Docenti Neoimmessi in ruolo 2020/21: anno di prova, chi deve svolgerlo

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L’anno scolastico 2020/21 è appena iniziato, primo collegio docenti per i neoimmessi in ruolo. Come tutti gli anni approfondiremo l’argomento “anno di prova”, fornendo dettagliate informazioni, gli adempimenti da svolgere, i documenti da redigere.

Inoltre metteremo in luce costantemente le eventuali novità che giungeranno dai piani alti dell’Istruzione in particolare ai tempi del Coronavirus che ha avviato la massima diffusione della Didattica a Distanza e che potrebbe apportare delle differenziazioni di natura procedurale al percorso che si concluderà con la conferma, auspichiamo per tutti, in ruolo. Naturalmente ciò dipenderà dai dati del contagio nei prossimi mesi.

D’altronde anche i neoassunti 2019/20 hanno visto modificate alcune caratteristiche del proprio anno di prova, a causa della pandemia. Per fare due esempi: svolgimento dei laboratori formativi e del colloquio finale in modalità telematica. Staremo a vedere, siamo solo all’inizio e c’è moltissimo tempo.

Chi deve svolgere l’anno di prova

  • i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato (i neoimmessi in ruolo che ambiscono alla conferma di esso);
  • i docenti che hanno ottenuto il passaggio in ruolo (sia anno di prova che formazione annessa; tutto regolarmente come gli altri sopra citati);
  • i docenti che hanno rinviato l’anno di prova, per assenze giustificate, malattia, maternità, aspettativa per motivi di famiglia;
  • i docenti che alla fine del primo anno di prova sono stati valutati in maniera negativa; la Legge 107 (art. 1 comma 119) prevede la possibilità di ripetere per una seconda ed ultima volta il percorso.

Chi NON deve svolgere l’anno di prova

I docenti:

  • che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado di nuova immissione in ruolo;
  • che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo e abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nel medesimo ordine e grado;
  • destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, compreso l’eventuale percorso FIT ex DDG 85/2018;
  • già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova e siano nuovamente assunti da Concorso straordinario 2018 per infanzia e primaria per il medesimo posto (come precisato dal D.M. 17/10/2018, art. 10, c. 5);
  • che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo ordine e grado, nonché i docenti già titolari di posto comune/sostegno destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato da altra procedura concorsuale su posto comune/sostegno del medesimo ordine e grado.

Vincolo quinquennale

L’art. 1 comma 17-octies del Decreto Legge 126/2019 convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 ha modificato l’articolo 399 comma 3 del Testo Unico del Comparto scuola (D.lgs 297/1994), introducendo il c.d. “vincolo quinquennale su scuola”, in sostituzione del vincolo triennale su provincia previsto dalla previgente normativa. La nuova norma prevede inoltre l’inderogabilità del vincolo da parte dei contratti collettivi nazionali negoziati con le organizzazioni sindacali:

“A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

Docenti neoassunti in ruolo 2020/21 con decorrenza giuridica antecedente: NO vincolo quinquennale

I docenti neoimmessi in ruolo 2020/21 con decorrenza giuridica antecedente alla data  del primo settembre corrente anno, ad esempio quelli dal 01-09-2019, non hanno alcun vincolo quinquennale in merito alle operazioni sopra descritte: trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione ed anche accettazione di contratto a T.D. come previsto dall’articolo n. 36 del CCNL 29/11/2007.

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