Personale ATA: periodo di prova in regime di part-time

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Il periodo di prova del personale ATA è normato nel nuovo CCNL2018 all’art. 30 è stabilisce che il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:

a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree A e A super;

b) quattro mesi per i restanti profili.

Una nostra lettrice ci chiede:

ho preso il ruolo come C.SCOLASTICO il 1 settembre a FIRENZE ho iniziato a lavorare in una scuola superiore dal lunedì al sabato 6 ore al giorno ho fatto richiesta di un part-time di 3 giorni che non mi è stato ancora concesso e spero mi viene concesso al più presto che ho due bambini piccoli a Salerno…mi è giunto un dubbio ma chiedendo il part-time il periodo di prova si allunga??anziché due i mesi diventano 4?? POSSO SAPERE LA LEGGE O LARTICOLO CHE LO SPIEGA??

di Giovanni Calandrino – è lo stesso CCNL/2018 comparto scuola all’art. 30 comma 3 a stabilire che, “Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato”.

Purtroppo per il personale ATA non esistono indicazioni specifiche sul significato di “servizio effettivamente prestato”, infatti, a differenza del personale docente, dove all’art. 1 comma 116 della Legge 80/2015 si dispone che il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Per il personale ATA non si fa nessun riferimento a determinate condizioni di servizio come ad esempio il regime di part-time.

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Pubblicato in ATA

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