È lecito chiedere che decreti, ordinanze e circolari vengano scritti in maniera chiara e comprensibile ai comuni mortali? Lettera

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Inviato da Antonio Caccavale – A chi, di tanto in tanto, capita di leggere decreti, ordinanze e circolari del Ministero della Pubblica Istruzione succede spesso di imbattersi in un modo di scrivere non propriamente chiaro.

Solo linguaggio burocratico? Non proprio! Nelle stanze di Trastevere sembra che una certa pigrizia spinga alti burocrati e funzionari di ogni livello a fare un “copia e incolla” di precedenti provvedimenti, senza mai curarsi di verificare se il modo in cui essi sono scritti sia abbastanza chiaro per i comuni mortali. Un esempio? L’Ordinanza ministeriale n° 41, del 27 giugno scorso (faccio notare che solo il 27 giugno a Roma si sono ricordati di riproporre quanto già contenuto nell’Ordinanza dello scorso anno, creando non poche difficoltà a coloro che, a partire dal 10 luglio, dovevano sostenere gli esami preliminari per l’ammissione all’esame di Stato) all’articolo 7, comma 3 recita:
“I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento, relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del vigente ordinamento. Tali candidati esterni devono comunque sostenere l’esame preliminare anche sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l’ultima”.

Mi sono interrogato a lungo e non escludo che mi sia incartato, fatto sta che mi sto ancora chiedendo che cosa significhi che “i candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento, relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità”. Insomma, se quei candidati sono stati promossi o hanno conseguito l’idoneità alla frequenza di una classe negli anni passati, come è possibile che, gli stessi, si possano trovare nella condizione di non essere stati promossi e/o di non aver conseguito quella stessa idoneità? Per venire a capo del mistero, ho fatto ricorso alle mie modeste capacità intuitive e “mi sono fatto persuaso” che chi ha scritto quel comma non voleva affermare e poi negare la promozione e/o l’idoneità conseguita, ma intendesse, più semplicemente, riferirsi alle discipline non presenti nel precedente ordinamento e che, in sede di esami preliminari, i candidati devono dimostrare di conoscere al pari di tutte le materie degli anni scolastici per i quali non potevano far valere la promozione alla classe successiva.

Supponendo che la mia intuizione possa essere non del tutto peregrina, ho voluto provare a riscrivere quel comma 3 nel modo seguente:
“I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle discipline del vigente ordinamento non presenti nel precedente piano di studi e/o su parti di discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito”.
Sarò stato più comprensibile o avrò dimostrato di essere in preda ad una non lieve confusione mentale?

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