Infortuni: durante un corso di formazione, se utilizzi il registro elettronico o se cadi in una buca fuori da scuola. Casistica e sentenze

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Avere riconosciuti gli infortuni sul lavoro a scuola è tutt’altro che semplice. Ogni anno sono decine di migliaia le denunce che riceve l’INAIL in materia infortunistica in ambito scolastico, principalmente si tratta di studenti. Ma non manca la componente del personale scolastico. Bisogna ricordare che il personale docente è coperto da infortunio sul lavoro in una casistica molto limitata.

E comunque anche se non coperti da INAIL, i dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono tutelati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con lo speciale sistema della “gestione per conto dello Stato” attuato presso l’Inail. Così come esiste anche la possibilità di chiedere i risarcimenti danni al soggetto che si ritiene responsabile del danno che si è subito.

La tutela per il personale docente che utilizza il registro elettronico

Come ha osservato l’INAIL in coerenza con quanto previsto dalla circolare 28/2003 sussiste l’obbligo assicurativo degli insegnanti se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.) ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine. Tuttavia, ai fini della tutela, è necessario che tale attività sia svolta dal lavoratore in modo abituale e non occasionale e ciò si verifica proprio nel caso in cui l’insegnante provvede sistematicamente ad elaborare il registro elettronico di classe, mediante l’utilizzo del personal computer (sentenza Cassazione S.U. n. 3476/94). La progressiva estensione dell’utilizzo della tecnologia informatica consentirà in proseguo la generalizzazione dell’obbligo assicurativo e della conseguente tutela contro infortuni e le malattie professionali agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado (L. 135/12).

No all’infortunio sul lavoro per partecipare a corso di aggiornamento

La Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 21/10/2015, n. 21400 (rv. 637577) tratta il caso di un docente che in Appello non si vedeva riconosciuto l’infortunio in itinere, ciò perchè la Corte osservava che l’art. 4, n. 5 T.U. n. 1124/65 limita la tutela assicurativa alla sola attività didattica che si sostanzia in operazioni e/o esercitazioni pratiche collegate a conoscenze teoriche scientifiche compiute manualmente con l’uso eventuale di materiale e/o attrezzature. Per i giudici l’infortunio indennizzabile è quindi esclusivamente quello collegato al rischio particolare al quale l’insegnate si trovi esposto quando svolge tale tipo di attività didattica (collegato con nesso di causalità allo svolgimento delle indicate operazioni). Pertanto fuori da questo campo non trova tutela l’attività di docenza ed a fortori l’indennizzo degli effetti di un evento riconnesso ad un rischio generico come quello della circolazione degli autoveicoli, a cui è esposta la generalità dei cittadini, anche se collegato all’attività lavorativa. La giurisprudenza della Corte di cassazione era costante nel limitare nel senso anzidetto la copertura assicurativa degli insegnanti. Questa Corte ha infatti affermato che “il D.P.R. n. 1124 del 1965, articolo 4, n. 5 limita la copertura assicurativa agli insegnanti che attendono ad esperienze pratiche o che svolgono esercitazioni di lavoro, mentre l’art. 1 del medesimo D.P.R., fa riferimento alle attività per cui vi è contatto con le macchine elettriche: ne consegue che, in difetto di prova dello svolgimento di una di tali occupazioni, non compete alcun indennizzo per eventuali infortuni occorsi nell’attività di insegnamento (nella specie, infortunio “in itinere” occorso mentre l’insegnante si recava ad un corso obbligatorio di aggiornamento) che di per se non da luogo alla tutela antinfortunistica”

Se una docente cade in una buca fuori dalla scuola ha diritto al risarcimento danni ?

Interessante il caso trattato dal Tribunale Frosinone, Sent., 31-01-2019 che riguarda l’azione risarcitoria proposta da una docente contro il Comune di riferimento. Emergeva che la docente mentre si stava recando a scuola cadeva a terra, inciampando nell’area dissestata di pertinenza della scuola. Di qui le lesioni da essa riportata ed oggetto della sua presente azione risarcitoria. Emergeva che lo “stato dei luoghi, ed in particolare la predetta situazione di dissesto dell’area in questione, fosse ben nota all’odierna attrice, la quale da diversi anni vi transitava”. Si sottolineava che “l’area in oggetto dista pochi metri dalle scale di accesso all’istituto scolastico, onde la situazione di dissesto era ben visibile sia all’entrata che all’uscita da scuola, ogni giorno. Ai fini ora in esame poco rileva che fino a pochi giorni prima del fatto oggetto di causa nel cortile della scuola potesse accedersi con l’autovettura e soltanto da pochi giorni prima tale accesso con le auto non sia più stato consentito: per quanto poc’anzi rilevato, sia accedendo al cortile in auto sia accedendovi a piedi il dissesto dell’area in questione era necessariamente ben visibile, e quindi ben noto a chi frequentava quotidianamente la scuola. La conoscenza dello stato dei luoghi imponeva quindi l’adozione della cautela necessaria ad evitare il sinistro, e nella specie sarebbe stata sufficiente un’attenzione ed una cautela appena ordinaria per evitare la caduta tenuto conto che la stessa è avvenuta in pieno giorno e in uno stato dei luoghi esistente da anni. Il pericolo era non soltanto prevedibile ma altamente prevedibile, e quindi in tal caso il mancato uso dell’ordinaria diligenza che sarebbe stato sufficiente a scongiurare l’evento dannoso comporta l’esclusione della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ( cfr. da ultimo Cass. 13930 del 6/7/15, cit. dal convenuto ).”

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