Graduatorie e concorsi: servizio 180 giorni valido anche con interruzione tra ultimo giorno di lezione e scrutini?

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Molti docenti o aspiranti tali, in questo periodo sono alle prese della compilazione delle istanze per le GPS e le graduatorie di istituto ma anche per concorrere alle diverse procedure concorsuali che sono di prossima scadenza. In questa fase, determinante è la valutazione del servizio svolto nel corso degli anni ma come viene valutato un anno scolastico?

Quando è valido un anno scolastico

A definire la validità di un anno scolastico interviene la legge 124/1999, comma 14, articolo 11, nel quale si legge:

“Il comma 1 dell’articolo 489 del Testo Unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”

È chiaro che i 180 giorni di servizio possano essere svolti anche non continuativi nello stesso anno, i dubbi però affiorano dal momento in cui la norma fa riferimento ai giorni di servizio prestati ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Caso di un docente in servizio dal 1° febbraio fino al termine dello scrutinio finale

La normativa dà ai docenti supplenti la possibilità di raggiungere i 180 giorni purché si partecipi anche allo scrutinio finale ma cosa succede se il servizio del docente viene interrotto al termine delle lezioni e viene fatta un’apposita nomina solo per i giorni degli scrutini?

Oppure, il caso di un docente che ha avuto contratti continuativi, fino allo scrutino finale, ma che ha anche altre classi e per le quali la segreteria fa specifiche nomine esclusivamente per i giorni in cui si terranno gli scrutini, con la possibilità che rimangano dei giorni scoperti tra uno scrutinio e l’altro. In questo caso il servizio viene interrotto o viene considerato valido ai fini dei 180 giorni?

Manca una nota di chiarimento

In riferimento ai dubbi scaturiti dai casi sopra descritti, purtroppo da tempo la questione è stata lasciata alle interpretazioni delle segreterie scolastiche, degli USP competenti e dei Sindacati in quanto c’è chi considera che il sevizio sia prestato ininterrottamente dal 1°febbraio anche se per gli scrutini ci siano contratti specifici e l’altra parte che la legge come un’interruzione del servizio.

Il dato di fatto è che la maggior parte dei docenti in seguito al termine delle lezioni, venga poi riconvocata per l’espletamento degli scrutini finali così come prevede la Nota prot. n° 9038 del 17 giugno 2009 nella quale si chiarisce che:

“le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall’art.37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola.

Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale “.

La questione della validità del servizio dei 180 giorni prestati ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, rimane aperta in quanto il Miur non è intervenuto a chiarire i dubbi che la normativa solleva, dando adito così a libere interpretazioni e a disparità di trattamento, anche se ci auguriamo che non ci siano interpretazioni a sfavore dell’insegnante.

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