Proroga stato di emergenza, cosa accade nella scuola da oggi al 15 ottobre

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Dopo il via libera anche della Camera, la proroga dello stato di emergenza dal 31 luglio al 15 ottobre è praticamente cosa fatta. Stasera il governo darà l’ok ufficiale alla proroga. Cosa accade nella scuola da oggi fino alla metà di ottobre?

“Inevitabile perché il virus circola ancora”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha definito la proroga di tre mesi, ovvero fino al 15 ottobre, dello stato di emergenza legato al Covid-19.

Si tratta di provvedimento che dunque consentirà all’esecutivo di affrontare diverse questioni con poteri speciali.

Scopriamo le più importanti.

SMART WORKING – I lavoratori del settore pubblico e di quello privato potranno continuare a lavorare in smart working fino al 15 ottobre. Per la Pa la proroga è fino al 31 dicembre.

VOLI – Con la proroga dello stato di emergenza il governo continuerà ad avere poteri speciali sul blocco dei voli provenienti dai Paesi considerati ad alto rischio. Ad oggi, mercoledì 29 luglio, sono vietati i voli dall’Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù e Repubblica Dominicana e obbligo di quarantena per chi proviene da Romania e Bulgaria. Potranno essere sottoposti a tamponi gli stranieri che entrano in Italia a bordo dei pullman.

SCUOLA – Per quanto riguarda l’acquisto di mascherine, test sierologici, banchi, guanti e dispenser per il disinfettante, lo stato di emergenza consente di svolgere le gare per l’approvvigionamento del materiale necessario a far ripartire la scuola con procedure semplificate e dunque accelerate. Lo stato di emergenza permette inoltre al governo di poter fissare le regole, con l’aiuto del comitato tecnico scientifico, che tengano conto di quanto potrà accadere durante le lezioni. Come ad esempio l’eventualità di uno studente o docente positivo in classe, obbligo di quarantena, misurazione della febbre, organizzazione delle gite o delle uscite dagli istituti a fini didattici. Dubbi permangono, invece, sulle modalità di effettuazione dei concorsi che potrebbero svolgersi anche telematicamente (sono previste a fine settembre così come confermato dalla ministra Lucia Azzolina). Come sottolineato dalla ministra della Pa, Fabiana Dadone, si va verso la completa abolizione del cartaceo con l’adozione di supporti informatici per lo svolgimento delle prove. Sicuramente, considerata l’emergenza in atto, non ci saranno maxi preselettive: spazio, dunque, alla delocalizzazione delle procedure, da attuare grazie alle strutture pubbliche a disposizione (scuole, università etc) e legate alla residenza dei candidati. Per quanto concerne, invece, il ritorno in classe, tutto dovrebbe essere confermato per il 14 settembre (salvo quadro epidemiologico in deciso peggioramento).

CALCIO – Al governo poteri speciali anche per quanto riguarda la decisione di far tornare o meno i tifosi allo stadio per la prossima stagione.

Stato di emergenza, cosa significa

Lo stato di emergenza può essere dichiarato al verificarsi o nell’imminenza di calamità naturali o eventi connessi all’attività dell’uomo in Italia. Può essere dichiarato anche in caso di gravi eventi all’estero nei quali la protezione civile italiana partecipa direttamente.

Il Codice della Protezione Civile (Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018), ridefinisce la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale, portandola a un massimo di 12 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi.

Il Consiglio dei ministri può deliberare lo stato di emergenza nazionale, senza necessità di passare per il Parlamento, per gli eventi calamitosi di tipo C. In Italia, infatti, tali eventi sono classificati in 3 tipi in base a estensione, intensità e capacità di risposta del sistema di protezione civile: il tipo A prevede una direzione degli interventi a livello comunale, il tipo B a livello provinciale e regionale, il tipo C a livello nazionale. 

Lo stato di emergenza può essere dichiarato dal Consiglio dei ministri anche come misura preventiva, ovvero “al verificarsi o nell’imminenza di calamità naturali o eventi connessi all’attività dell’uomo in Italia”. Può inoltre essere dichiarato in caso di “gravi eventi all’estero nei quali la Protezione civile italiana partecipa direttamente”.

Allo scadere dello stato di emergenza viene emanata un’ordinanza “di chiusura”, che disciplina e regola il subentro dell’amministrazione competente in via ordinaria e quindi il ritorno alla normalità.

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