ATA neoassunto può avere supplenza in altro profilo, gli effetti sul periodo di prova. Come richiedere la condizione di fragilità

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Il personale ATA entrato di ruolo quest’anno scolastico, dunque senza aver superato il periodo di prova, può fruire sin da subito della possibilità di accettare supplenza (annuale) su altro profilo ai sensi dell’art. 59 del CCNL2007.

Una nostra lettrice chiede

Salve sono una collaboratrice scolastica entrata di ruolo il 26 agosto le mie domande sono due : posso accettare una supplenza di ass.amm.fino al 30 giugno? Oppure quest’anno devo rimanere a fare la collaboratrice.

Seconda domanda: È vero che è stata approvata la legge sui dipendenti cosiddetti “fragili”? se si in che consiste e in quali casi si può applicare . Grazie in anticipo per le risposte , saluti

di Giovanni Calandrino – la risposta al primo quesito è positiva. La nostra lettrice pur essendo stata immessa in ruolo quest’anno nel profilo professionale di CS può accettare la supplenza al 30.06 sul profilo di AA ai sensi dell’art. 59 “Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede”.

Gli effetti sul periodo di prova durante l’applicazione dell’art.59

In questo caso, considerato che non è possibile effettuare il periodo di prova durante l’aspettativa ai sensi dell’art. 59 appunto perché assunti su altro profilo, il periodo di prova sul ruolo di CS è sospeso ai sensi dell’art. 30 comma 4 del CCNL2018: Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL.

Chi è il personale ATA lavoratore fragile

La risposta alla seconda domanda la fornisce la nota ministeriale prot. n.  1585 del 11-09-2020. Ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro (Dirigente Scolastico) l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all’esposizione al Covid-19, anche nell’ipotesi in cui i datori di lavoro, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 81/2008, non siano tenuti alla nomina del “medico competente” per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria.

Il concetto di fragilità si individua “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”. Nella nota si sottolinea che il parametro dell’età, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità.

La procedura per chiedere la condizione di fragilità

  1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l’attivazione della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.
  2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l’invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).
  3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l’effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l’effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l’Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita.
  4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all’interno dell’Istituzione scolastica.
  5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative” (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all’andamento epidemiologico.
  6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni.

Modulo per la richiesta

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ATA: lavoro agile, orari, cambio mansioni e malattia: cosa prevede la circolare per i lavoratori fragili

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Pubblicato in ATA

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