Concorso a cattedra, candidato non si presenta all’orale. Il giudice lo riammette, ecco perché. Sentenza

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Il TAR per il Lazio, Sezione III Bis, con la sentenza n. 8231 del 16 luglio 2020, ha riconosciuto illegittimo l’operato dell’USR che, anziché comunicare la data e il luogo di svolgimento della prova orale a mezzo e-mail, come previsto nel bando di concorso, ha pubblicato l’elenco degli ammessi sul proprio sito web. In assenza di specifica consultazione del portale, i candidati non sarebbero venuti a conoscenza della propria convocazione.

La vicenda

Un docente partecipava al concorso finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato della scuola secondaria (D.D. MIUR n. 85/2018), dove il bando prevedeva che “Il diario di svolgimento della prova orale con l’indicazione della sede di destinazione dei candidati distribuiti è comunicato dagli USR responsabili della procedura concorsuale almeno 20 giorni prima della data di svolgimento della prova a mezza di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione”.

La pubblicazione degli ammessi all’orale

 L’ufficio scolastico regionale (USR) responsabile dell’organizzazione e dello svolgimento della procedura, provvedeva alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e del calendario delle date, con indicazione delle sedi presso le quali avrebbero dovuto recarsi i candidati per sostenere la prova. In detto elenco veniva ricompreso anche il ricorrente, convocato in tal modo per una certa data, per sostenere la prova orale. Lo stesso non prendeva visione della pubblicazione sul sito istituzionale e, soltanto dopo l’avvenuto svolgimento delle prove, apprendeva che queste si erano già tenute.

Il ricorso al Tar

 L’uomo ha adito il TAR, lamentando la pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione, anziché la notifica individuale, della convocazione. In prima battuta è stata accolta l’istanza di misura cautelare, e il ricorrente è stato in tal modo convocato per lo svolgimento delle prove, quindi è stata rettificata la graduatoria impugnata, con l’inserimento con riserva dello stesso. Il Tar ha poi accolto il ricorso: il bando di concorso prevedeva che a ciascun candidato sarebbe stata comunicata dagli USR responsabili della procedura concorsuale, almeno 20 giorni prima, la data di svolgimento della prova a mezzo e-mail all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.

L’illegittimità della pubblicazione sul sito

 Il giudice amministrativo ha dichiarato illegittimo il provvedimento col quale erano stati convocati i candidati ammessi a sostenere la prova orale, nella parte in cui la conoscenza del provvedimento, da parte dei destinatari, è stata affidata alla pubblicazione sul sito web e non ad una comunicazione personale. L’Amministrazione avrebbe dovuto, nel rispetto del vincolo del bando di concorso, provvedere alla comunicazione personale nei confronti di ogni candidato, non potendo modificare le modalità di comunicazione con i candidati una volta che il “rapporto procedimentale” relativo alle modalità di svolgimento del concorso si era venuto a costituire. Al contrario, l’USR ha impiegato la pubblicazione sul sito istituzionale, che richiede l’adempimento di un onere di consultazione da parte dei destinatari, i quali pertanto dovevano essere previamente resi edotti che un tale onere ricadesse su di loro. In definitiva, a fronte di una previsione esplicita del bando sulle modalità di convocazione mediante posta elettronica, l’Amministrazione ha generato nel candidato il legittimo affidamento che almeno 20 giorni prima dello svolgimento della prova questi avrebbe ricevuto una comunicazione sull’indirizzo e-mail indicato nella domanda. Il che non è stato, avendo, al contrato, l’Amministrazione provveduto diversamente a convocare i candidati con un avviso pubblico sul sito istituzione e precludendo, in seguito, al ricorrente, ignaro di tale avviso, di sostenere la prova concorsuale, se non dopo la proposizione del ricorso e la concessione della misura cautelare. All’accoglimento del ricorso ha fatto seguito sia il riconoscimento del carattere definitivo dell’esito della prova orale sostenuta dal ricorrente, a seguito della misura cautelare, che l’inserimento definitivo in graduatoria.

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