Docenti che usano cellulari in classe, è diseducativo e può portare alla sospensione. Norme e sentenze

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Nell’attesa di capire se si può o non si può, intanto, quello che succede è che delle sanzioni sono state effettivamente comminate a docenti e studenti per l’utilizzo del cellulare in classe.

L’uso del cellulare durante lo svolgimento delle lezioni legittima la sospensione dal servizio

Il caso più eclatante e noto è sicuramente quello trattato dalla Corte d’Appello Milano Sez. lavoro, con sentenza del 03/04/2019 . Non è l’unico, altri precedenti ad oggi sono stati negativi nei confronti dei lavoratori.

Nel caso in questione la docente rispondeva in classe ad una chiamata, le veniva contestato anche l’utilizzo di un linguaggio non consono. Il tutto veniva segnalato dagli studenti con apposita lettera e la stessa docente ammetteva di aver risposto al telefono. Che fosse una questione emergenziale o meno ciò sembra non interessare.

La normativa

Sul punto, infatti, vanno richiamate le Direttive del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sull’uso del telefono cellulare, sia da parte degli studenti che da parte del personale docente, peraltro risalenti nel tempo. Con la Circolare del Ministro della Pubblica Istruzione n. 362 del 25 agosto 1998, infatti, il Ministero aveva rilevato come fosse:”… stato segnalato a questa amministrazione che l’abitudine all’uso della telefonia cellulare si sta diffondendo anche nel mondo della scuola. La questione è stata peraltro oggetto di una interrogazione parlamentare nella quale viene denunciato l’utilizzo del cosiddetto “telefonino” da parte dei docenti anche durante le ore di lezione. È chiaro che tali comportamenti – laddove si verifichino – non possono essere consentiti in quanto si traducono in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e recano un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate interamente all’attività di insegnamento e non possono essere utilizzate – sia pure parzialmente – per attività personali dei docenti. Premesso quanto sopra si invitano le SS.LL. a portare a conoscenza dei Capi delle istituzioni scolastiche il contenuto della presente circolare affinché ne informino il dipendente personale scolastico”. Successivamente – e precisamente con la Direttiva Ministeriale n.30 del 15 marzo 2007, avente ad oggetto:” Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” – è stato ribadito e chiarito che ”Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento – apprendimento, del resto, opera anche nei confronti del personale docente (cfr. Circolare n. 362 del 25 agosto 1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all’interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. …”.

L’uso del cellulare durante le lezioni è diseducativo

Per la Corte d’Appello di Milano “Non vi è dubbio, quindi, che l’uso del cellulare durante lo svolgimento delle lezioni scolastiche costituisce infrazione disciplinare anche per il personale docente, avendo, detta condotta implicazioni sul modello educativo, richiamato nelle citate circolari, e non appare conforme e coerente con la funzione educativa adesso attribuita dalla norma di cui all’articolo 26 del CCNL scuola”.

L’uso di un cellulare può determinare danno erariale

La Corte dei Conti Umbria Sez. giurisdiz., 22/05/1995, n. 210 aveva affermato che l’uso di un telefono cellulare non è necessario per il funzionamento di un istituto scolastico; pertanto il danno erariale per l’utenza di un telefono cellulare, da parte del preside di istituto secondario, va risarcito nella sua totalità dal preside stesso e, solidamente per una quota parte, dai membri del consiglio d’istituto che hanno deliberato la relativa spesa.

Se il Regolamento d’istituto vieta l’utilizzo del cellulare si può sanzionare lo studente

Con ricorso veniva impugnato l provvedimento con il quale è stata irrogata alla studentessa la sanzione disciplinare del richiamo scritto in ragione del contestato avvenuto utilizzo di telefono cellulare in assenza di autorizzazione del docente.

Il TAR della Lombardia Milano Sez. III, Sent., (ud. 20-03-2018) 13-06-2018, n. 1494 accoglie il ricorso ma nello si afferma che “”Al riguardo va innanzitutto chiarito che, ai sensi del regolamento disciplina approvato con delibera del Consiglio di Istituto , l’ammonizione scritta costituisce una vera e propria sanzione disciplinare applicabile agli studenti che abbiano utilizzato telefoni cellulari, registratori e riproduttori audio-video o attrezzature informatiche in assenza di autorizzazione del docente. Si deve pertanto ritenere che il richiamo scritto rivolto all’alunna ricorrente – con cui viene appunto stigmatizzato l’utilizzo senza autorizzazione di un telefono cellulare al fine di effettuare la registrazione di un breve filmato – costituisca una vera e propria misura sanzionatoria”. Ciò premesso si deve osservare che – nel caso di specie – non risulta che all’alunna siano stati contestati addebiti ulteriori rispetto a quello di cui si è discusso in questa sede. Si è visto peraltro che l’accertamento della condotta che ha giustificato l’emissione della misura sanzionatoria è stata effettuato in assenza del necessario contraddittorio, con risultati non sufficientemente sicuri e per queste ragioni il ricorso come proposto dai suoi legali, è stato accolto.

E’ attenuante ritirare il cellulare a studente indisponente

La Corte d’Appello Milano Sez. II, 01/06/2005 afferma che “In tema di violenza privata, va concessa la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 2, c.p., all’insegnante che ritira il cellulare ad un alunno dal comportamento indisponente e oppositivo alle direttive dell’insegnante, poiché si tratta di un comportamento che, ancorché molto diffuso dell’attuale popolazione scolastica, nondimeno deve essere qualificato in termini di disvalore (e quindi di ingiustizia, secondo la terminologia della legge) tale da provocare nell’insegnante una reazione di ira che, benché non commendevole, può aver travolto lo stato d’animo del docente”.

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