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Docente Part-time: quali attività aggiuntive può svolgere, partecipa alle riunioni anche se si svolgono in giornate in cui non è in servizio

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I docenti in regime di part-time possono svolgere alcune attività aggiuntive di insegnamento; l’importante è che quest’ultime abbiano carattere non continuativo. Le funzioni strumentali possono essere svolte dall’insegnante con rapporto di lavoro a tempo parziale, ma è consigliabile una dettagliata delibera del Collegio docenti che lo specifichi.

Part-Time: presentazione domanda

La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in genere va presentata entro il 15 marzo di ogni anno. Si tratta di una scadenza annuale.

La domanda deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, all’Ambito Territoriale competente. Il part time dura due anni scolastici. Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il part time. Invece il ritorno al tempo pieno deve essere esplicitamente richiesto. In presenza di motivate esigenze ed anche in relazione alla situazione complessiva degli organici, si può rientrare, a richiesta, anche dopo un solo anno di tempo parziale, al tempo standard.

Part-Time anche per i Docenti e ATA neoimmessi in ruolo 2020/21

La scadenza del 15 Marzo, non riguarda i lavoratori che instaurano un nuovo rapporto di lavoro, sia che sia a tempo indeterminato che determinato, infatti, per i nuovi assunti è possibile l’attivazione del part-time anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con il dirigente scolastico. La trasformazione del rapporto di lavoro in part time è subordinata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione scolastica.

Il Dirigente Scolastico avrà cura di effettuare un controllo puntuale in riferimento alla concedibilità sulla base del contingente della relativa classe di concorso o profilo professionale e di trasmettere tempestivamente la domanda all’ambito provinciale-territoriale. L’accoglimento delle domande e la modifica di un contratto in essere sono di competenza del Dirigente Scolastico.

Il CCNL firmato il 29 novembre 2007, agli artt. 25 c. 6 e 44 c. 8, ha definitivamente chiarito che anche il personale neo immesso in ruolo ha diritto a chiedere il tempo parziale.

La durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari almeno al 50% di quella a tempo pieno.

Quali incarichi aggiuntivi possono svolgere i docenti in Part-Time

L’articolo 39 del CCNL/2007 stabilisce al comma 8:

“Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo”

Dunque permane la specificazione “aggiuntive di insegnamento”; nessuna modifica in tal senso nel CCNL 2016/18. I docenti in regime di part-time non sono a priori esclusi nè da specifici incarichi, in quanto non esiste un elenco al riguardo, nè da attività pagate con il FIS.

Bisogna quindi soffermarsi sulla semantica della parola “continuativo” e sul fatto che il Contratto non parla di attività aggiuntive in generale, ma di attività agguntive di insegnamento.

Attività aggiuntive di insegnamento di carattere continuativo che il Docente part-time non può svolgere, qualche esempio

  • Assegnazione di spezzoni da parte delle singole scuole, ove disponibili, fino a sei ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario;
  • Attività di avviamento alla pratica sportiva;
  • Attività aggiuntive di insegnamento previste nel PTOF che abbiano una durata semestrale o annuale.

Attività aggiuntive di insegnamento NON di carattere continuativo che il Docente part-time può svolgere, qualche esempio

  • Ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti; hanno natura occasionale;
  • Corsi di recupero per un tot ore e in un periodo di tempo circoscritto.

Coordinatori di classe e funzioni strumentali

I docenti in part-time possono svolgere il ruolo di coordinatori di classe e di funzioni strumentali in quanto esse non sono attività aggiuntive di insegnamento ma attività aggiuntive funzionali all’insegnamento.

Ad ogni modo nel caso in particolare dell FF.SS, è possibile che il DS faccia presente la questione in collegio e quest’ultimo, come previsto dalla Legge, deliberi criteri di attribuzione, numero e destinatari delle funzioni strumentali, inserendo o meno un paragrafetto che esplichi le eventuali incompatibilità tra lo svolgimento dell’incarico di FS e l’essere in regime di Part-Time.

Part time e attività collegiale, obbligo di partecipare anche se in giorni diversi dal servizio

La Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto: “Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle disposizioni dettate dai CCNL 4.8.1995, art. 46, 24.7.2003, art. 36, e 29.11.2007, art. 39, nonchè dall’O.M. 23.7.1997, art. 7, ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, di cui all’art. 42, comma 3, lett. a) CCNL 1995, art. 27, comma 3, lett. a) CCNL 2003, art. 29, comma 3, lett. a) CCNL 2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento”

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