Docenti hanno difficoltà a gestire studente in classe? C’è diritto ad aumento ore sostegno

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Il Consiglio di Stato Sez. VI, Sent.,con sentenza del 24-07-2020, n. 4741 conferma il suo orientamento oramai più che consolidato in materia di diritto al docente di sostegno con diverse scuole che continuano a negare in modo incomprensibile e inaccettabile questo diritto ai bambini in questione. Una lesione che comporta il risarcimento del danno esistenziale.

Il fatto

Il TAR accoglieva il ricorso prodotto dai genitori come difesi dal proprio legale per l’annullamento della nota con la quale il dirigente scolastico dell’Istituto d’istruzione superiore assegnava all’alunno solo 12 ore settimanali di sostegno per l’anno scolastico compensando tra le parti le spese di giudizio. I genitori in questione si vedevano costretti a ricorrere al Consiglio di Stato perché nonostante la sentenza ad aver diritto all’insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 l’amministrazione non provvedeva ad attuare tale riconoscimento e agivano per ottenere il risarcimento danno questione su cui il tribunale amministrativo di primo grado non si pronunciava.

Si ha diritto al danno esistenziale nel caso di lesione al diritto al sostegno

Il Consiglio di Stato con un provvedimento sintetico ma efficace afferma in sostanza che “condivide, in proposito, i principi formulati da questa Sezione, tra l’altro, nella sentenza n. 759 del 2018 ai quali quindi si rinvia. In particolare, deve essere evidenziato che il diritto all’istruzione del minore disabile è un diritto fondamentale da rispettare con rigore ed effettività e che la mancata fruizione della piena assegnazione delle ore di sostegno si traduce nell’impossibilità di godere del supporto necessario a garantire la soddisfazione piena dei di lui bisogni di sviluppo, istruzione e partecipazione alla vita collettiva, onde la lesione della correlativa situazione soggettiva di vantaggio, di rango costituzionale, dà luogo al diritto al risarcimento del danno esistenziale ex articolo 2059 c.c. Inoltre, la natura dell’interesse leso consente il ricorso alla prova per presunzioni degli effetti dannosi prodotti e il ricorso a valutazioni anche equitative della quantificazione del danno”.

L’articolo 2059 del codice civile ed il danno esistenziale

L’articolo del codice civile richiamato dal Consiglio di Stato così afferma: “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.
E’ all’interno di questa ipotesi normativa che nel corso degli anni la giurisprudenza soprattutto di merito più che amministrativa si è pronunciata in ordine al danno esistenziale. Ad esempio si vuole citare la Cass. civ. n. 25817/2017 la quale ha sostenuto che il danno dinamico-relazionale ovvero noto come danno esistenziale che consiste nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane conseguenti alla violazione di diritti fondamentali integra insieme ad altre ipotesi di danno componenti autonome dell’unitario danno non patrimoniale. Oppure la Cass. civ. n. 11761/2006 confermando alcuni orientamenti che vogliono che nell’accezione generica di danno esistenziale, che non può essere ritenuta come una categoria di pregiudizio autonomamente risarcibile, confluiscono ipotesi di danni non necessariamente e tassativamente contemplate dalla legge. Insomma, è una norma ora aperta ora chiusa ad ipotesi interpretative e la mancata assegnazione delle ore di sostegno può comportare il danno esistenziale per parte della giurisprudenza, danno che comunque è sempre bene provarlo perché non è non può essere considerato “in re ipsa”, vedi Cassazione civ. n. 28742/2018 .

A fortiori se i docenti sono in difficoltà con il bambino che necessita sostegno vanno assegnate le ore richieste

Ritornando al caso di cui al commento della sentenza, conclude il Consiglio di Stato che “Nel caso di specie veniva evidenziata una situazione di difficile gestione dell’alunno nell’ambito della classe e si precisava che nelle relazioni fatte proprie dal consiglio di classe era “stata rilevata la difficoltà di -OMISSIS- a permanere a scuola per un numero di ore superiore alle 18, dato che ha bisogno di assistenza continua e i docenti della classe non riescono a gestirlo all’interno della classe se non c’è il docente di sostegno”.

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