Scuola paritaria non paga i contributi, giudici: non comporta riduzione punteggio o esclusione da graduatoria

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Due sentenze interessanti della giustizia amministrativa intervengono su una questione che è tutt’altro che pacifica nel contesto scolastico e continua a determinare plurimi contenziosi. Quella dell’omissione dei contributi previdenziali da parte delle scuole paritarie.

Il fatto

La ricorrente impugnava degli atti, tramite il proprio difensore, nella parte in cui non le veniva riconosciuto il servizio prestato presso l’istituto paritario stante la “assenza del versamento dei contributi previdenziali”.

Sulla giurisdizione

È infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla controinteressata, in quanto rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa al punteggio attribuito al ricorrente e alla legittimità o meno dei provvedimenti conseguentemente adottati dall’amministrazione, posto che comunque si tratta di atti attinenti alla fase concorsuale.

Sì al riconoscimento del punteggio anche in caso di mancato versamento dei contributi

Il TAR Lazio con la sentenza del 5 marzo 2020 così si pronuncia: “la prestazione previdenziale è a carico del datore di lavoro, con la conseguenza che, pur a fronte della difformità del comportamento del ricorrente a quanto richiesto dalla normativa di riferimento (inottemperanza dell’obbligo contributivo), deve ritenersi mancante l’elemento soggettivo dell’inosservanza, in quanto la stessa grava sul datore di lavoro e il lavoratore, confidando legittimamente nel comportamento altrui, può non essere a conoscenza di tale omissione da parte del datore di lavoro. Ne discende che non possono farsi ricadere sul lavoratore gli inadempimenti del datore di lavoro sia in relazione all’obbligo dichiarativo che alla stessa esecuzione della prestazione. Il mancato versamento degli obblighi previdenziali costituisce d’altro canto un comportamento inadempiente a taluni obblighi di legge, ma non è idoneo a rendere privo il rapporto di lavoro di qualsiasi efficacia giuridica, purché sussista un contratto, l’assunzione sia avvenuta regolarmente e sussistano gli altri requisiti di rilevanza giuridica dell’atto. L’inadempimento del datore di lavoro al pagamento degli oneri contributivi, pertanto, non può tradursi in una causa idonea a modificare in peius il punteggio da attribuire al lavoratore ovvero ad escluderlo da una procedura concorsuale” (sent. 146/2020).

Il fatto del secondo contenzioso

Il caso appena citato trovava la sua soluzione in un precedente importante. Nella sentenza 146 del 2020 del 9 gennaio che si vuole ora richiamare anche per sottolineare due passaggi che si reputano importanti riportate. Nel caso in questione con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente tramite il proprio difensore chiedeva l’annullamento del decreto del Miur avente ad oggetto risoluzione del contratto in autotutela nonché del rinnovo delle graduatorie di istituto terza fascia del personale ATA 2017/2020.

Giurisdizione

Fermo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alle conseguenze del provvedimento giurisdizione sul contratto concluso, rientrando la questione degli effetti dell’eventuale annullamento dell’atto nella giurisdizione del giudice ordinario (una eccezione è prevista per la dichiarazione di inefficacia del contratto di cui agli artt. 121 ss. c.p.a., come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità), rientra nella giurisdizione del giudice amministrativa la controversia relativa al punteggio attribuito al ricorrente e alla legittimità o meno dei provvedimenti conseguentemente adottati dall’amministrazione.

Rimane fermo il potere di autotutela dell’amministrazione

Rimane in ogni caso fermo il potere dell’amministrazione di incidere anche in via di autotutela sul punteggio ovvero escludere i concorrenti nel caso in cui si verifichi l’assenza di altri e diversi requisiti necessari per la partecipazione al concorso (come può avvenire, ad esempio, in caso di accertamento del carattere non statale dell’istituto scolastico in cui ha svolto l’attività il ricorrente ai fini del requisito di almeno due anni di servizio). Pertanto, la non imputabilità dell’inadempimento in questione e la inconsapevolezza del lavoratore (anche in considerazione della controversia giudiziaria esistente tra il ricorrente e l’istituto scolastico) costituiscono elementi sufficienti per annullare i provvedimenti impugnati (con particolare riferimento all’esclusione dai concorso e il ripristino del punteggio precedente, salvi ulteriori e diversi provvedimenti dell’amministrazione motivati con riferimento ad altri presupposti).

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