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Contrazione oraria in organico: quando si dichiara un docente soprannumerario

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La contrazione in organico può determinare la scomparsa o la trasformazione di una cattedra interna.  In quali casi si dichiarano docenti soprannumerari  nella scuola

Una lettrice ci scrive.

Sono una docente di lingua francese AA25 che ha perso due ore, quindi una classe. Vorrei sapere quando un docente può essere considerato soprannumerario

La contrazione nell’organico dell’autonomia determina la riduzione nel numero di classi presenti nella scuola e, conseguentemente, la scomparsa o trasformazione delle cattedre presenti nell’organico dell’anno precedente

Contrazione nell’organico, quali conseguenze

La contrazione registrata nella scuola determina la scomparsa di una cattedra interna con la presenza di uno spezzone orario residuo, con due possibili conseguenze legate all’Ufficio Scolastico Provinciale che ha il compito di predisporre il nuovo organico per il successivo anno scolastico.

Nella predisposizione del nuovo organico, in presenza di spezzone orario in altra scuola, tale da consentire la composizione di una cattedra completa con lo spezzone residuo della scuola, l’USP costituirà una cattedra orario esterna con sede principale nella scuola in modo tale da salvaguardare la titolarità del docente che prestava servizio l’anno precedente in una cattedra interna.

Se l’USP non trova spezzoni orario di completamento non si costituirà la cattedra esterna e il docente, non potendo conservare la titolarità su uno spezzone, sarà dichiarato soprannumerario

Con quante ore si perde la titolarità

La perdita della titolarità con conseguente soprannumero si ha quando nella scuola non c’è più una cattedra completa, ma uno spezzone che l’USP non ha utilizzato per creare una COE.

La nostra lettrice, titolare nella scuola Secondaria I grado, avendo perso 2 ore, per conservare la titolarità nella scuola dovrà risultare in organico una COE 16+2, in caso contrario con uno spezzone residuo di 16 ore sarà soprannumeraria in quanto 16 ore non corrispondono ad una cattedra.

Diverso è il caso della scuola Secondaria II grado, dove in assenza di possibilità di completamento esterno è possibile conservare la titolarità con 15 ore, come chiarisce la Nota Ministeriale n.487 del 10/04/2020 sugli organici dove viene esplicitato quanto segue:

“ […] Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l’orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa […]”

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