PON, adeguamento spazi e aule anti Covid: le FAQ

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Il ministero fornisce le risposte ai quesiti più frequenti riguardo agli avvisi “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid 19 13194/2020 – 19161/2020”

1) Quali sono le tipologie di interventi ammissibili, sia in ordine ai lavori che alle forniture?

1) Occorre precisare che l’ammissibilità della spesa è strettamente connessa alle finalità dell’avviso, pertanto non è possibile fornire un elenco preciso delle lavorazioni e delle forniture, bensì stabilire degli indirizzi di carattere generale che, se applicati, rendono coerente l’intera operazione. La coerenza tra il programma che si intende realizzare e la finalità dell’avviso si concretizza nel rispetto delle regole stabilite dall’avviso stesso, dai regolamenti europei con particolare riferimento a quelle del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e alla dimostrazione che le opere progettate e le forniture siano strettamente connesse alle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Sono pertanto ammessi interventi strutturati che contemplano l’adeguamento degli ambienti di apprendimento secondo criteri di sicurezza. Tali criteri dovranno essere dettagliatamente esplicitati nella relazione illustrativa delle schede progettuali e dei progetti posti a base d’appalto per consentire, nella fase dei successivi controlli da parte dell’Autorità di Gestione e delle altre autorità competenti, la verifica della coerenza con le finalità dell’Avviso. Pertanto, occorre rilevare i fabbisogni, anche attraverso l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, che potranno contribuire alla realizzazione di una nuova progettualità partecipata, previa analisi di nuovi lay-out e percorsi idonei a consentire una gestione controllata del rischio, tenendo conto che l’avviso andrà attuato nell’ambito del quadro generale di riferimento rappresentato dal “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, adottato con decreto Ministro dell’Istruzione n. 39 del 26/06/2020, nel rispetto delle regole del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

2) Nell’avviso si chiede che ogni scheda progetto sia associata ad un CUP master, ma il sistema CUP riconosce il collegamento solo fra interventi che intervengono sulla stessa struttura (ragione del collegamento). In caso di interventi su più scuole come bisogna procedere?

2) L’Ente Pubblico potrà procedere alla richiesta dei CUP secondo le previste procedure, identificando, laddove possibile anche un CUP master. In ogni caso la condizione di cui all’art. 2 lettera b) della nota di autorizzazione si ritiene soddisfatta, ai fini dell’avviso pubblico, anche in assenza di un CUP master.

3) Il contributo può essere speso anche per la sola copertura parziale della spesa da sostenersi per uno degli interventi ammissibili, prevedendo un cofinanziamento della spesa anche tramite un diverso contributo?

3) E’ possibile prevedere un cofinanziamento tramite diverso contributo per coprire le spese da sostenersi; tuttavia, si precisa che la proposta progettuale finanziata con l’Avviso deve costituire un lotto autonomamente identificabile con proprio CUP e CIG, con contabilità autonoma e separata, al fine di rendere possibile il monitoraggio e la rendicontazione. In ogni caso l’opera deve essere ultimata, rendicontata, in uso e funzionante entro il termine fissato del 31/12/2020.

4) Nel caso in cui il progetto non sia soggetto all’obbligo di predisposizione del PSC è comunque necessario presentare tale elaborato?

4) Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) va redatto solo nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008. Si ricorda che la pianificazione della sicurezza nei cantieri è sempre obbligatoria nei casi in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea. Tale obbligo, in capo al committente o datore di lavoro, si esplica con la nomina del coordinatore per la progettazione il quale redige il piano di sicurezza e coordinamento. Inoltre, l’allegato XV al predetto Decreto Legislativo n. 81 – Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili – al punto 4.1.2 prevede che “Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non è prevista la redazione del PSC, ai sensi del Titolo IV Capo , del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza, stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.”

FAQ Adeguamento spazi_

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