Tutti gli impegni formativi delle scuole 2020/21, tabella riassuntiva

WhatsApp
Telegram

Le attività di addestramento, l’informazione e la formazione devono essere viste, in maniera specifica, dalle scuole come un investimento culturale e non solo e non già un impegno normativo. Per mirare ad una concreta sicurezza, la collaborazione e il coinvolgimento di tutti i soggetti dell’istituto sono elementi importantissimi: è indispensabile adottare una politica partecipativa al fine di possedere ed elaborare tutte le informazioni, conoscenze, problematiche relative alla sicurezza. Elementi in grado di diventare oggetto di comunicazione fra tutto il personale e tra gli allievi.

Il D.Lgs. 81/08 (art. 15)

Il Decreto Legislativo 81 del 2008 (articolo 15) valuta il dato e la costruzione “misura generale di tutela”, dando a questo obbligo (sanzionato) del dirigente scolastico pari dignità riguardo alle soluzioni tecniche e organizzative. Peraltro, risulta la strategia più efficace per contrastare comportamenti non corretti e pericolosi, alla base della maggioranza degli infortuni e incidenti, specialmente nella scuola, in relazione alla giovane età dell’utenza. Il decreto attuativo scuola, ad oggi ancora in bozza, ne conferma il ruolo strategico nella misura in cui l’articolo 7 recita: L’informazione, la formazione e l’addestramento costituiscono efficaci strumenti di prevenzione, elementi fondamentali per l‘attiva partecipazione da parte di ciascun lavoratore al sistema di gestione della salute e della sicurezza.

La scuola ha la funzione di formare i futuri cittadini e lavoratori

A dissomiglianza agli altri ambienti di lavoro, il sistema scuola ha la funzione di formare futuri cittadini e lavoratori. Per questa ragione nella scuola la presenza “fisiologica” di abilità specialistiche in materia di formazione e situazioni logistiche dedicate non ha confronti rispetto ad altri contesti lavorativi; allo stesso tempo, la salute e la sicurezza sono ormai assimilate a tematiche indispensabili nel concreto sviluppo del processo educativo degli allievi, e perciò del mandato istituzionale e della mission della scuola. È questa la ragione per la quale nella scuola, comprendendo con questo termine tutti gli istituti di ogni ordine e grado, il D.Lgs. 81/08 deve essere inteso sì come vantaggio per creare un ambiente di lavoro sicuro, ma principalmente opportunità di promozione e formazione di una “cultura della sicurezza”, “cultura” intesa come convinzione, autonomia, responsabilità.

Informazione, formazione, addestramento: definizioni e requisiti

Il D.Lgs. 81/08, negli artt. 36 e 37, identifica in maniera netta gli obblighi di notificazione da quelli di formazione e addestramento, e dà diverse spiegazioni ai tre termini (art. 2). E’ manifesto però che il processo di ottenimento delle competenze idonee a lavorare in sicurezza non può essere semplificato in momenti singoli e separati, ma raffigura il totale di varie azioni educative che vanno dall’addestramento professionale all’informazione, dalla sensibilizzazione alla formazione.

L’informazione

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
Requisiti minimi di una corretta informazione: deve
● essere precisa, chiara e collegata al rischio/problema
● essere riferita al soggetto destinatario
● essere efficace in termini comunicativi (raggiungere lo scopo)
● comprendere modalità di verifica dell’effettivo passaggio dell’informazione.

Formazione

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze necessarie allo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.
Requisiti minimi di una corretta formazione: deve
● prendere avvio da una riflessione in merito all’esperienza e al vissuto del destinatario e produrre un confronto personale
● produrre una messa in discussione dei comportamenti dei destinatari, ovvero consapevolezze personali utili al cambiamento
● essere progettata definendo in termini chiari i bisogni (la situazione iniziale) e gli obiettivi
● prevedere feed-back (risposta) e verifiche valutative
● prevedere forme di riconoscimento dei destinatari
● poter dare adito a ulteriori momenti di informazione e formazione.

Addestramento

Addestramento: complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.
Requisiti minimi di un corretto addestramento: deve
● essere correlato alla formazione
● prevedere verifiche di tipo applicativo.

La formazione come un’attività sostanzialmente di aula

L’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11, che delinea la formazione come un’attività sostanzialmente di aula, strutturata, “una tantum”, gestita da soggetti referenziati, aiuta a meglio definire, per differenza, l’azione informativa ex art. 36 del D.Lgs. 81/08, che si spende maggiormente nel quotidiano, è connessa a problemi contingenti, ha caratteristiche di continuità, utilizza strumenti diversificati (es. colloqui, bacheca, segnaletica, volantino). Risponde all’esigenza di comunicare ad esempio nuove disposizioni, di informare sull’organigramma della sicurezza, sulle procedure di emergenza o di segnalazione di incidenti e infortuni. Perchè diventi una prassi e coinvolga tutto il personale devono però essere pensati canali e strumenti che facilitino e codifichino la comunicazione. 18.3 Destinatari dell’in-formazione

La formazione specifica

Il D.Lgs. 81/08 prevede che venga fornita una formazione specifica ad una serie di soggetti che hanno un ruolo nell’assicurare condizioni di salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro.
I destinatari degli interventi di formazione e informazione nella scuola sono:
● il dirigente scolastico che intenda svolgere direttamente i compiti di RSPP
● i Responsabili e gli Addetti del SPP
● i dirigenti e i preposti 258 Bisogni formativi La formazione ex Accordo Stato-Regioni 26.1.06 Vedi anche cap. 1.3 18 – Gestione dell’informazione, formazione e addestramento
● il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
● i lavoratori incaricati dell’attività antincendio e di evacuazione
● i lavoratori incaricati del primo soccorso
● tutti i lavoratori, inclusi gli allievi equiparati.
Ognuna di queste figure è consegnataria di un processo di formazione particolare, in base ai compiti e alle mansioni svolte.

Scarica tab in formato PDF

WhatsApp
Telegram

Abilitazione docenti 60, 30 e 36 CFU. Decreti pubblicati, come si accede? Webinar informativo Eurosofia venerdì 26 aprile