Graduatorie di istituto, una provincia. Requisiti e titoli entro la data di scadenza, chi verrà escluso [FAQ]

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GPS, acronimo di Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Con l’OM del 10 luglio del 2020 si è affermato che per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS ed in  caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto. Vediamo ora nello specifico le modalità per l’istanza di partecipazione di cui all’articolo 7 dell’OM.

L’istanza va presentata in una sola provincia ma anche per più GPS

Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un’unica provincia, per una o più delle GPS per le quali abbiano i requisiti previsti.

L’istanza solo in via telematica, 15 giorni il termine minimo

Gli aspiranti dovranno presentare l’ istanza di inserimento unicamente in modalità telematica attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione. Il termine minimo per la presentazione dell’istanza è di 15 giorni.
I titoli bisogna possederli entro i termini della presentazione delle domande
È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l’aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande. Non si terrà conto delle istanze che non conterranno tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dall’ OM in questione. Non verrà valutata la domanda presentata fuori termine e in modalità difforme ovvero in più di una provincia nonché non verrà valutata la domanda dell’aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione previsti dall’OM.

Non si dovrà produrre alcuna certificazione salvo che per i titoli conseguiti all’estero

Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, relativamente a:
a) titoli di studio conseguiti all’estero;
b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di
conversazione in lingua straniera;
c) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.
c) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi

Le dichiarazioni dei requisiti generali

Nell’istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara:
a) il possesso dei requisiti generali e l’assenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 6 dell’OM che sono quelli generali di ammissione ai concorsi pubblici. Bisogna ricordarsi che l’amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie.
b) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente o educativo per i distinti ruoli;
c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura;
d) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. L’aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati.

Vanno dichiarati i titoli di accesso conseguiti entro il termine di presentazione della domanda

Viene specificato che vanno dichiarati i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo; Vanno dichiarati i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate all’ ordinanza oltre che il consenso al trattamento dei dati personali .

Solo chi inserito nel collocamento obbligatorio deve produrre la certificazione di disoccupazione

Una questione che aveva creato allarmismo era quella della lettera H dell’OM del 10 luglio perché letta in cattiva modo. Ma la norma è chiara.

Nessun obbligo generalizzato di produrre la certificazione di disoccupazione. Ma solo i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, che è quella che contempla le norme per il diritto al lavoro dei disabili. in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupato con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

Attenzione a comunicare i dati in modo corretto

Si specifica nell’OM che l’amministrazione non si riterrà responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell’aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell’istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Chi verrà escluso dalle graduatorie?

L’aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma dell’ordinanza è escluso dalle relative graduatorie. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Costituite le GPS decadono le vecchie GDI

All’atto della costituzione delle GPS decadono le graduatorie di istituto di seconda e terza fascia costituite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1 giugno 2017, n. 374.

Graduatorie provinciali e di istituto. Ordinanza e tabelle titoli DEFINITIVE [Speciale]

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