Graduatorie provinciali: dicitura sezione servizio specifico aggiornata [Modifica 28 LUGLIO]

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Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze: come si compila la sezione “titoli di servizio”. Tutte le indicazioni del Ministero. Scadenza presentazione domanda 6 agosto.

Come si compila sezione “Servizio”, dopo aver indicato la Provincia in cui presentare la domanda e la o le graduatorie di interesse.

Il chiarimento del Ministero nella nota del 22 luglio 2020

“Ciascun servizio, sia esso importato dal fascicolo personale o comunicato puntualmente dall’interessato, va inserito su una sola graduatoria, a scelta dell’interessato, per la quale, ai sensi delle indicazioni del punto C.1 della tabella, sarà valutato come specifico.”

la nota fa riferimento all’art. 15 comma 4 dell’OM n. 60/2020

Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell’aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, per un massimo di 12 punti complessivi

Prosegue il Ministero nella nota del 22 luglio

“Va quindi inserito una sola volta anche se è specifico per più graduatorie richieste. In una fase successiva alla chiusura dell’istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l’aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione.”

Eccezione 

Servizio contemporaneo su due classi di concorso

Il Ministero chiarisce con apposita FAQ

“Avendo insegnato contemporaneamente su due classi di concorso, posso far valere il punteggio come specifico su entrambe le classe di concorso?

Sì”

N.B. Se il servizio non è caricabile come specifico, quali ad esempio quelli di cui all’articolo 15 comma 2 dell’OM 60/2020 (IRC e alternativa), deve essere comunque caricato su una graduatoria a scelta dell’interessato e il sistema lo valuterà come aspecifico.

Sempre nella nota del 22 luglio c’è un importante chiarimento per il

Servizio su sostegno 

1) il servizio prestato sul sostegno è valido

a) come servizio specifico sulla GPS Sostegno dello specifico grado
b) come servizio specifico sulle classi di concorso dello specifico grado
c) come servizio aspecifico per le eventuali classi di concorso e posti sul sostegno di grado diverso;

a), b) e c) non devono essere considerati in alternativa, sono da considerare insieme.

Servizio senza titolo

Il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda;

Eccezione: per quanto concerne la GPS di seconda fascia di infanzia e primaria, ai sensi della tabella A/2 e al fine di graduare gli aspiranti, il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria;

N.B. Non sono previsti, e dunque non caricabili a sistema, i cosiddetti “altri servizi di insegnamento

per le GPS di I fascia, riservate agli aspiranti abilitati, non è dichiarabile il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi cui è attribuito il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.2 delle rispettive tabelle
A/1 e A/3 né sulle GPS relative al sostegno (in quanto il relativo punteggio aggiuntivo è valutato integralmente). I predetti aspiranti, qualora abbiano svolto durante la frequenza dei predetti corsi
servizio su altre classi di concorso o posti comuni cui abbiano titolo, non ricomprese nel percorso di abilitazione, ovvero sul sostegno per grado diverso (ad esempio, docente abilitato TFA su secondaria
di secondo grado che abbia svolto servizio sul sostegno sul primo grado, o docente di primaria che durante la LM 85-bis abbia svolto supplenze sulla secondaria), possono dichiararlo nelle relative graduatorie.

Il punteggio complessivo di servizio valutabile per ogni graduatoria per ciascun anno scolastico è comunque pari al massimo a 12 punti.”

Altre indicazioni dall’OM 60/2020

  • I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, svolti nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale sono valutati per l’intero periodo
  • il servizio di insegnamento precedente all’anno 2000 in scuole legalmente riconosciute o pareggiate o scuola primaria parificata o scuola di infanzia pareggiata o scuole non paritarie inserite negli albi regionali vale la metà
  • il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina

Guida del Ministero

Sulla base di queste indicazioni e sulla base di ciò che consente la piattaforma, alcuni aspiranti hanno interpretato l’OM 60/2020 come un modo nuovo e innovativo di valutare il servizio.

La piattaforma per la compilazione della domanda infatti chiede di selezionare, fra le graduatorie di interesse dell’aspirante, quella su cui si intende richiedere la valutazione del servizio come specifico.

Solo in un secondo passaggio, viene richiesto di indicare la graduatoria in cui il servizio è stato prestato.

Questo passaggio induce l’aspirante a credere che, in base all’OM n. 60/2020 “a scelta dell’interessato” possa intendersi come una scelta  tra le graduatorie in cui far valere il servizio prestato, salvo rimandare alla tabella di valutazione punto C.1, che parla invece di servizio “specifico” nel modo tradizionale.

Il mancato blocco del sistema quando si ravvisa incongruenza tra GRADUATORIA e INSEGNAMENTO ha indotto in questi giorni in errore alcuni aspiranti.

AGGIORNAMENTO 28 LUGLIO: il Ministero ha aggiornato la sezione del Servizio specificando “Graduatoria su cui far valutare il servizio come specifico ai sensi del punto C1 delle rispettive tabelle di valutazione dei titoli

inoltre il Ministero specifica

“La classe di concorso del servizio da dichiarare nell’ istanza deve riportare il codice relativo alla classe di concorso valido alla data in cui e’ stato prestato il servizio.I servizi prestati fino all’anno scolastico 2016/2017 in una o piu’ delle classi di concorso confluite in un’unica classe di concorso di nuova istituzione, sono valutati come specifici per la classe di concorso di confluenza di cui al D.P.R. n. 19/2016 richiesta.

