Supplenze, devono avere la data di termine. Pagamento della domenica e del giorno libero: disposizioni comuni

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Mettiamo in evidenza le “disposizioni comuni” contenute nella Nota ministeriale del 05/09/2020: “Istruzioni ed indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a. s. 2020/21.”

Si parla di congedo, aspettativa, differimento presa di servizio, supplenze temporanee, proroga del contratto per il docente a T.D., da quali graduatorie si attinge, Organico Covid-19. Tutte le info principali.

Disposizioni comuni: docenti a T.D. possono usufruire del congedo, aspettativa, differimento presa di servizio

Per effetto di quanto disposto dall’art. 41 del CCNL 2016/2018, i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine, ad esempio l’ultimo giorno come da calendario scolastico regionale.

La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. E’ inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…).

Supplenza temporanea prorogata al supplente in caso ulteriore assenza del titolare

Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

La clausola dei 7 giorni anteriori e successivi per determinare il rapporto di lavoro

Si ricorda inoltre quanto disposto dall’art. 40, comma 3 e 60 commi 1 e 2, del CCNL 29/11/2007, secondo cui qualora il titolare “…si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.

Esempio Vacanze di Natale

Docente titolare è assente dal servizio dal 10 dicembre (oltre sette giorni dalla sospensione delle lezioni) e riprende servizio il 20 gennaio (oltre sette giorni dalla ripresa delle medesime). In questo caso il    supplente deve aver riconosciuto tutto il periodo delle vacanze con proroga contrattuale.

Vacanze Natalizie e interruzione contratto del supplente: ecco quando la proroga spetta anche al collaboratore scolastico

Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché, per i docenti, il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto contrattuale medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile

Retribuzione domeniche, festività infrasettimanali, giorno libero

Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero vanno retribuiti se ricadenti all’interno del contratto.
Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica.

Disposizioni Organico Supplenti Covid-19

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La circolare sulle supplenze

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