Bocciata durante il lockdown, voto condotta insufficiente. Genitori ricorrono al Tar. Sentenza

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Pur essendo una situazione straordinaria in realtà delle mancate ammissioni alle classi successive con la didattica a distanza ci sono state ed hanno determinato anche dei contenziosi. Come quello in commento. Dove la ricorrente all’esito dello scrutinio finale non è stata ammessa a frequentare la classe successiva. Si contestava tra le varie questioni che “a causa della didattica a distanza dovuta all’emergenza sanitaria l’alunna non ha potuto usufruire dei consueti strumenti di recupero delle insufficienze riportate, conseguendo comunque in molte discipline la sufficienza”. Ma ciò per il TAR non è bastato che con sentenza del 14 settembre N. 09564/2020 ha respinto il ricorso della ricorrente come difesa dal proprio legale.

Non c’è carenza d’informazione se il coordinatore avverte lo studente o la famiglia

Dopo aver ricostruito il modo in cui il Consiglio di Classe ha valutato la studente in questione, il TAR del Lazio osserva che “non vi è stata carenza di informazione poiché la coordinatrice della classe ha riferito di aver avvertito la ricorrente e di aver tentato di chiamare più volte l’alunna per richiamarla ad una presenza pur nella didattica a distanza che non si è mai realizzata”. Dunque da ciò si desume che i tentativi assunti dal coordinatore di classe possono soddisfare l’obbligo informativo che la scuola deve garantire a tutela dei diritti dello studente.

Se il voto in condotta è insufficiente anche con la DAD può essere determinante per la non ammissione

Da parte ricorrente veniva osservato che l’OM in questione affermava al comma 6 dell’articolo 4 che “nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva”. Sostenendosi pertanto che la bocciatura non fosse contemplata nelle ipotesi previste dalla ordinanza ministeriale, che, a detta di parte ricorrente, fosse prevista solo nel caso di inesistenza di alcun elemento di valutazione che invece sussisteva nel caso di specie ed al contrario l’alunna, si notava nel ricorso, aveva addirittura migliorato il suo rendimento scolastico, dimostrando impegno e volontà. Tutto ciò per il TAR non è bastato. Per i giudici “mentre l’ordinanza 11/2020 consente di prescindere largamente dal rendimento scolastico in deroga a quanto stabilito dall’art. 4, comma 5, d.P.R. 122/2009, la stessa deroga non può operare per il voto in condotta che descrive il comportamento dell’alunna e non il rendimento; la condotta non è stata inficiata dalla situazione che ha costretto ad operare con la didattica a distanza e pertanto una grave insufficienza in questo ambito giustifica di per sé la non ammissione alla classe successiva, oltretutto se si accompagna ad un rendimento insufficiente ed ad una scarsa partecipazione alla vita scolastica”.
Principi di cui si dovrà probabilmente tenere conto nel caso in cui si dovesse riaffermare la didattica a distanza.

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