Concorso ordinario secondaria, tutte le informazioni utili. Possibile ancora ricorrere con Anief al Presidente della Repubblica

WhatsApp
Telegram
insegnante

Anief – C’è tempo fino al 31 luglio per presentare domanda e concorrere per i 33mila posti nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Come riporta Orizzonte Scuola, sono state pubblicate le Faq del Ministero. Dopo la scadenza dei termini per ricorrere al TAR Lazio, ANIEF avvia le adesioni ai ricorsi al Presidente della Repubblica. Le adesioni vanno effettuate sul portale ANIEFCLICCA QUI E VAI AI RICORSI.

Sono state pubblicate dal Ministero le Faq del concorso ordinario scuola secondaria; per partecipare al bando c’è tempo fino al 31 luglio 2020.

Anief ricorda che è ancora possibile aderire ai ricorsi contro il bando di concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e di secondo grado: avviati i contenziosi al Presidente della Repubblica, adesioni attive sul portale Anief.

Nel dettaglio i ricorsi 

RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO ORDINARIO 2020 SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO PER I POSTI DI SOSTEGNO DI COLORO CHE ERANO RISULTATI IDONEI AI PRECEDENTI CICLI TFA SOSTEGNO E ORA STANNO FREQUENTANDO IL TFA SOSTEGNO ANCHE IN MODALITA’ TELEMATICA.

NB: la partecipazione al ricorso è possibile per coloro che erano risultati idonei al TFA Sostegno dei cicli precedenti e alla data del 31 luglio 2020 possano provare di stare frequentando il TFA Sostegno anche in modalità online.

RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO ORDINARIO 2020 SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO PER I POSTI DI SOSTEGNO DI COLORO CHE SONO ISCRITTI ALLE SELEZIONI PER L’ACCESSO AL V CICLO TFA SOSTEGNO.

NB: la partecipazione al ricorso è possibile per coloro che alla data del 31 luglio 2020 non abbiano ancora svolto le prove di ammissione al V ciclo TFA Sostegno ovvero le abbiano svolte e superate. 

RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO ORDINARIO 2020 SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO DI COLORO CHE NON HANNO POTUTO CONSEGUIRE I 24 CFU A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19.

PREADESIONE AL RICORSO CHE SARA’ PRESENTATO PRESSO IL TAR DEL LAZIO AVVERSO LA TABELLA VALUTAZIONE TITOLI DEL CONCORSO ORDINARIO 2020 SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO PER OTTENERE LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO ASPECIFICO PRESTATO SU CLASSE DI CONCORSO DIVERSA DA QUELLA PER CUI SI CONCORRE.

PREADESIONE AL RICORSO CHE SARA’ PRESENTATO PRESSO IL TAR DEL LAZIO AVVERSO LA TABELLA VALUTAZIONE TITOLI DEL CONCORSO ORDINARIO 2020 SCUOLA SECONDARIA DI I E DI II GRADO PER OTTENERE LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO SU POSTI DI SOSTEGNO ANCHE NELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER IL POSTO CURRICOLARE.

PREADESIONE AL RICORSO CHE SARA’ PRESENTATO PRESSO IL TAR DEL LAZIO AVVERSO LA TABELLA VALUTAZIONE TITOLI DEL CONCORSO ORDINARIO 2020 SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO PER OTTENERE LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE PRESTATO NON IN COSTANZA DI NOMINA.

PREADESIONE AL RICORSO CHE SARA’ PRESENTATO PRESSO IL TAR DEL LAZIO PER OTTENERE LA PUBBLICAZIONE DI GRADUATORIE DI MERITO COMPLETE DI TUTTI I CANDIDATI CHE SUPERERANNO TUTTE LE PROVE DEL CONCORSO ORDINARIO 2020 SECONDARIA. IL RICORSO SI PROPONE DI OTTENERE L’INSERIMENTO DEGLI IDONEI NELLE GRADUATORIE DI MERITO PUBBLICATE DAI SINGOLI USR E LA POSSIBILITA’ PER TUTTI GLI IDONEI DI ESSERE INDIVIDUATI QUALI VINCITORI DEL CONCORSO.

