Ritorno in classe, arrivano nuove precisazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Nota dell’USR Veneto

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L’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, in una nota pubblicata sul sito ufficiale, rende note nuove delucidazioni del Comitato Tecnico Scientifico in merito al ritorno in classe a settembre.

La figura n.1 rappresenta un possibile layout per un’aula con finestre “non invasive” dello spazio interno (ad es. a scorrimento orizzontale) e con disposizione di banchi da 70 x 50 cm su colonne affiancate (distanziate di 0,3 m) e corridoi da ambo i lati, di larghezza 0,8 m, costituenti la via di fuga in caso d’emergenza.

Viene garantito il corretto distanziamento sia tra gli occupanti delle colonne affiancate sia naturalmente tra queste ultime e le altre colonne, nonché quello della “zona interattiva” della cattedra.

figura n.1

La figura n.2 rappresenta invece un possibile layout per un’aula con finestre “invasive” dello spazio interno (apertura a bandiera verso l’interno e prive di blocchi per il mantenimento della posizione aperta) e con disposizione di banchi da 70 x 50 cm su colonne affiancate (distanziate di 0,4 m) e corridoi da ambo i lati, di larghezza 0,6 m, costituenti la via di fuga in caso d’emergenza.

Viene garantito il corretto distanziamento sia tra gli occupanti delle colonne affiancate sia naturalmente tra queste ultime e l’ultima colonna singola, nonché quello della “zona interattiva” della cattedra. In questo caso la minore capienza dell’aula è dovuta solamente alle diverse caratteristiche delle finestre.

figura n.2

MENSAPer il consumo del pasto in refettorio valgono le stesse misure di distanziamento fisico di almeno 1 metro già indicate per gli altri locali destinati alla didattica. Per il consumo del pasto in classe dovrà essere mantenuta la normale disposizione e distanziamento già previsti per le ore di didattica. Riguardo alle misure igienico sanitarie si rimanda alle misure già in essere per la refezione scolastica.

MASCHERINATutti gli studenti di età superiore ai sei anni dovranno indossare una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto). Inoltre, in coerenza con quanto disciplinato dal comma 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020 “non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”. Va in ogni caso sottolineato, come già richiamato nei documenti tecnici, il ruolo degli esercenti della responsabilità genitoriale nel preparare e favorire un allenamento preventivo ai comportamenti responsabili degli studenti. La presenza di genitori o di altre figure parentali nella scuola dell’infanzia dovrà essere limitata al minimo indispensabile. Sarà cura delle singole scuole definire le modalità di inserimento e accompagnamento sulla base delle condizioni logistiche e organizzative specifiche di ciascuna realtà scolastica.

MASCHERINE/2Fermo restando che tale domanda non ricade nelle specifiche competenze del CTS, si rappresenta che sulla base di specifiche informazioni ricevute nel corso di audizione del Commissario straordinario per l’emergenza, lo stesso curerà la fornitura di mascherine chirurgiche alle scuole sia per il personale scolastico che per gli studenti in condizione di lavoratori. Inoltre, il Commissario straordinario per l’emergenza curerà l’acquisizione di banchi monoposto secondo il fabbisogno stimato dal Ministero dell’Istruzione.

MEDICO SCOLASTICOFermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni – che prevede la sua applicazione a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio – nonché quanto previsto dalla specifica norma ministeriale, nello specifico, per quanto concerne il quesito posto in tema di obbligatorietà della figura del medico competente per la sorveglianza sanitaria ordinaria presso ogni sede scolastica, si rappresenta che tale obbligo di nomina del medico competente è subordinato all’esito del processo di valutazione de rischi che è specifica responsabilità del datore di lavoro. Pertanto, solo qualora la citata valutazione dei rischi evidenzi la presenza di uno dei rischi “normati” dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e che prevedano l’obbligo della sorveglianza sanitaria, è necessario nominare il medico competente. Va precisato che il contesto attuale emergenziale non introduce elementi di novità rispetto alla previsione di sorveglianza sanitaria ordinaria, mentre per quella definita come sorveglianza sanitaria “eccezionale”, si rimanda al quesito specifico successivo.

Il piano dell’USR Veneto (clicca qui)

PRECISAZIONI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (clicca qui)

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