Concorso DS: il candidato invalido civile ha diritto a svolgere la prova scritta presso una “aula dedicata”

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III Bis, con la Sentenza n. 9318 del 03 settembre 2020, ha stabilito che il candidato al concorso per il reclutamento dei DS che abbia presentato la certificazione di invalidità civile, ha diritto a svolgere la prova scritta non solo usufruendo di tempi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, ma pure presso un’aula che l’Amministrazione gli dovrebbe specificamente dedicare.

I fatti

Una donna aveva partecipato al corso-concorso 2018, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici. Superata la prova preselettiva, per lo svolgimento della successiva prova scritta, avendo presentato la documentazione attestante lo stato di invalidità civile, usufruiva di tempi aggiuntivi rispetto alla durata ordinaria della prova. Pur tuttavia la ricorrente ha lamentato difficoltà nello svolgimento della prova, tra cui l’assenza di un’aula dedicata ad ospitare i candidati che usufruivano dei tempi aggiuntivi. Pertanto, la stessa non aveva potuto sostenere serenamente la prova. Il ricorso, articolato in più motivi, è stato parzialmente accolto dal Tar, disponendo conseguentemente la reiterazione della prova scritta per la ricorrente.

La condizione di disabilità: diritto a tempi aggiuntivi e aula dedicata

 Il bando, tramite il rinvio alla L. n. 104 del 1992 prevedeva, oltre ai tempi aggiuntivi, pure la possibilità di concordare ulteriori misure strumentali (“ausili necessari”) per lo svolgimento della prova scritta, onde evitare che i candidati affetti da disabilità subissero discriminazioni rispetto alle condizioni in cui hanno potuto sostenere la prova gli altri candidati. La candidata ha lamentato che, nonostante la concessione dei tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova, non aveva potuto utilmente goderne per l’assenza di un’aula dedicata ad ospitare solo i candidati che, come lei, avevano usufruito di tale diritto. In particolare, una volta che gli altri candidati hanno concluso la prova nei tempi ordinari, si era venuta a creare, nell’aula, una situazione di disturbo sonoro generata dal chiacchiericcio di costoro, tale da vanificare l’effetto utile dei tempi aggiuntivi.

La verbalizzazione della situazione di “brusio” generata dagli altri candidati

 La censura, con riferimento all’assenza di un’aula dedicata per lo svolgimento della prova da parte dei candidati che hanno usufruito di tempi aggiuntivi, è stata accolta: la ricorrente, unitamente ad altre due candidate, in sede di svolgimento della prova ha dichiarato a verbale che, una volta terminati i tempi ordinari (150 minuti), gli altri candidati non hanno mantenuto il silenzio. Ciò ha comportato che la ricorrente, parimenti alle altre due candidate, che hanno sottoscritto la segnalazione allegata al verbale d’aula, non ha sostanzialmente potuto usufruire dei tempi aggiuntivi per sostenere la prova.

Il criterio di ragionevolezza per la fruizione dei tempi aggiuntivi

 Il Tar ha osservato che, nonostante la legge non preveda espressamente che per i candidati in condizioni di handicap debbano essere previste aule dedicate per lo svolgimento delle prove di concorso, tuttavia l’Amministrazione deve far uso della discrezionalità, che al riguardo la legge le riserva, individuando le forme più idonee, secondo un criterio di ragionevolezza, per consentire che quello che è un vero e proprio diritto dei candidati nei fatti non risulti poi vanificato, ad esempio, perché la fruizione dei tempi aggiuntivi non sia piena ed effettiva, come è avvenuto nel caso di specie. Secondo lo stesso Tar, la scelta dell’Amministrazione di accorpare in un’unica aula candidati con esigenze diverse e senza alcuna misura atta a rispettare la necessità di concentrazione dei candidati durante i tempi aggiuntivi, si è rivelata irrazionale e ha comportato che la ricorrente non ha potuto godere pienamente di un diritto garantito dall’articolo 3 della Costituzione, cioè eguaglianza e non discriminazione.

La reiterazione della prova. Secondo il Tar il danno, riconducibile all’esito negativo della prova, può essere superato solo previa reiterazione della prova stessa, in termini tali da assicurare la par condicio dei concorrenti. Per l’effetto ha disposto la condanna dell’Amministrazione a consentire la reiterazione della prova alla ricorrente.

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