Supplenze, disponibilità per ore pari o inferiori a 6. Docenti di ruolo anche senza abilitazione precedono precari che potrebbero completare nella stessa scuola

WhatsApp
Telegram

Il Regolamento delle Supplenze D.M. 131 DEL 13.06.2007 che per quasi 15 anni ha tutelato i diritti dei supplenti è stato “messo in soffitta” dalla modifica che l’OM. 60 ha apportato al regolamento delle supplenze.

Cosa  prevedeva il Regolamento delle supplenze

ART.1 comma 4 del Regolamento Supplenze D.M n. 131 del 13 giugno 2007:

“Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell’articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all’attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali”.

Cosa prevede l’OM 60 del 10 luglio 2020

ART.2 comma 3 dell’OM. 60:

“Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina”.

Ordine di attribuzione degli spezzoni prima dell’OM n. 60

Fino allo scorso anno, terminate le operazioni di nomina dalle graduatorie ad esaurimento da parte degli UST o delle scuole polo, gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore residuati, venivano restituiti ai dirigenti scolastici delle singole scuole in cui si verificava la disponibilità, i quali attribuivano questi spezzoni secondo il seguente ordine:

1. Ai docenti con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento dell’orario in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi;
2. Ai docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi;
3. Ai docenti con contratto a tempo determinato in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi.
4. Solo dopo aver esaurito la terza fase, il dirigente scolastico ricorreva alle graduatorie di istituto, scorrendole a partire dalla I fascia.

Quale ripercussione potrà avere la modifica introdotta dall’OM 60

La modifica della legge finanziaria del 2001 e del comma 4 dell’art. 1 del Regolamento delle supplenze nella parte in cui si assegnano gli spezzoni pari inferiori alle 6 ore, fa esplicitamente riferimento al docente di ruolo non abilitato anziché al docente precario abilitato  già in servizio presso quella istituzione scolastica, ai fini del completamento dell’orario.

Ovviamente ciò potrebbe comportare che al docente precario abilitato potrebbe perdere la data la possibilità di completare il suo orario, nel caso fosse in servizio per uno spezzone orario, ledendo il diritto al completamento, in quante le ore di cui avrebbe potuto usufruire saranno assegnate in prima istanza al docente di ruolo anche senza abilitazione.

Cosa prevede la legge 41/2020

Tale legge ha istituito le GPS ma non ha previsto una deroga alla legge finanziaria in relazione all’assegnazione degli spezzoni orari pari o inferiori alle 6 ore.

E’ dunque l’Amministrazione  ad aver introdotto tale modifica  nell’ordinanza sulle supplenze. Modifica che potrebbe comportare un danno per i docenti precari nel mettere in atto il completamento orario nella stessa scuola, che ad oggi è stato considerato un diritto e che continua ad essere previsto dalla Legge finanziaria 2001.

N.B. Questo riguarda solo il completamento orario nella scuola in cui è il docente è già in servizio.

Ecco le nuove regole per le supplenze, Ordinanza del Ministero [TESTO]

WhatsApp
Telegram

TFA sostegno IX ciclo. Segui un metodo vincente. Non perderti la lezione in sincrono a cura della Dott.ssa Evelina Chiocca sul Pei