Emergenza Coronavirus, docenti e ATA lavoratori fragili in malattia “d’ufficio”: è prevista la visita fiscale?

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Non essendoci stati interventi normativi primari ad hoc il Ministero dell’Istruzione è stato chiamato a colmare nei limiti delle proprie possibilità quel vuoto enorme che si era venuto a determinare per la questione dei lavoratori fragili.

Parte delle problematiche sono state affrontate, nel bene o nel male, a livello d’indirizzo con la circolare AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0001585 11-09-2020. Ricordiamo che la circolare non ha valenza di norma primaria, non può innovare la materia. Nel caso in questione sta determinando incertezza la problematica della malattia d’ufficio e sul punto si formulano le osservazioni che seguono:

Il dirigente deve assumere le determinazioni

Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative” (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all’andamento epidemiologico.
Come prevede il punto 6 della circolare dell’11 settembre, sarà il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, che assume le necessarie determinazioni.

La malattia d’ufficio è prevista espressamente solo nel caso di inidoneità assoluta

Il personale dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto deve essere collocato, con apposito provvedimento, in malattia d’ufficio fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente. Infatti, in questo caso il giudizio del medico esclude ogni possibilità di impiego nel contesto lavorativo di riferimento.  Questa pare essere l’unica condizione dove è prevista espressamente, nero su bianco, la malattia d’ufficio, che significa che in tal caso la determinazione dovrà essere assunta direttamente dal Dirigente Scolastico senza alcuna iniziativa da parte del lavoratore al verificarsi delle condizioni dettate dalla norma.

Inidoneità temporanea relativa, malattia d’ufficio o su richiesta del lavoratore?

La circolare in questione, sulla problematica dell’inidoneità relativa, afferma che qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale, dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell’istituto giuridico dell’assenza per malattia.
E qui si pone un problema che deve essere risolto quanto prima. Dovrà essere il lavoratore a produrre la certificazione medica entrando a pieno regime nella malattia ordinaria, oppure dovrà essere il Dirigente ad adottare la determina della malattia d’ufficio? La differenza non è da poco conto, tenendo conto che rimane anche l’incognita della visita fiscale, ci sarà nel caso in cui sia il lavoratore a richiedere la malattia? E che certificazione medica andrà prodotta nel caso di specie?

Come deve essere considerato il periodo di malattia d’ufficio?

L’ARAN risponde così trattando il caso della malattia d’ufficio, di un docente dichiarato dalla Commissione Medica di Verifica (CMV) inidoneo temporaneamente in modo assoluto a qualsiasi lavoro e mansione fino al termine dell’anno scolastico. Che è estendibile al caso di cui trattasi.

Per quanto riguarda la disciplina contrattuale, l’art. 17, comma 5, del CCNL 29/11/2007 stabilisce unicamente che: “ Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.”In ogni modo la nota del MIUR prot. n. 7749 del 1 agosto 2014 stabilisce che: “il personale docente riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute, può chiedere di essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell’ambito del comparto scuola, tenendo conto della sua preparazione culturale e dell’esperienza professionale maturata. A tal fine sottoscrive un nuovo contratto di lavoro individuale di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta. La domanda di utilizzazione può essere prodotta, all’esito della visita, in qualunque momento durante l’assenza per malattia purché almeno due mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 17 del CCNL 29 novembre 2007”. La predetta nota, quindi, rimanda ai commi 1 e 2 dell’art. 17 del CCNL 29 novembre 2007, confermando che anche per tale tipologia di assenza per malattia vigono le regole disciplinate dal su citato articolo.

L’articolo 17 del CCNL scuola così afferma:

1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.

2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.

Così come è interessante riportare anche questo quesito dedicato alla questione delle decurtazioni.

Quali patologie sono escluse dal computo dei giorni di assenza per malattia?

L’ARAN risponde così: “Si ritiene utile rilevare che l’art. 17, comma 9 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, esplicitamente esclude dal computo dei giorni di assenza per malattia, i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital nonché quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. La definizione di tali patologie spetta soltanto agli organi sanitari a ciò deputati, nulla potendo obiettare altre istituzioni a ciò non dedicate. Infine, si segnala che le circolari n.7 e n. 8 del 2008 e n. 8 del 2010 del Dipartimento della funzione pubblica hanno sempre espresso ulteriormente la volontà del legislatore di salvaguardare situazioni particolari e delicate, applicando ad esse il trattamento più favorevole previsto dai CCNL” .

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