PREADESIONE AL RICORSO CHE SARA’ PRESENTATO PRESSO IL TAR DEL LAZIO AVVERSO LA TABELLA VALUTAZIONE TITOLI DEL CONCORSO ORDINARIO 2020 SCUOLA SECONDARIA DI I E DI II GRADO PER OTTENERE LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO SU POSTI CURRICULARI  ANCHE NELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER IL SOSTEGNO.

PREADESIONE AL RICORSO CHE SARA’ PRESENTATO PRESSO IL TAR DEL LAZIO PER OTTENERE L’AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE DI TUTTI COLORO CHE, PUR AVENDO OTTENUTO ALLA SECONDA PROVA UN PUNTEGGIO INFERIORE A 28/40 MA PARI ALMENO A 24/40, ABBIANO OTTENUTO COMUNQUE LA MEDIA DI 28/40 TRA LE DUE PROVE SCRITTE.

PREADESIONE AL RICORSO CHE SARA’ PRESENTATO PRESSO IL TAR DEL LAZIO PER OTTENERE LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA PER TUTTI COLORO CHE ALLA PRIMA PROVA OTTERRANNO UNA VALUTAZIONE DI ALMENO 24/40. 

PREADESIONE AL RICORSO CHE SARA’ PRESENTATO PRESSO IL TAR DEL LAZIO PER OTTENERE L’AMMISSIONE AGLI SCRITTI DEL CONCORSO ORDINARIO 2020 SECONDARIA DEI CANDIDATI CHE NON SUPERERANNO LA PRESELEZIONE COLLOCANDOSI, COMUNQUE, ENTRO IL LIMITE DELLE 4 VOLTE IL NUMERO DEI POSTI BANDITI NELLA REGIONE DI INTERESSE. 

Faq sul concorso ordinario secondaria I e II grado

  1. Posso partecipare, avendone i titoli, a più concorsi in regioni diverse?

Ogni decreto dipartimentale prevede la presentazione della domanda di partecipazione per una o più procedure concorsuali e una sola regione destinataria dell’inoltro telematico della domanda. Il vincolo dell’unica regione rileva, quindi, solo in riferimento a distinte procedure di uno stesso decreto e, pertanto, in caso di presentazione della domanda per procedure previste da decreti dipartimentali distinti, le domande possono essere presentate in regioni diverse.

Ad esempio, qualora un candidato intenda presentare la propria domanda sia per la procedura straordinaria, per titoli ed esami, finalizzata all’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno perché in possesso dei requisiti previsti dal relativo decreto dipartimentale, sia per la procedura ordinaria per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune o di sostegno, in virtù del possesso dei requisiti di ammissione previsti, questi potrà presentare domanda di partecipazione in una regione per la prima istanza e in una diversa regione per l’altra.

  1. È previsto un limite di età per partecipare al concorso?

No. La legge 15 maggio 1997 n. 127, all’art. 3, comma 6, prevede che la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non sia soggetta a limiti di età, “salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione” che nel caso in esame non sono previste.

  1. Entro quale data devono essere posseduti i requisiti necessari per la partecipazione al concorso?

Come disposto dai decreti dipartimentali di indizione e salvo riserve espresse, i titoli devono essere posseduti dal candidato entro la data di scadenza del termine fissato nel bando di concorso per la presentazione della domanda.

  1. VALUTAZIONE MASTER \ DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO. Le tabelle dei concorsi non prevedono, ai fini della valutazione, il requisito della coerenza con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria. Questo significa che sono valutati tutti i master purché siano rispettati i requisiti formali richiesti?

La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto ministeriale che disciplina lo svolgimento della procedura concorsuale, D.M. n. 201/2020, costituisce riferimento esclusivo per l’attività di valutazione affidata alla Commissione.

  1. Sono in possesso di un diploma AFAM del vecchio ordinamento, nonché del diploma di scuola secondaria di secondo grado non quinquennale. Posso partecipare al concorso ordinario bandito con D.D. 499/2020 per la mia classe di concorso (A055 strumento musicale nella scuola secondaria di II grado)?

