Assegnazioni provvisorie e utilizzi, Licei musicali: dal 2020/2021 fase straordinaria utilizzo docenti scuola secondaria I grado è terminata

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Anno scolastico 2020/21: le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sugli insegnamenti specifici dei licei musicali e coreutici saranno disposte secondo le regole generali di cui all’allegato 1 del CCNI.

Per anni docenti di scuola media utilizzati nei Licei Musicali

Per anni docenti di scuola media sono stati utilizzati nei licei musicali, a causa della mancanza di personale specifico abilitato per la scuola secondaria di secondo grado.

Dall’anno scolastico 2020/21 non vi sarà più una differenziazione dei Licei musicali rispetto agli altri ordini e gradi di scuola in merito ai requisiti da possedere per la richiesta di assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni.

La consulenza

Nell’ambito delle utilizzazioni, licei musicali e non, proviamo a chiarire alcuni dubbi dei lettori.

“Sono un docente titolare di strumento musicale nella Scuola secondaria di I grado (già utilizzato negli anni precedenti) e vorrei presentare domanda di Utilizzazione per i Licei musicali. Quale opzione dovrò scegliere nel compilare l’istanza online?
• “Mobilità Organico di Fatto per Scuola I grado”
• “Mobilità Organico di Fatto per Scuola II grado”

Breve premessa: per assegnazione provvisoria e utilizzazione  va compilato  il modulo specifico per il grado di istruzione di titolarità, mentre per l’utilizzo in altro grado si utilizza il modulo per questo movimento relativo al grado di istruzione richiesto.

L’utilizzazione per i licei musicali riguarda altro grado rispetto a quello di titolarità (scuola media nel caso del nostro lettore) quindi, su Istanze online andrà compilata l’opzione “Mobilità Organico di Fatto per Scuola II grado”.
Ma il punto è un altro. La fase straordinaria riservata ai docenti già utilizzati nei Licei Musicali è terminata.

Il nuovo contratto collettivo sulle utilizzazioni non prevede, per il biennio 2020-2021 e 2021-2022, una specifica disciplina per le utilizzazioni nei licei musicali, in favore dei docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56, rinviando sul punto alle regole generali.

Di conseguenza, i docenti titolari sulle classi di concorso appena descritte non potranno nemmeno chiedere di essere utilizzati nei licei musicali, per gli A.S. 2020-21 e 2021-22, in quanto privi dello specifico titolo d’accesso.

In definitiva il nostro lettore, classe di concorso A56 strumento musicale, non può presentare domanda di utilizzazione nei licei musicali per l’anno scolastico 2020/2021 per il solo fatto di essere stato utilizzato negli anni precedenti.

Il 2019/2020, come da CCNI, era l’ultimo anno per il quale i docenti titolari delle classi di concorso musicali potevano chiedere conferma su posto liceo musicale, sempreché già utilizzati negli anni precedenti.

Pertanto i docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56, per gli a.s. 2020-21 e 2021-22 potranno chiedere le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sui posti dei suddetti insegnamenti specifici secondo le regole generali di cui all’allegato 1 del CCNI; in quanto come da titolo paragrafo, la fase straordinaria riservata ai docenti già utilizzati nei Licei Musicali è terminata.

Domanda di utilizzazione interprovinciale

Sono un docente titolare su AJ56, che ha appena ottenuto un trasferimento interprovinciale. Avrei due domande da sottoporle, alla luce delle numerose puntualizzazione fatte sul sito, riguardo le utilizzazioni. E’ possibile, dato che posseggo la specializzazione su sostegno, richiedere l’utilizzazione su sostegno in una provincia diversa da quella d’arrivo del trasferimento?

Per presentare domanda di utilizzazione interprovinciale la condizione necessaria è quella di appartenere a classi di concorso in esubero provinciale.

Ciò è stabilito nel comma 5 dell’art.2, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22:

“Al fine di assicurare un corretto avvio dell’anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell’esubero, sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda per provincia diversa da quella di titolarità esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 11; dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente” (o specializzazione sul sostegno).”

Il nostro lettore, quindi, potrà chiedere utilizzazione interprovinciale sul sostegno, anche dopo aver ottenuto il trasferimento su materia, soltanto se la classe di concorso di titolarità risulterà in esubero provinciale e se nella provincia richiesta per l’utilizzazione non ci saranno cattedre disponibili sulla materia di titolarità che avrà priorità rispetto al sostegno.

Il nostro lettore avrà la possibilità di presentare utilizzazione interprovinciale sul sostegno anche se ha ottenuto il trasferimento ma solo se la classe di titolarità risulterà in esubero provinciale con il rischio di ottenere sì l’utilizzazione richiesta ma non per forza sul sostegno come desiderato bensì sulla materia di titolarità che ha priorità rispetto al sostegno.

Se invece la provincia richiesta per l’utilizzazione non avrà cattedre disponibili sulla materia di titolarità, il nostro lettore potrà insegnare sul sostegno, laddove anche in quest’ultimo caso, naturalmente, vi sia disponibilità di posti.

Ecco le classi di concorso in esubero provinciale

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