Supplenze da GaE e GPS: perché vengono nominati colleghi con punteggi più bassi del mio. La riserva dei posti

WhatsApp
Telegram

E’ in corso l’assegnazione delle supplenze per l’anno scolastico 2020/21. Anche nelle regioni in cui si è in evidente ritardo con la pubblicazione delle nomine, si conta di completare l’adempimento entro fine settembre – primi di ottobre.

Nel frattempo, in numerose province il “sistema supplenze” è partito, con tante problematiche derivanti in primis dall’emergenza sanitaria che in certi casi rende impossibili le convocazioni in presenza, e alla mancanza di tante spiegazioni a livello di amministrazione centrale.

Alcuni docenti ci chiedono

vorrei se possibile un chiarimento su un assegnazione di sede su posto comune Infanzia e Primaria. Ho notato che in quella graduatoria c’è un posto assegnato ad una GPS in seconda Fascia con solo 8 punti in graduatoria ed è l’unica della lista di GPS fascia 2 , le altre sono tutte GAE op. GPS fascia 1.

“Sono una insegnante della scuola dell’infanzia, precaria, e guardando le assunzioni a T.D. da GPS lo scorso sabato 12 settembre, sono rimasta delusa e indignata quando ho visto persone con un punteggio molto inferiore al mio essere assegnate a delle scuole della mia stessa preferenza.
In una situazione del genere mi domando come avvenga la selezione del personale, ma ancora di più, a cosa serve il punteggio se poi al momento della selezione ciò non viene preso in considerazione!” 

Fermo restando che i punteggi valgono (eccome se valgono), pur non potendo approfondire in maniera più accurata le segnalazioni pervenute, per le quali rimandiamo ai sindacalisti del territorio che monitorano l’attribuzione delle supplenze e interloquiscono con l’ufficio scolastico, possiamo qui fornire una spiegazione generale che a qualche insegnante potrebbe essere sfuggita.

Supplenze: assunzione personale avente diritto alla riserva dei posti

Il personale docente ed educativo iscritto nelle GaE e nelle GPS beneficiario della legge 68/99 ha diritto alla riserva dei posti.

Per le supplenze le istruzioni da seguire per il calcolo sono quelle impartite con l’allegato A istruzioni operative per le immissioni in ruolo.

L’ufficio Scolastico, attraverso gli appositi tabulati (alcuni li pubblicano, altri no) verificano che dopo le immissioni in ruolo 2020/21 le aliquote previste non siano sature.

(invalidi: 7%; Orfani e categorie equiparate -coniuge superstite deceduti per fatto di lavoro o a causa dell’aggravarsi delle infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all’art. 1, comma 2 della legge n. 407/98 : 1%).

La verifica va effettuata distintamente per tipologia di personale e, per la scuola secondaria, per classi di concorso

Si calcolano quindi i posti da destinare ai riservisti, da effettuare soltanto sui posti ad orario intero, tenendo presente che a tali aspiranti (invalidi, orfani e categorie assimilate) va attribuito fino a un massimo del 50% dei posti disponibili.

In presenza di un solo posto non si procede alla nomina del riservista.

In caso di posti dispari l’unità eccedente va attribuita agli aspiranti inclusi in graduatoria non riservisti;

la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata come unica graduatoria ai fini della copertura dei posti riservati ai beneficiari della legge68/1999

gli aspiranti riservisti hanno titolo alla nomina su posti interi, se disponibili; nel caso in cui residuino solo posti ad orario ridotto, al riservista sarà conferito lo spezzone di maggior consistenza;

le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 407/98, equiparate agli orfani, hanno diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede, limitatamente ai posti da attribuire ai riservisti.

Ulteriori riserve operanti su assunzioni da GAE e da graduatorie provinciali

Ai sensi dell’art. 18, comma 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, così come modificato dall’art. 11, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236 e del d.lgs. 66/2010 artt. 678, comma 9, e 1014, il 30% dei posti messi a concorso è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle Forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Ai sensi dell’ art.678,-comma 9 -e dell’art. 1014, comma 4, del d.lgs. 66/2010, la riserva per i volontari delle FF.AA. si applica a scorrimento della graduatoria. [da Ufficio Scolastico Venezia]

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri