Docente viene reinserito in Graduatoria ad esaurimento, sentenza della Cassazione

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Una docente aveva convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per ottenere il riconoscimento del diritto all’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento (GaE). La ricorrente, docente inserita nelle graduatorie ad esaurimento, aveva allegato di essere stata esclusa con provvedimento dell’Ufficio Scolastico Provinciale adottato sul rilievo della sua mancata inclusione nelle graduatorie compilate per il biennio di riferimento e in applicazione del D.M. 8 aprile 2009, n. 42, art. 1, relativo alla integrazione ed all’aggiornamento delle GAE del personale docente ed educativo per il biennio 2009-2011. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda. La Corte d’Appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado. Invece la Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 28-01-2020) 28-05-2020, n. 10221 ribalta il giudizio.

Sul diritto al reinserimento

La Corte territoriale ha ritenuto che la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605 che ha previsto che alla data della entrata in vigore della legge le graduatorie permanenti di cui al D.L. n. 97 del 2004, art. 1 convertito con modificazioni dalla L. n. 143 del 2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento, ha disposto in modo implicito ma inequivoco di non consentire l’ampliamento delle graduatorie del personale docente ed educativo supplente e non ha richiamato la disposizione contenuta nella L. n. 143 del 2004, art. 1, comma 1 bis che consente il reinserimento dei docenti già inseriti nelle graduatorie e cancellati per non avere presentato tempestiva domanda in occasione dei periodici aggiornamenti. (….) La ricorrente tramite i propri legali sostiene che non vi è alcuna incompatibilità tra la L. n. 143 del 2009, art. 1, comma 1 bis e la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605 perchè mentre la prima disposizione consente il reinserimento, a domanda, nelle GAE, la seconda, nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le graduatorie permanenti previste dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 401 ha solo vietato nuovi inserimenti, con le eccezioni espressamente previste dal legislatore, senza modificare in alcun modo il D.L. n. 97 del 2004 quanto alla possibilità del “reinserimento” dei docenti cancellati a seguito della mancata presentazione di tempestiva domanda di aggiornamento. I Giudici osservavano che le questioni dedotte in giudizio erano già state affrontate dalla Corte con la sentenza n. 28250 del 2017 con la quale è stato affermato che “la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 401 in graduatorie ad esaurimento L. n. 296 del 2006, ex art. 1, comma 605, non ha determinato l’abrogazione per incompatibilità del D.L. n. 97 del 2004, art. 1, comma 1 bis, convertito in L. n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione”.

Il principio di diritto della sentenza della Cassazione del 2017

Sul punto è bene richiamare il principio di diritto della Cassazione del 2017 n° 28250. “La trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l’abrogazione per incompatibilità dell’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione. Va conseguentemente disapplicato, perché in contrasto con la norma di legge, il d.m. n. 235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell’aspirante cancellato a causa dell’omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza”.

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