Pertanto, dal momento che per i servizi antecedenti all’a.s. 2017/18 il codice della classe di concorso (DM 39/98 o precedenti) non coincide con il codice della graduatoria attualmente richiesta (DPR 19/2016), il sistema, in sede di valutazione, verifichera’ la corrispondenza e procedera’ al calcolo valutando il servizio come specifico se la classe di concorso su cui spendere il servizio indicata dall’aspirante e’ la stessa in cui essa e’confluita in base alle informazioni note al sistema informativo, come aspecifico in caso contrario.

Sono, invece, valutati come specifici, anche se riferiti a diversa classe di concorso, i servizi per cui questo e’  previsto dall’OM, quali, ad esempio, il servizio prestato nelle classi di concorso A-66, A-76, A-86 che e’ valutabile come servizio specifico per la classe di concorso A-41”

In questo modo non può esserci dubbio su quale servizio valutare come specifico.

E ancora, il Ministero ha rilasciato un’ulteriore specifica FAQ [28 luglio]

Come servizio specifico si intende esclusivamente, come dettagliato nelle tabelle:

  • per il posto comune, il servizio prestato sulla specifica classe di concorso;
  • per il posto di sostegno, il servizio prestato su sostegno per lo specifico grado.

È dunque SBAGLIATO, come dettagliato nelle singole tabelle, caricare ad esempio il servizio svolto sulla classe di concorso A-21 come specifico, poniamo, sulla A-22.

Una volta caricato il servizio specifico, in una fase successiva alla chiusura dell’istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l’aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione sulle altre classi di concorso o posti come servizio aspecifico.
Il servizio su posto di sostegno è caricato come servizio specifico per tutte le classi di concorso del medesimo grado.

Relativamente alle classi di concorso A-53, A- 55, A- 63, A-64 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all’a.s. 2016/17, compreso, presso i licei musicali nelle relative discipline di cui all’allegato E al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89 dai docenti di cui alle ex classi di concorso A31 , A32, di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e A077 di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201.

Relativamente alle classi di concorso A- 57, A – 58, A – 59 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all’a.s. 2016/17, compreso, nelle classi di concorso appositamente identificate con il codice X057, X058, X059.

Quanti punti al servizio: la tabella di valutazione dei titoli

Le tabelle di valutazione dei titoli parlano infatti di “servizio prestato sullo specifico grado, per scuola dell’infanzia, per posto comune o di sostegno, per cui si procede alla valutazione” e poi per la secondaria “Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado”

Il servizio è valido se prestato nelle scuole statali, paritarie, nelle scuole all’estero, nei progetti regionali, negki IeFP.

Servizio specifico

Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, 2 punti
sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12 punti

Il servizio prestato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (dal 1° febbraio al termine degli scrutini) è comunque valutato 12 punti

Servizio aspecifico = Servizio di insegnamento prestato su altro grado o su altra classe di concorso per cui si procede alla valutazione

Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, 1 punto
sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 6 punti
Il servizio prestato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato 6 punti.

Il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi selettivi non è valutato essendo già ricompreso nella valutazione del titolo in ragione di 12 punti annuali.

Il servizio prestato nelle sezioni primavera è valutato ai sensi del punto C.1 per la scuola dell’infanzia e ai sensi del punto C.2 nella scuola primaria

Il servizio prestato dall’a.s. 2003/04 all’a.s. 2006/07 nelle pluriclassi delle scuole di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.

La FAQ del Ministero

Quale classe di concorso devo indicare nella sezione relativa ai servizi?

La classe di concorso del servizio da dichiarare nell’istanza deve riportare il codice relativo alla classe di concorso valido alla data in cui è stato prestato il servizio.

“I servizi prestati fino all’anno scolastico 2016/2017 in una o più delle classi di concorso confluite in un’unica classe di concorso di nuova istituzione, sono valutati come specifici per la classe di concorso di confluenza di cui al D.P.R. n. 19/2016 richiesta.

Pertanto, dal momento che per i servizi antecedenti all’a.s. 2017/18 il codice della classe di concorso (DM 39/98 o precedenti) non coincide con il codice della graduatoria attualmente richiesta (DPR 19/2016), il sistema, in sede di valutazione, verificherà la corrispondenza e procederà al calcolo valutando il servizio come specifico se la classe di concorso su cui spendere il servizio indicata dall’aspirante è la stessa in cui essa è confluita in base alle informazioni note al sistema informativo, come aspecifico in caso contrario.”

Dal Ministero già nella giornata di domenica 26 luglio era pervenuta l’indicazione che l’interpretazione “aperta” sulla valutazione del servizio specifico in una qualsiasi graduatoria a scelta dell’interessato era errata. Va  tenuto conto di quanto indicato nell’OM 60/2020 e nelle tabelle di valutazione dei titoli allegate.

Graduatorie per le supplenze, domande entro 6 agosto. LE ISTRUZIONI con VIDEO TUTORIAL

N.B. La pagina ha scopo informativo e non sindacale. Le informazioni ufficiali sono reperibili sul sito del Ministero e degli Uffici Scolastici.

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