Tutela dei minori in ambito giornalistico: il Garante richiama i media

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Occasionando dall’episodio occorso qualche giorno fa, e relativo all’esposizione della foto di una minore in vacanza, figlia di un noto ex calciatore e di una presentatrice televisiva, sui mezzi di informazione, prontamente il Garante per la protezione dei dati personali, con il comunicato del 25 agosto, ha ricordato a tutti i media che la legislazione sulla protezione delle informazioni personali in ambito giornalistico impone delle specifiche garanzie a tutela dei minori. E ciò vale anche nel contesto scolastico, in questi giorni sotto la lente della cronaca per le controverse regole sull’imminente rientro.

Le finalità dell’ordinamento italiano. Per tutelare la personalità dei minori di età, l’ordinamento italiano richiede l’adozione di particolari cautele, preordinate ad evitare di esporre i minori alla diffusione delle informazioni che li riguardano, compresa la loro immagine, con conseguenze negative che possono riverberarsi sul loro sviluppo sereno all’interno del proprio contesto di vita. Pertanto lo stesso legislatore, anche sulla spinta delle tendenze europee e sovranazioanli, nel corso degli anni ha adottato una serie di provvedimenti volti a tutelare i vari aspetti che involgono coloro che non hanno ancora raggiunto la maggiore età, come appunto la riservatezza.

Il comunicato del Garante Privacy. Il Garante, nel comunicato del 25 agosto 2020, ha ricordato che il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come “primario” rispetto sia al diritto di critica che a quello di cronaca. In particolare, pur se, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermi restando i limiti legislativi, il giornalista intenda diffondere notizie o immagini riguardanti minori di età, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia orientata “nell’interesse oggettivo del minore”, conformemente ai principi e alle limitazioni statuite dalla “Carta di Treviso”.

La Carta di Treviso. Titolata “Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2019, nei 3 commi che compongono l’articolo 7, detta i principi in tema di “Tutela del minore”:

  1. per tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione;
  2. la tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati;
  3. il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come “primario” rispetto al diritto di critica e di cronaca; se, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell´interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla “Carta di Treviso”.

Giornalismo e privacy a scuola. Nel dicembre 2017 l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza ha diramato il documento “La tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione”, mentre il Garante per la tutela dei dati personali, plurime volte, è intervenuto in tema di riservatezza e protezione dei dati nel mondo della scuola, ad esempio attraverso la guida “La scuola a prova di privacy”. Ne discende che, quando i minori sono al centro dell’attività di cronaca o critica giornalistica, in ambito scolastico, tutti gli interessi coinvolti dovranno essere bilanciati e contemperati, tenendo conto che, in ogni caso, su tutti gli altri, primeggia e prevale il “superiore” interesse del minore.

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