Servizio in scuola dell’Unione Europea valido ai fini dell’immissione in ruolo e ricostruzione carriera

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Ritorniamo sulla sentenza della della Corte della giustizia Unione Europea Sez. VII, 23/04/2020, n. 710/18 di cui abbiamo dato notizia sulle pagine di Orizzonte Scuola. Con questa sentenza la CGE ha affermato in modo netto che qualora una normativa nazionale non prenda in considerazione tutti i precedenti periodi di attività equivalente maturati in uno Stato membro della UE diverso dallo Stato membro di origine di un lavoratore migrante, essa può rendere meno attraente la libertà di circolazione dei lavoratori, in violazione dell’articolo 45, paragrafo 1, TFUE, e costituisce, pertanto, un mero ostacolo a tale libertà.

Da ciò discende che non devono esserci discriminazioni tra i docenti italiani che esercitano insegnamento presso le scuole nazionali e quelli che esercitano insegnamento presso le scuole europee, che queste siano italiane all’estero o meno, non rileva.

Non sempre la normativa europea è da ostacolo a quella più restrittiva italiana

Va detto che non sempre la normativa europea è da ostacolo a norme restrittive italiane. Ad esempio la Corte di giustizia dell’Unione Europea Sesta Sezione Sentenza 20 settembre 2018 era intervenuta sul principio di non discriminazione ex clausola 4 dell’accordo quadro e questa norma fosse da ostacolo a una norma interna, quale quella dettata dall’articolo 485, comma 1, del decreto legislativo n. 297, del 16 aprile 1994, la quale dispone che, ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio al momento dell’immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per quelli ulteriori si riduce di un terzo a fini giuridici e di due terzi a fini economici, in ragione della mancanza, ai fini dello svolgimento di lavoro a tempo determinato, di un’iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo. I giudici così si pronunciarono: “La clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell’inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.

Dunque la questione è assolutamente altalenante in un sistema ricco di paradossi dove a volte sono addirittura gli stessi docenti italiani ad essere penalizzati rispetto ai propri colleghi europei.

Deve essere riconosciuto il servizio d’insegnamento prestato nelle scuole estere dell’UE

Già nel 2007 intervenne anche il MIUR con il protocollo AOODGPER20322 del 24 ottobre 2007

La rappresentanza permanente d’Italia a Bruxelles, per conto della Commissione Europea, ha chiesto chiarimenti in ordine al problema del riconoscimento delle esperienze professionali, svolte nelle istituzioni scolastiche dei Paesi della U.E., ai fini dell’attribuzione dei punteggi per l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimentoIn particolare è stato censurato l’orientamento di questo Ministero volto a far decorrere il riconoscimento dei servizi d’insegnamento prestati nelle scuole straniere, dalla data di entrata nella U.E. dello Stato di provenienza del migrante (vedi in proposito FAQ n. 4 del 5 aprile 2007). Al riguardo si è ritenuto opportuno precisare, al fine di garantire parità di trattamento a tutti i cittadini comunitari ed evitare nuove procedure d’infrazione contro l’Italia, che la valutazione dei servizi non può essere richiesta prima della data d’ingresso dello Stato nell’U.E., ma il riconoscimento deve riguardare tutti i servizi utili, compresi quelli prestati prima dell’adesione dello Stato del migrante in ambito comunitario. Con l’occasione si ritiene utile richiamare l’attenzione delle SS.VV che la legalizzazione dei certificati di servizio,da parte delle Autorità diplomatiche italiane, nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 e che nel corso degli anni l’hanno ratificata e resa esecutiva, è stata sostituita dalla cosiddetta “Apostille”, specifica annotazione fatta sull’originale del certificato rilasciato dalla scuola estera, da parte dell’Autorità identificata dalla legge di ratifica del trattato stesso. Quindi il documento pubblico, rilasciato da un funzionario dipendente da un’Amministrazione dello Stato estero e tradotto da traduttore ufficiale, non ha bisogno di ulteriori legalizzazioni. Tutti i Paesi dell’Unione europea hanno aderito alla Convenzione dell’Aja. Sarà, quindi, cura della Commissione, costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale, valutare la corrispondenza tra servizi d’insegnamento prestati nelle scuole dell’U.E. e nelle scuole italiane, ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento e di circolo ed istituto”.

Punteggio, ricostruzione di carriera, periodi di servizio ai fini della GPS prestati all’estero e concorsi

Una delle più importanti sentenze sul punto che ha visto l’Italia essere condannata è certamente la Sentenza della Corte di Giustizia del 12 maggio 2005 – CAUSA C-278/03. Così statuì:”La Repubblica italiana, non tenendo conto o, quantomeno, non tenendo conto in maniera identica, ai fini della partecipazione dei cittadini comunitari ai concorsi per l’assunzione di personale docente nella scuola pubblica italiana, dell’esperienza professionale acquisita da questi cittadini nelle attività di insegnamento a seconda che queste attività siano state svolte nel territorio nazionale o in altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 39 CE e 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità”. Conseguentemente a ciò il servizio l’attribuzione dei punteggi per i servizi di insegnamento validi per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, il servizio d’insegnamento, ivi incluso quello di sostegno, prestato nelle scuole dell’infanzia o primarie o negli istituti di istruzione secondaria e artistica nei Paesi appartenenti all’Unione europea venne equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia nelle scuole statali, paritarie e legalmente riconosciute. Da ciò può discendere che qualsiasi trattamento differenziato ancora eventualmente oggi sussistente, tra il servizio prestato nelle scuole europee e quelle italiane, che possa andare dalla ricostruzione di carriera, al punteggio nelle rispettive graduatorie, dal riconoscimento del servizio per partecipare ai concorsi a quant’altro, debba ritenersi in contrasto con i principi comunitari e possono esporre a condanne l’Italia, salvo cambi di orientamento non auspicabili.

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