Supplenze docenti: quando si può lasciare nomina da graduatorie di istituto. Nota ufficiale Ministero

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Supplenze anno scolastico 2020/21: il Ministero fornisce un chiarimento su alcuni passaggi dell’OM n. 60/2020 con cui si disciplinano le nuove regole per il conferimento degli incarichi a tempo determinato.

Il Ministero richiama l’art. 2 comma 4 dell’OM 60/2020, per cui le supplenze possono essere

a)  supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

Quindi

a) supplenze al 31 agosto

b) supplenze al 30 giugno

c) supplenze temporanee per esigenze diverse rispetto ai due casi a) e b)

Il Ministero richiama subito dopo l’art. 14 comma 2

“Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b)”

Quindi si può lasciare supplenza conferita da graduatorie di istituto per supplenza conferita su posti vacanti o solo disponibili entro il 31 dicembre, al 30 giugno o 31 agosto.

Tali supplenze, lo ricordiamo, vengono conferite da GaE o GPS. In caso di incapienza o di esaurimento di GaE e GPS tali posti sono attribuiti da graduatorie di istituto.

Scarica la nota Ministero del 21 settembre

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