Immissioni in ruolo, docente si inserisce nella fascia aggiuntiva per aumentare possibilità di assunzione. Scade 17 luglio

WhatsApp
Telegram

Immissioni in ruolo dal 1° settembre 2020: una delle novità è la creazione della fascia aggiuntiva alla graduatoria del concorso 2018. 

In essa possono inserirsi idonei e vincitori delle graduatorie del concorso 2016, sia infanzia primaria che secondaria.

Una nostra lettrice chiede

Se mi metto in fascia aggiuntiva in Emilia Romagna e provengo da fascia concorso 2016 Campania vengo depennata da quest’ultima?

La risposta è negativa.

La sola iscrizione alla fascia aggiuntiva non fa venir meno il diritto a permanere nella graduatoria di provenienza.

Il decreto ha chiarito che qualora si rifiuti la proposta di assunzione da fascia aggiuntiva, questo rifiuto non coinvolge la graduatoria 2016 originaria.

Il decreto non chiarisce invece cosa accade nel momento in cui si accetta l’assunzione da fascia aggiuntiva. Si viene cancellati dalla graduatoria di merito 2016 originaria, se ancora valida?

Su questo punto il decreto non dice nulla.

Altro quesito 

Sono idonea del concorso 2016 e presente nelle graduatorie del 2018 quindi, risulto in entrambe le graduatorie. Posso fare domanda, nella stessa regione per essere inserito nella fascia aggiuntiva anche se sono già presente nella GM 2018? Purtroppo la normativa non risponde a questo quesito!

A nostro parere la risposta è affermativa.

Il decreto infatti non pone limitazioni alla regione che è possibile scegliere, né alla eventuale presenza nel concorso 2018.

A cosa serve inserirsi nella fascia aggiuntiva al concorso 2018, se si è già presenti nella graduatoria di merito del concorso 2018, e quindi si verrà chiamati prima da lì?

La differenza potrebbe essere la scelta della provincia. Se dallo scorrimento della graduatoria 2018 viene proposta una provincia non desiderata, quella della fascia aggiuntiva potrebbe essere considerata una seconda chance.

Il Ministero dovrà ancora fornire numerosi chiarimenti tramite all’allegato A al decreto sulle immissioni in ruolo.

Domande entro il 17 luglio

La domanda sarà presentata dai docenti interessati per una sola regione, la stessa o  diversa rispetto a quella in cui si trovano nelle graduatorie del concorso  2016.

Se si è presenti in più graduatorie, si scelgono più regioni, col medesimo principio, di una regione per ogni graduatoria.

I candidati inclusi con riserva nelle predette graduatorie ed elenchi aggiuntivi possono partecipare alla procedura. L’inserimento nella fascia aggiuntiva è disposto con riserva fino alla definizione del relativo contenzioso.

I candidati sono inseriti, secondo il punteggio conseguito nelle rispettive graduatorie o elenchi aggiuntivi regionali di provenienza, nella fascia aggiuntiva regionale corrispondente alla tipologia di posto, classe di concorso e grado di istruzione per i quali hanno concorso.

Da sottolineare che le fasce aggiuntive NON hanno scadenza e verranno utilizzate ogni anno a partire dal 2020/2021 fino al loro esaurimento.

Aumentano possibilità di assunzione

Ci si può inserire in fascia aggiuntiva, di altra regione o della propria, sostanzialmente per due motivi:

  • velocizzare l’immissione in ruolo
  • mettere un’ipoteca sulla propria assunzione, dal momento che le graduatorie del concorso 2016 hanno una scadenza (validità quinquennale) e l’assunzione ad oggi era garantita solo per i vincitori. Con il meccanismo della fascia aggiuntiva l’assunzione viene garantita anche agli idonei, poiché la fascia aggiuntiva è ad esaurimento. Fino a quando saranno valide le graduatorie del concorso 2016 per gli idonei

Scarica il decreto ministeriale (clicca qui)

E’ possibile presentare domanda fino al 17 luglio. Avviso Ministero

Immissioni in ruolo 2020/21, quanti candidati ancora in graduatoria. Utile per scegliere regione fascia aggiuntiva

 

Dal 1° settembre 2020 vincolo quinquennale

A chi si applica il blocco

  • Dal 1° settembre 2020 il blocco almeno quinquennale nella scuola di titolarità (cioè quella in cui si viene assunti) interessa tutte le graduatorie: GaE, concorso 2016, concorso 2018 sia infanzia primaria che secondaria.
  • Il blocco riguarderà non solo la domanda di trasferimento. Durante i 5 anni non sarà possibile richiedere neanche l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione, o di svolgere supplenza ai sensi dell’art. 36 del CCNL

Dopo i 5 anni di effettivo servizio nella scuola di titolarità il docente potrà presentare domanda di trasferimento o assegnazione. Otterrà il trasferimento quando il posto richiesto sarà vacante e disponibile per i trasferimenti.

Alcune deroghe

Il vincolo almeno non quinquennale non riguarderà esclusivamente le seguenti categorie di personale

  1. personale docente in esubero o soprannumero. Si tratta di situazioni sopravvenute, per via della contrazione degli organici, che non è possibile definire a priori. Se dichiarato sovrannumerario il docente potrà presentare domanda di mobilità (a quali condizioni non è stato ancora chiarito)
  2. personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

In ogni caso tali situazioni riferite alla legge 104 devono essere intervenute successivamente alla data di iscrizione dei concorsi o dell’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del network di orizzontescuola.it

 

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri