Ordinanza e tabelle titoli DEFINITIVE [Speciale]

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