Sì. Si ricorda che la normativa stabilisce  il riconoscimento del valore giuridico di laurea attribuito al titolo AFAM “congiuntamente al possesso di un   diploma   di   scuola   secondaria  superiore”.  Pertanto, un  diploma  di  fine  percorso  di  scuola  secondaria  di secondo grado, quinquennale o non quinquennale che sia, risponde comunque a quanto richiesto dalla legge.

  1. Ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis decreto legislativo n.  59/2017, i soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA?
    Ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis, i soggetti in  possesso  di abilitazione per altra classe  di  concorso  o  per  altro  grado  di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA  di  cui  alle lettere b) del comma 1 e 2 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
  2. È consentita la partecipazione sia al concorso straordinario che a quello ordinario?
    I docenti in regola con il possesso dei requisiti previsti dai rispettivi decreti di indizione,  possono partecipare a più procedure. Un docente che abbia svolto tre anni di servizio con successivi contratti a tempo determinato nella scuola secondaria statale potrà presentare domanda ai fini della partecipazione sia al concorso ordinario ove in possesso dei requisiti dell’articolo 3 del D.D. 499/2020 o dell’articolo 1 del D.D. n. 749 del 1 luglio 2020 sia alla procedura straordinaria finalizzata all’immissione in ruolo. Il medesimo ha, altresì, facoltà di presentare domanda per l’accesso ai percorsi finalizzati al conseguimento dell’abilitazione disciplinati dal D.D. 497/2020 se in possesso dei requisiti previsti.
  3. Che succede se supero le prove del concorso ordinario per la scuola secondaria ma, in base al numero dei posti disponibili nella regione indicata nella domanda, non sono tra i vincitori?
    Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi previsti, costituisce abilitazione, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.D. 499/2020, per le medesime classi di concorso.
  4. Quali sono i requisiti di accesso al concorso ordinario per la scuola secondaria per posti di insegnante tecnico pratico (ITP)?
    La disciplina transitoria di cui all’articolo 22 del decreto legislativo n. 59 del 17 aprile 2017, come richiamata dai decreti dipartimentali di indizione delle procedure, ordinaria e straordinaria, prevede, ai fini della partecipazioneai concorsi per l’accesso ai ruoli di personale docente nella scuola secondaria, su posti comuni e di sostegno, il possesso, fino all’a. s. 2024/25,degli stessi requisiti a tutt’oggi previsti per tale tipologia di personale dalla normativa vigente in materia di classi diconcorso. Gli ITP partecipano, pertanto, sia alla procedura straordinaria finalizzata all’immissione in ruolo che al concorso ordinario, con il solo diploma, e sono esonerati, fino all’anno scolastico 2024/2025, dal possesso dei 24 crediti formativi universitari o accademici nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Con gli stessi requisiti, agli insegnanti tecnico pratici è consentita la partecipazione alla procedura finalizzata al conseguimento della sola abilitazione ai sensi del D.D. 497/2020.
  5. Possiedo l’abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria e una laurea che dà accesso a una delle classi di concorso di cui al D.P.R. 19/2016. Posso partecipare al concorso ordinario per la scuola secondaria?
    Sì. In tal caso, è sufficiente all’aspirante il  possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono infatti esentati, a norma del comma 2 dell’ articolo 3 del D.D. 499/2020, dal possesso congiunto dei 24 crediti formativi universitari o accademici nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Requisiti di accesso

Posti comuni:

  • abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure
  • laurea (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche oppure
  • abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente

Per i posti di insegnante tecnico-pratico (ITP) il requisito richiesto sino al 2024/25 è: il diploma di accesso alla classe della scuola secondaria superiore (tabella B del DPR 19/2016 modificato dal Decreto n. 259/2017). 

Per i posti di sostegno:

Requisiti già indicati per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP più il titolo di specializzazione su sostegno.

N.B. possono partecipare anche i docenti di ruolo. 

Possono iscriversi anche candidati privatisti. 

N.B. Laurea triennale non è requisito di accesso

WhatsApp
Telegram