Bambino affidato a genitore più vicino a scuola, l’attività scolastica ha la priorità sulla bigenitorialità. Sentenza

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La Corte di Cassazione (ordinanza n. 19323) ha stabilito che, in ipotesi di affidamento condiviso, il Tribunale, per tutelare il minore, può cambiare tempi e modalità di frequentazione a scapito del genitore non collocatario. E’ stato infatti negato il criterio cd. del tempo paritario nell’ipotesi in cui uno dei genitori, non affidatario, risieda lontano ed i continui spostamenti del figlio influiscano sfavorevolmente sulla relativa attività scolastica.

Nella vicenda esaminata dai giudici, la distanza esistente fra i luoghi di abitazione dei genitori imponeva a un bambino di sopportare “tempi e sacrifici di viaggio tali da comprometterne gli studi, il riposo e la vita di relazione“. Per gli stessi giudici la modifica delle condizioni di affidamento condiviso si giustificano poiché il bimbo deve potere fare fronte agli impegni scolastici con la massima serenità e con i giusti tempi di riposo, oltre a potere sviluppare la sua vita di relazione, che si traduce sia in impegni extrascolastici che sportivi nel luogo ove è residente.

Nel caso in esame, il padre aveva sostenuto che il criterio della bigenitorialità, come modello di regolamentazione del rapporto tra genitori e figli, e l’affidamento condiviso già disposto, implicavano “la determinazione di tempi di frequentazione in misura tendenzialmente paritetica rispetto a quelli di permanenza presso il genitore collocatario“. Ma la Cassazione è stata di diverso avviso, chiarendo che, pure nell’impostazione che privilegia “una sostanziale continuità della responsabilità genitoriale nella comune condivisione dei doveri di curare, istruire, educare ed assistere moralmente la prole dopo la disgregazione dell’unità familiare“, non sussiste “alcun automatismo sul piano della concreta regolazione dei relativi rapporti“.

La regola dell’affidamento condiviso non esclude, infatti, che il minore sia collocato presso uno dei genitori, nella specie quello che abita nel luogo dove il bimbo frequenta la scuola, e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore.

Per gli stessi giudici romani, se è vero che la condivisione, in mancanza di serie ragioni ostative, deve comportare una frequentazione dei genitori tendenzialmente paritaria, la cui significatività non sia frustrata da frammentazioni, è altrettanto vero che nell’interesse del bambino, in presenza di serie ragioni, come appunto i frequenti viaggi per spostarsi tra un genitore e l’altro, che peraltro ne compromettano la vita scolastica, il giudice può indicare un assetto nella frequentazione che si discosti da questo principio tendenziale, per garantire al bambino la situazione più confacente al suo percorso scolastico.

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