Graduatorie Docenti e ATA: autocertificazione condanne, quali vanno indicate e quali no. Nota USR Piemonte

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L’USR Piemonte con una Nota ufficiale rivolta ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e p.c. ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della medesima regione, ha specificato quali autocertificazioni il personale docente e ATA per legge deve indicare per l’inserimento nelle graduatorie.

Nota USR Piemonte n. 9918 del 07-09-2020, con oggetto:

Autocertificazione rilasciata a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di condanne e procedimenti penali

L’USR Piemonte richiama l’attenzione sulle modifiche apportate, nella materia di cui in oggetto, al D.P.R. 313/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti) ad opera del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 pubblicato in data 26.10.2018 i cui effetti decorrono, ai sensi dell’art. 7 del medesimo d.lgvo, dopo un anno dalla data della sua pubblicazione.

In particolare si evidenzia quanto disposto dal novellato art. 28, comma 8 del DPR citato che di seguito si riporta integralmente:

8. “L’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all’articolo 24, comma 1″.

Elenco completo delle iscrizioni che l’interessato non è tenuto ad indicare:

Leggi qui, Nota USR Piemonte

Dall’insieme delle succitate disposizioni si ricava che nell’ipotesi di discordanza tra l’autodichiarazione resa dall’interessato e il certificato del casellario acquisito dall’amministrazione, l’eventuale omissione di dichiarazioni da parte degli interessati di procedimenti rientranti nelle ipotesi sopra menzionate non è ascrivibile a dichiarazione mendace.

Sarà cura quindi di codeste Istituzioni scolastiche, in sede di attività di controllo dei documenti, effettuare un attento esame al fine di verificare caso per caso sottoponendo eventualmente all’attenzione dello scrivente ufficio solo i casi di dubbia soluzione.

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