Assenza docenti per test sierologico positivo è equiparata a quarantena. Ordinanza

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Pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 29 luglio l’ordinanza n. 18 del 28 luglio. Nomina dell’Istituto nazionale della previdenza sociale quale soggetto attuatore per misure urgenti relative al personale scolastico

Il Dipartimento della funzione pubblica – Presidenza del Consiglio
dei ministri e l’Istituto nazionale della previdenza sociale, per quanto di rispettiva competenza, quali soggetti attuatori perché, in ragione di quanto statuito nelle premesse, nelle more di un imminente intervento normativo in materia, adottino, anche mediante l’integrazione delle comunicazioni e delle circolari già diramate, ogni atto idoneo a chiarire che per il personale docente e non docente nonché per gli educatori delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, compresa l’università, dei centri di formazione professionale regionale, delle scuole private, anche non paritarie, e dei servizi educativi per l’infanzia, il periodo di assenza dal luogo di lavoro, per il tempo intercorrente tra l’esito, eventualmente positivo, riscontrato all’esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 e l’acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell’infezione, sia equiparato, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale e/o dalla ASL competente, al periodo della quarantena, ai fini del riconoscimento del trattamento economico previsto dalla normativa vigente“.

E’ quanto previsto dall’ordinanza pubblicata oggi in GU.

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